Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27127/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero e poi confermato dal tribunale del riesame, eseguito nei confronti di una persona non formalmente iscritta nel registro degli indagati. Il provvedimento aveva ad oggetto una chiavetta USB, una rubrica portatile con numeri telefonici e un telefono cellulare, nell'ambito di indagini su un presunto sistema stabile di interposizione di manodopera e di emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento anche a reati tributari e ad associazione per delinquere. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge per mancata iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., sostenendo che, essendo stato individuato nelle informative come amministratore di fatto di una società coinvolta, avrebbe dovuto ricevere le garanzie difensive dell'indagato, compreso l'avviso di garanzia e il diritto al difensore. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per motivazione solo apparente del decreto genetico di perquisizione e sequestro, lamentando che mancassero la specificazione delle ragioni del sequestro, dei limiti oggettivi e temporali e dei criteri di selezione del materiale informatico, così da trasformare il provvedimento in un atto esplorativo o in una delega in bianco alla polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi. Sul primo motivo ha affermato che la richiesta ex art. 335-quater c.p.p. può essere proposta anche quando il nominativo non sia ancora stato iscritto, potendo mirare a ottenere un'iscrizione con effetto retrodatato; tuttavia, nel caso concreto, la richiesta era infondata perché gli elementi indicati non integravano indizi sufficienti a imporre l'iscrizione del ricorrente, essendo questi descritto soltanto come persona inserita nella concreta operatività della società e non come amministratore di fatto. Sul secondo motivo ha ritenuto che il decreto di perquisizione e sequestro fosse adeguatamente motivato, perché riportava i capi di imputazione, indicava il collegamento tra il ricorrente e le società coinvolte, specificava la finalità probatoria della ricerca, delimitava l'arco temporale di acquisizione dei dati e prevedeva l'esclusione dei dati attinenti alla vita privata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    richiamato come norma processuale oggetto delle censure sul riesame del decreto di perquisizione e sequestro

  • art. 335 c.p.p.

    l'iscrizione nel registro delle notizie di reato richiede la presenza di indizi a carico della persona, non meri sospetti

  • art. 335-ter c.p.p.

    consente al giudice di ordinare l'iscrizione quando ritenga che il reato debba essere attribuito a una persona, a tutela dei suoi diritti

  • art. 335-quater c.p.p.

    la richiesta di retrodatazione può essere proposta anche nel procedimento di riesame e, secondo la Corte, può riguardare anche l'iscrizione non ancora avvenuta con effetto retrodatato

  • art. 369 c.p.p.

    richiamato nel primo motivo quale norma sulle garanzie difensive e comunicazioni all'indagato

  • art. 369-bis c.p.p.

    richiamato nel primo motivo quale ulteriore disposizione sulle garanzie difensive dell'indagato

  • art. 253 c.p.p.

    richiamato per contestare la motivazione e l'oggetto del sequestro probatorio

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato per lamentare la motivazione apparente del decreto

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    norma del ricorso per cassazione invocata per denunciare violazione di legge processuale

  • artt. 416 c.p.

    reato associativo richiamato nei capi provvisori di imputazione posti a base del sequestro

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    reato tributario richiamato nei capi provvisori di imputazione

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    reato tributario richiamato nei capi provvisori di imputazione

  • art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001

    richiamato nel ricorso come illecito amministrativo da reato riferito alla società

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato in via generale quale parametro del vizio dedotto

  • art. 613 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo trasmesso

Massime di principio

  • La richiesta ex art. 335-quater c.p.p. a tutela della posizione sostanziale della persona sottoposta a indagini può essere proposta anche quando il nominativo non sia ancora stato iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p., se l'interessato mira a ottenere un'iscrizione con effetto retrodatato.
  • L'iscrizione nel registro delle notizie di reato non può essere imposta sulla base di meri sospetti: occorrono indizi dotati di una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuito alla persona.
  • Nel procedimento di riesame contro misure reali, la doglianza sulla mancata iscrizione dell'interessato nel registro va scrutinata in concreto sulla base degli atti, e resta infondata se il provvedimento impugnato spiega logicamente perché gli elementi disponibili non raggiungono la soglia indiziaria richiesta.
  • La motivazione del decreto di perquisizione e sequestro probatorio è sufficiente quando delimita il contesto delle indagini, indica le ragioni per ritenere che presso il destinatario possano trovarsi cose pertinenti al reato, specifica la finalità della ricerca e circoscrive oggetto, tempo e criteri di selezione del materiale da acquisire.
  • Il sequestro di dispositivi informatici a fini investigativi deve essere parametrato in modo proporzionato, con delimitazione quantitativa, qualitativa e temporale del materiale ricercato, escludendo i dati estranei all'oggetto dell'indagine.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroDichiarazione fraudolentaFatture falseBancarotta fraudolentaFalse comunicazioni sociali
RamiProcesso penaleReati tributariReati societariReati fallimentari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.