Cassazione Penale, Sentenza n. 27127/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero e poi confermato dal tribunale del riesame, eseguito nei confronti di una persona non formalmente iscritta nel registro degli indagati. Il provvedimento aveva ad oggetto una chiavetta USB, una rubrica portatile con numeri telefonici e un telefono cellulare, nell'ambito di indagini su un presunto sistema stabile di interposizione di manodopera e di emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento anche a reati tributari e ad associazione per delinquere. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge per mancata iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., sostenendo che, essendo stato individuato nelle informative come amministratore di fatto di una società coinvolta, avrebbe dovuto ricevere le garanzie difensive dell'indagato, compreso l'avviso di garanzia e il diritto al difensore. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per motivazione solo apparente del decreto genetico di perquisizione e sequestro, lamentando che mancassero la specificazione delle ragioni del sequestro, dei limiti oggettivi e temporali e dei criteri di selezione del materiale informatico, così da trasformare il provvedimento in un atto esplorativo o in una delega in bianco alla polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi. Sul primo motivo ha affermato che la richiesta ex art. 335-quater c.p.p. può essere proposta anche quando il nominativo non sia ancora stato iscritto, potendo mirare a ottenere un'iscrizione con effetto retrodatato; tuttavia, nel caso concreto, la richiesta era infondata perché gli elementi indicati non integravano indizi sufficienti a imporre l'iscrizione del ricorrente, essendo questi descritto soltanto come persona inserita nella concreta operatività della società e non come amministratore di fatto. Sul secondo motivo ha ritenuto che il decreto di perquisizione e sequestro fosse adeguatamente motivato, perché riportava i capi di imputazione, indicava il collegamento tra il ricorrente e le società coinvolte, specificava la finalità probatoria della ricerca, delimitava l'arco temporale di acquisizione dei dati e prevedeva l'esclusione dei dati attinenti alla vita privata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p.
richiamato come norma processuale oggetto delle censure sul riesame del decreto di perquisizione e sequestro
art. 335 c.p.p.
l'iscrizione nel registro delle notizie di reato richiede la presenza di indizi a carico della persona, non meri sospetti
art. 335-ter c.p.p.
consente al giudice di ordinare l'iscrizione quando ritenga che il reato debba essere attribuito a una persona, a tutela dei suoi diritti
art. 335-quater c.p.p.
la richiesta di retrodatazione può essere proposta anche nel procedimento di riesame e, secondo la Corte, può riguardare anche l'iscrizione non ancora avvenuta con effetto retrodatato
art. 369 c.p.p.
richiamato nel primo motivo quale norma sulle garanzie difensive e comunicazioni all'indagato
art. 369-bis c.p.p.
richiamato nel primo motivo quale ulteriore disposizione sulle garanzie difensive dell'indagato
art. 253 c.p.p.
richiamato per contestare la motivazione e l'oggetto del sequestro probatorio
art. 125, comma 3, c.p.p.
richiamato per lamentare la motivazione apparente del decreto
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
norma del ricorso per cassazione invocata per denunciare violazione di legge processuale
artt. 416 c.p.
reato associativo richiamato nei capi provvisori di imputazione posti a base del sequestro
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
reato tributario richiamato nei capi provvisori di imputazione
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
reato tributario richiamato nei capi provvisori di imputazione
art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001
richiamato nel ricorso come illecito amministrativo da reato riferito alla società
art. 606 c.p.p.
richiamato in via generale quale parametro del vizio dedotto
art. 613 c.p.p.
non citato espressamente nel testo trasmesso
Massime di principio
- La richiesta ex art. 335-quater c.p.p. a tutela della posizione sostanziale della persona sottoposta a indagini può essere proposta anche quando il nominativo non sia ancora stato iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p., se l'interessato mira a ottenere un'iscrizione con effetto retrodatato.
- L'iscrizione nel registro delle notizie di reato non può essere imposta sulla base di meri sospetti: occorrono indizi dotati di una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuito alla persona.
- Nel procedimento di riesame contro misure reali, la doglianza sulla mancata iscrizione dell'interessato nel registro va scrutinata in concreto sulla base degli atti, e resta infondata se il provvedimento impugnato spiega logicamente perché gli elementi disponibili non raggiungono la soglia indiziaria richiesta.
- La motivazione del decreto di perquisizione e sequestro probatorio è sufficiente quando delimita il contesto delle indagini, indica le ragioni per ritenere che presso il destinatario possano trovarsi cose pertinenti al reato, specifica la finalità della ricerca e circoscrive oggetto, tempo e criteri di selezione del materiale da acquisire.
- Il sequestro di dispositivi informatici a fini investigativi deve essere parametrato in modo proporzionato, con delimitazione quantitativa, qualitativa e temporale del materiale ricercato, escludendo i dati estranei all'oggetto dell'indagine.
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