Circolare numero 39 del 02-04-2026
L’articolo 14, comma 1, del decreto–legge 27 marzo 2026, n. 38, ha determinato in due punti la maggiorazione prevista per la determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento di cui all’articolo 13, primo comma, del decreto–legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Con la presente circolare si comunica che, a decorrere dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 38/2026, l’interesse di dilazione e di differimento è pari al tasso del 4,15 % annuo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la revisione della maggiorazione applicata all'interesse di dilazione e differimento prevista dall'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402: il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (art. 14, comma 1) ridetermina la maggiorazione in due punti, con effetto dall'entrata in vigore (28/03/2026). Considerato il tasso delle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (TUR) pari al 2,15% dall'11/06/2025, la maggiorazione di 2 punti porta l'interesse annuo al 4,15% per le rateizzazioni dei debiti per contributi e sanzioni civili (art. 2, commi 11 e 11-bis, DL 338/1989). Il tasso del 4,15% si applica alle rateazioni presentate dal 28/03/2026; i piani già notificati secondo il tasso precedente restano invariati. Per le autorizzazioni al differimento il nuovo tasso si applica a decorrere dalla contribuzione di marzo 2026.
Determinazione del tasso di interesse di dilazione e differimento (4,15% annuo) a seguito del decreto-legge n.38/2026
Punti principali
Riferimenti normativi
Base normativa: art. 13, comma 1 del DL 29/7/1981, n. 402 (convertito dalla L. 26/9/1981, n. 537). Modifica storica: maggiorazione portata a sei punti dal DL 14/6/1996, n. 318 (art. 3, comma 4). Nuova disposizione: DL 27/3/2026, n. 38, art. 14, comma 1.
Determinazione della maggiorazione
La maggiorazione prevista dall'art. 13 è fissata in due punti a decorrere dall'entrata in vigore del DL n. 38/2026 (28 marzo 2026).
Calcolo del tasso applicabile
TUR (tasso delle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema) pari al 2,15% dall'11/06/2025, sommato alla maggiorazione di 2 punti, determina un tasso annuo del 4,15% per l'interesse di dilazione e differimento.
Ambito e decorrenza dell'applicazione
Il tasso del 4,15% si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 28/03/2026. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.
Piani di ammortamento già emessi
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedente (si veda la circolare n. 100 del 10/06/2025) non subiranno modifiche.
Riferimenti e sottoscrizione
Richiamo alla decisione BCE del 5/06/2025 (TUR 2,15%) e alla circolare n. 100/2025. Documento firmato dal Direttore generale vicario Antonio Pone.
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