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Circolare

Circolare numero 37 del 31-03-2026

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione del nuovo regime di cui allo schema convenzionale adottato con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023 agli Enti Bilaterali/Fondi/Casse, già convenzionati con l’Istituto in forza del precedente schema convenzionale di cui alla determinazione presidenziale n. 13 del 18 gennaio 2013.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra lo schema convenzionale adottato con Determinazione n.71/2023, le modalità operative di riscossione tramite modello F24 e flusso UniEmens, i criteri di riversamento e trattenuta delle somme, la fornitura dei dati agli Enti, i costi e le regole di fatturazione, nonché le clausole di salvaguardia, recesso, sospensione e le istruzioni contabili. La convenzione è entrata in vigore per gli Enti aderenti dal 3 febbraio 2026 e resta valida fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo su richiesta.

Adozione e istruzioni operative della nuova convenzione INPS per la riscossione dei contributi a favore degli Enti Bilaterali/Fondi/Casse

Punti principali

Premessa e durata della convenzione

Nuovo schema convenzionale adottato con Determinazione n.71/2023; richiesta agli Enti di manifestare adesione o cessazione entro il 31/12/2024; per gli Enti sottoscrittori efficacia dal 3/2/2026 fino al 31/12/2026, rinnovabile per tre anni su richiesta PEC entro giugno 2026; facoltà di recesso tramite PEC.

Modalità di riscossione e compilazione F24

Riscossione affidata all'INPS contestualmente ai contributi obbligatori; versamenti tramite modello F24 con codice tributo specifico assegnato all'Ente; istruzioni dettagliate sui campi da compilare (causale contributo, codice sede, matricola INPS, periodo di riferimento) e comunicazione delle modalità ai datori di lavoro; INPS non esercita esazione coattiva.

Misura del contributo

L'Ente comunica all'INPS la misura e periodicità del contributo mediante dichiarazione sostitutiva; l'Ente resta responsabile di informare i datori di lavoro e di notificare tempestivamente variazioni tramite PEC all'indirizzo indicato.

Compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro devono inserire nel percorso DenunciaIndividuale > DatiRetributivi > DatiParticolari > ConvBilat > Conv l'elemento CodConv (codice UniEmens dell'Allegato 2), l'Importo per singolo lavoratore e l'attributo Periodo in formato AAAA-MM riferito al contributo.

Riversamento, controlli e trattenuta del 2%

INPS verifica coerenza tra flusso UniEmens e F24 e può segnalare all'Agenzia delle Entrate o agli interessati; trasferisce all'Ente il 98% dei contributi mensili riscossi (al netto dei costi), mentre il 2% viene trattenuto per conguaglio costi e ulteriori verifiche; soglia minima di versamento mensile pari a 50 euro; obbligo di comunicare IBAN e verifica DURC per i pagamenti.

Modalità applicative della trattenuta

Entro 45 giorni INPS indicherà l'importo complessivo della trattenuta 2026 nell'area riservata; se mancanti dati 2025 si utilizzano dati 2024 incrementati del 10%; in caso di risoluzione/recesso le somme versate dopo cessazione restano a disposizione del datore di lavoro per richiesta di rimborso.

Fornitura dati e accessi telematici

INPS rende disponibili i dati dei versamenti e UniEmens al completamento dell'elaborazione; accesso riservato a operatori autorizzati mediante SPID (livello 2+), CIE 3.0 o CNS; richieste di abilitazione o revoca tramite PEC con modulo dedicato; specifiche tecniche nell'Allegato Tecnico.

Costi e fatturazione

Oneri a carico dell'Ente: una tantum 7.200 euro (già fatturato), 1.900 euro annui, 0,32 euro per ogni rigo F24 e rimborso costi Agenzia delle Entrate; costi ricorrenti conguagliati con la trattenuta del 2% e soggetti a revisione annuale in base a contabilità analitica e numero/gravosità delle convenzioni; fatturazione elettronica INPS.

Clausola di salvaguardia

INPS è esonerato da responsabilità verso datori di lavoro e terzi derivanti dall'applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti sulle somme oggetto della convenzione; rapporti e restituzioni devono essere gestiti direttamente tra Ente e datori di lavoro.

Recesso, risoluzione e sospensione

INPS può recedere o risolvere la convenzione nei casi previsti dallo schema; la convenzione si risolve di diritto in caso di mancato pagamento dei debiti per i costi; sospensione possibile se l'Ente è sottoposto a procedimento giudiziale per reati patrimoniali; comunicazioni tramite PEC; cessazione del servizio ha effetto immediato salvo tempi tecnici.

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione dei contributi si rinvia alla circolare n.112 del 30/12/2024, con esclusione del conto di debito che trova specificazione nella variazione al piano dei conti indicata nell'Allegato n.3.

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