Circolare numero 42 del 03-04-2026
Con la presente circolare si forniscono indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al c.d. incentivo al posticipo del pensionamento, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che prevede la possibilità di applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, anche ai lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 194) estende la possibilità per i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o a forme sostitutive/esclusive di rinunciare all'accredito della quota contributiva a proprio carico anche a coloro che maturano, entro il 31/12/2026, il requisito contributivo previsto dall'art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011. Rimangono in vigore le disposizioni già previste dalle precedenti leggi di Bilancio e dal decreto attuativo: il datore di lavoro è esonerato dal versamento della quota IVS a carico del lavoratore; la quota non versata viene corrisposta interamente al lavoratore e non concorre a formare reddito imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR. L'INPS verifica i requisiti su domanda del lavoratore e comunica l'esito entro 30 giorni; l'effetto cessa al conseguimento della pensione diretta, in specifiche ipotesi di pensione di vecchiaia, o in caso di revoca.
Estensione dell'incentivo al posticipo del pensionamento (art. 1, comma 194, legge di Bilancio 2026)
Punti principali
Ambito soggettivo e termini
Possono avvalersi dell'incentivo i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o a forme sostitutive/esclusive che: a) entro il 31/12/2025 hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile (art. 14.1 D.L. n. 4/2019); b) entro il 31/12/2026 maturano i requisiti contributivi di cui all'art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
Effetti della rinuncia alla contribuzione
Con la rinuncia l'operatore-lavoratore non ha l'accredito della quota contributiva IVS a proprio carico; il datore di lavoro è esonerato dal versamento di tale quota e corrisponde al lavoratore l'importo corrispondente direttamente in busta paga. Rimane dovuta la quota contributiva a carico del datore di lavoro e la posizione assicurativa è alimentata da tale quota.
Regime fiscale
Le somme corrisposte al lavoratore in luogo della contribuzione non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR; il regime di non imponibilità si applica anche ai lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'AGO.
Cessazione dell'incentivo
La corresponsione delle somme cessa: a) al conseguimento della pensione diretta da parte del lavoratore (con specifiche eccezioni per assegno ordinario di invalidità o per le regole su vecchiaia in presenza di più gestioni); b) al conseguimento del requisito anagrafico di vecchiaia previsto dalla gestione di appartenenza; c) in caso di revoca della facoltà da parte del lavoratore, con decorrenza dal primo mese di paga successivo alla revoca.
Procedura di riconoscimento e adempimenti
Il lavoratore deve presentare istanza all'INPS ai sensi dell'art. 2 del decreto attuativo. INPS verifica i requisiti e comunica l'esito al lavoratore e, tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale", al datore di lavoro entro 30 giorni dalla domanda o dall'acquisizione di eventuale documentazione integrativa. Solo dopo tale comunicazione il datore di lavoro può sospendere il versamento della quota e procedere agli eventuali conguagli.
Note settoriali e chiarimenti
Per il Fondo volo non è ammessa la rinuncia se i requisiti maturati sono quelli particolari previsti dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 164/1997, non espressamente richiamati dalla norma. Per gli autoferrotranvieri si applica l'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 414/1996 per la verifica del diritto alla pensione anticipata; non rileva invece l'art. 3, comma 10, che consente la verifica secondo le regole del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Riferimenti normativi e circolari
La circolare richiama: legge 30/12/2025 n.199 (legge di Bilancio 2026), legge di Bilancio 2023 e 2025 (art. 1, commi 286 e 161), decreto attuativo 21/03/2023, e le circolari INPS n. 82/2023, n. 102/2025 e n. 19/2026 per istruzioni operative e contabili.
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