Sentenza n. 1966/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del 7 ottobre 2021 di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo, con richiesta di accertamento del diritto al subentro nella locazione
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di rilascio dell’alloggio ERP già assegnato alla madre, deceduta l’11 luglio 2020, chiedendo anche di essere dichiarata titolare del diritto al subentro nella locazione. Ha dedotto di avere abitato nell’alloggio dal 2014 per assistere la madre, di avervi continuato a risiedere dopo il decesso, di non disporre di altre abitazioni, di avere presentato il 16 febbraio 2021 istanza di subentro e di avere pagato i canoni. Ha inoltre sostenuto che il decreto di rilascio non le era pervenuto e ha chiesto, nel giudizio civile di opposizione al precetto, la dichiarazione d’inefficacia di quest’ultimo. Aterp Calabria ha opposto che l’istanza di regolarizzazione era stata respinta con nota del 9 giugno 2021, ricevuta il 18 giugno, e che la successiva diffida al rilascio era stata notificata il 29 settembre 2021.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché infondato: la nota di rigetto dell’istanza di regolarizzazione risulta ricevuta dalla ricorrente il 18 giugno 2021, come attestato dalla ricevuta recante la sua firma, non specificamente contestata. Il rigetto era motivato dall’assenza dei requisiti previsti dall’art. 32 della l.r. Calabria n. 32/1996, essendo la ricorrente proprietaria di un altro immobile; di conseguenza, non sussistevano i presupposti né per la regolarizzazione né per il subentro. Il TAR ha inoltre rilevato che la nota di rigetto e la successiva diffida del 14 settembre 2021, ricevuta il 29 settembre e recante richiamo al rigetto, non erano state tempestivamente impugnate. Ha confermato il rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, considerata la manifesta infondatezza del ricorso, e ha condannato la ricorrente alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 32 l.r. Calabria 25 novembre 1996, n. 32
Mancandone i presupposti, pertanto, la domanda di regolarizzazione, così come quella di subentro, non avrebbero potuto essere accolte.
Il subentro nella locazione ERP non può essere riconosciuto se difettano i requisiti previsti per la regolarizzazione dell’occupazione; nel caso concreto, la proprietà di un altro immobile escludeva tali presupposti.
Massime di principio
- La domanda di subentro nella locazione di un alloggio ERP non può essere accolta quando difettano i requisiti stabiliti dalla normativa regionale per la regolarizzazione dell’occupazione, inclusi quelli relativi alla titolarità di altri immobili.
- La prova della ricezione di un provvedimento, documentata da una ricevuta recante la firma del destinatario e non specificamente contestata, può fondare l’accertamento della sua conoscenza; il provvedimento non impugnato tempestivamente non può essere rimesso in discussione attraverso l’impugnazione degli atti successivi che lo richiamano.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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