Cassazione Civile, Ordinanza n. 30542/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva presentato, il 12 maggio 2022, una domanda di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento; il giudice delegato del Tribunale di Padova ne aveva dichiarato l’inammissibilità e il tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione la debitrice deduceva tre censure: 1) violazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 3/2012, sostenendo che, una volta emesso il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 10, il giudice non potrebbe poi dichiarare l’inammissibilità per carenza dei presupposti ex art. 7; 2) violazione degli artt. 7, 8 e 12 della stessa legge, per avere il tribunale equiparato accordo di ristrutturazione e piano del consumatore ai fini della percentuale minima di pagamento dei crediti; 3) violazione degli artt. 2741 e 2778 c.c., per omessa considerazione dell’ordine dei privilegi e della regola di priorità nel soddisfacimento dei crediti erariali.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse un decreto che si limitava alla declaratoria di inammissibilità della domanda di accordo di composizione della crisi, senza pronunciare su omologazione o diniego di omologazione. In tale ipotesi manca il requisito della decisorietà richiesto dall’art. 111 Cost. per il ricorso straordinario per cassazione. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l. n. 3/2012, art. 7
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la possibilità di dichiarare l’inammissibilità della proposta dopo la fissazione dell’udienza.
l. n. 3/2012, art. 8
Richiamato insieme agli altri articoli della legge sul sovraindebitamento per sostenere l’erronea equiparazione tra accordo e piano del consumatore.
l. n. 3/2012, art. 10
Richiamato per sostenere che, emesso il decreto di fissazione dell’udienza, il giudice non potrebbe più dichiarare inammissibile il ricorso.
l. n. 3/2012, art. 12
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, in relazione alla disciplina dell’omologazione e dei presupposti della procedura.
art. 2741 c.c.
Invocato per la regola della parità di trattamento dei creditori, in particolare rispetto ai privilegi e alle cause legittime di prelazione.
art. 2778 c.c.
Invocato per l’ordine di graduazione dei privilegi nella distribuzione del ricavato.
art. 111 Cost.
La Corte ne afferma la rilevanza per il ricorso straordinario, precisando che la decisorietà richiede un provvedimento idoneo a incidere su diritti soggettivi con efficacia assimilabile al giudicato.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di sovraindebitamento, il decreto che si limiti a dichiarare inammissibile la proposta o il piano non è, di regola, un provvedimento decisorio ai fini del ricorso straordinario per cassazione, perché non definisce un conflitto su diritti soggettivi contrapposti.
- La decisorietà ex art. 111 Cost. richiede che il provvedimento sia reso nel contraddittorio tra parti contrapposte e sia idoneo a stabilizzare la decisione con efficacia assimilabile al giudicato; non basta che il provvedimento sia definitivo o non ulteriormente impugnabile.
- Nel sistema della crisi da sovraindebitamento va distinta la fase dell’inammissibilità della proposta da quella dell’omologazione o del diniego di omologazione: solo in quest’ultima il provvedimento assume normalmente natura decisoria e può essere ricorribile ex art. 111 Cost.
- La verifica della ricorribilità straordinaria va compiuta in concreto sulla funzione del provvedimento impugnato, non sulla sola forma processuale o sulla sua non impugnabilità espressa.
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