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Legge

L.R. FVG 24/2016

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.

Normativa regionaleL.R. FVG 24/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge contiene interventi finanziari, organizzativi e transitori per numerosi settori regionali: demanio, attività produttive, agricoltura, ambiente, lavori pubblici, trasporti, cultura, scuola, sociale, autonomia locale e personale. Molte disposizioni riguardano solo il 2017 o comunque procedure/finanziamenti già conclusi, con diverse conferme di contributi e proroghe di termini.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019 del Friuli Venezia Giulia

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019

Il provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia introduce disposizioni eterogenee di natura finanziaria, organizzativa e settoriale, con molte norme di coordinamento, conferma di contributi e proroghe transitorie. Una parte rilevante delle misure è limitata all’anno 2017 o a procedimenti contributivi già in corso, con utilità ormai per lo più esaurita.

Servizi istituzionali, finanza regionale e norme intersettoriali

La legge aggiorna tabelle e criteri collegati alla disciplina del demanio idrico regionale e al riparto territoriale dei corrispettivi di sdemanializzazione. Stabilisce che i proventi e le spese delle funzioni in materia di demanio marittimo turistico-ricreativo spettano integralmente ai Comuni dal 1° gennaio 2017. Introduce inoltre clausole di conformità agli aiuti di Stato in regime de minimis per diverse agevolazioni della legge regionale n. 57/1971.

Sul piano organizzativo, attribuisce al Ragioniere generale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 2016, i poteri prima riferiti all’Assessore competente in materia di finanze in alcune procedure di semplificazione contabile e finanziaria; il Ragioniere generale può modificare o revocare prenotazioni di risorse connesse al Fondo pluriennale vincolato e ad autorizzazioni di spesa non più impegnabili. Viene inoltre richiamata l’attuazione dell’accordo nazionale sulla riduzione delle autovetture di servizio con autista.

È abrogata una previsione della legge istitutiva del Garante regionale dei diritti della persona.

Attività produttive, sviluppo economico e contributi

La disciplina è fortemente orientata alla conferma o rimodulazione di contributi regionali già concessi. Per il Comune di Tarvisio viene autorizzata la conferma di un contributo per la sicurezza degli immobili del complesso ex Weissenfels, con domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore e fissazione, nel decreto di conferma, di termini di esecuzione, erogazione e rendicontazione. Analoga conferma è prevista per il Comune di Socchieve per la centralina idroelettrica “Rio Grasia”, sempre su domanda entro 90 giorni.

Per i PISL/PISUS e per la linea PISUS del PAC FVG, gli enti pubblici possono utilizzare economie contributive derivanti da ribassi d’asta; la disciplina si applica anche ai rapporti contributivi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge.

In materia di cooperazione sociale, si ampliano i contributi concedibili ai consorzi iscritti all’albo, includendo costi esterni per consulenza e assistenza imprenditoriale e progetti di sviluppo congiunto, limitatamente ai primi 12 mesi.

Unioncamere regionale può riutilizzare, entro il limite di 800.000 euro e a condizioni indicate dalla legge, risorse non impegnabili al 28 febbraio 2017 per finanziare incentivi alle imprese delegati ai sensi della legge regionale n. 3/2015.

Sono inoltre modificate varie disposizioni della legge “RilancimpresaFVG”, tra cui la possibilità di ammettere spese sostenute prima della domanda, ma non prima del 30 giugno 2016, e alcune regole sugli agglomerati industriali e sugli interventi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale.

Agricoltura, foreste e bonifica

La legge amplia la disciplina del Fondo di rotazione regionale per il settore agricolo, che diventa strumento finanziario per misure del PSR 2014-2020. Una sezione del Fondo è riservata in via esclusiva al contributo PSR; tramite il Fondo possono essere concessi finanziamenti agevolati fino a 20 anni per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, efficientamento dell’uso dell’acqua e miglioramento delle prestazioni e sostenibilità delle imprese agricole. Vengono anche aggiornate le finalità del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale n. 80/1982, includendo nuove tipologie di intervento e specifici finanziamenti per giovani imprenditori agricoli.

In materia forestale, vengono introdotte procedure informatizzate di raccolta e gestione dati, nuove previsioni sugli alberi monumentali e sulla loro tutela, sanzioni specifiche e regole per la gestione di interventi su verde ornamentale di beni di interesse storico-culturale. Sono inoltre prorogati alcuni termini e fatte salve determinate delegazioni amministrative e atti già assunti nel 2016.

Nel settore vitivinicolo, si precisa che la conversione dei diritti di impianto o reimpianto in autorizzazioni ha efficacia dalla domanda; per i produttori che nel 2016 avevano già impiantato o reimpiantato i vigneti prima della conversione, non si applicano alcune sanzioni transitorie. La legge chiarisce anche il calcolo del prelievo supplementare e il relativo versamento.

Ambiente, energia, rifiuti e tutela del territorio

Per l’ente di governo del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani, la legge modifica la durata dell’incarico del Direttore generale, il processo di subentro dell’AUSIR nelle funzioni delle Consulte d’ambito e il regime di liquidazione delle stesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e operatività del trasferimento delle funzioni alla nomina del Direttore generale.

In materia di prevenzione dei rifiuti, i Comuni possono ottenere contributi fino all’80% per centri di riuso, anche nell’ambito dei centri di raccolta, con importi massimi parametrati al numero dei conferitori. Sul fronte dei biotopi e dei parchi naturali regionali, la Regione finanzia la gestione e gli interventi istituzionali, proroga o consente la conclusione di procedimenti provinciali pendenti e disciplina tempi annuali di presentazione dei programmi di spesa.

Sono anche previste norme sui prati stabili naturali e sulla tutela della geodiversità e delle aree carsiche, con ammissione di spese sostenute prima della domanda, purché nel medesimo anno solare.

Lavori pubblici, edilizia e assetto del territorio

La legge consente agli enti locali beneficiari di contributi per verifiche di sicurezza strutturale di utilizzare economie da ribassi d’asta per consulenze tecniche su altri edifici pubblici. Rende inoltre possibili ulteriori utilizzi di economie contributive su interventi già finanziati, previa istanza e conferma del contributo.

Viene rafforzata la Rete regionale delle stazioni appaltanti: sono fissati principi di sussidiarietà e differenziazione, il coordinamento interistituzionale è affidato alla Direzione centrale competente e la Rete prende avvio dal 1° marzo 2017 tra i Comuni aderenti alle convenzioni previste. La Regione riconosce anche la possibilità di accordi e di uso di strumenti di acquisto telematici.

In materia di edilizia, diverse norme consentono il reimpiego di contributi per finalità diverse ma collegate, come nel caso del Comune di Forni di Sopra, del Comune di Roveredo in Piano, del Comune di Azzano Decimo, del Comune di Amaro e del Comune di Udine, sempre con obbligo di istanza entro termini perentori e con successiva conferma amministrativa.

Trasporti e telecomunicazioni

Nel settore del trasporto pubblico e ferroviario, alcuni contributi possono coprire fino al 100% della spesa e possono essere destinati anche a infrastrutture di interscambio in aree del gestore ferroviario. Sono inoltre disciplinate le convenzioni transitorie con i gestori ferroviari operanti alla data di entrata in vigore della legge, valide fino all’avvio dei servizi aggiudicati con le nuove procedure.

Per le telecomunicazioni, l’attività di attivazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture regionali è affidata al soggetto societario regionale competente, sulla base di una convenzione e di un Programma annuale da presentare entro il 31 ottobre di ogni anno.

Sono inoltre aggiornate alcune funzioni in materia di trasporto affidate alle Province nel quadro del riordino degli enti locali.

Cultura, lingua, sport e corregionali all’estero

Per il 2017 sono ripartite risorse a favore di specifiche istituzioni culturali teatrali di Pordenone e Udine. In materia di corregionali all’estero e rimpatriati, la legge riscrive il sistema di programmazione e riparto delle risorse, prevede contributi per programmi di attività e per progetti integrati, disciplina conferenze regionali periodiche e stabilisce una ripartizione nominativa dello stanziamento del Fondo per il 2017.

Sono inoltre modificate la disciplina della lingua friulana e le modalità di finanziamento, con adozione di un regolamento regionale entro 180 giorni. Per il solo 2017, sono previste clausole di salvaguardia che impediscono riduzioni eccessive dei contributi rispetto all’anno precedente e la possibilità di un’anticipazione del 70% nelle more del regolamento.

Nel settore sportivo e dei beni culturali, la legge consente conferme e rimodulazioni di contributi pluriennali o già concessi per impianti sportivi, immobili culturali e complessi architettonici, con termini specifici di istanza e rendicontazione.

Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili

La disciplina del lavoro e del collocamento mirato viene aggiornata per rinviare a regolamenti regionali la definizione di categorie e procedure e per rafforzare il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità. Fino al nuovo regolamento continua ad applicarsi quello vigente del 30 settembre 2016.

Sono introdotte norme sulla compatibilità tra benefici regionali e trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in espansiva, sulla proroga di termini per rendiconti scolastici e domande di diritto allo studio, nonché sulla tassa regionale universitaria per l’anno accademico 2017-2018, articolata in tre fasce ISEE.

Per il sistema universitario regionale, le spese ammissibili a finanziamento per il 2017 decorrono dal 1° gennaio 2017. Sono anche modificate la formazione professionale e le modalità di rilascio degli attestati di frequenza.

Salute e politiche sociali

La legge rivede la programmazione degli interventi sanitari e socio-sanitari, eliminando alcuni riferimenti all’elenco annuale degli investimenti e sostituendo gli studi di fattibilità con documenti più articolati. Vengono chiarite le modalità di utilizzo dei fondi amianto e aggiornate le disposizioni sul sistema integrato dei servizi sociali, in particolare per l’accesso del personale nei servizi socio-sanitari e socio-educativi.

Sono previsti contributi per l’adeguamento antincendio, antinfortunistico e per l’abbattimento delle barriere architettoniche in immobili destinati a servizi per anziani e disabili, oltre a contributi per arredi e attrezzature. È inoltre introdotta una regola specifica per la ripartizione del Fondo sociale regionale tra le Unioni territoriali intercomunali del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale.

Sistema delle autonomie locali e finanza pubblica

La legge interviene ampiamente sul riordino istituzionale regionale. Stabilisce criteri di riparto della quota di perequazione, disciplina le risorse che i Comuni devono assicurare alle Unioni territoriali intercomunali e regola intese regionali per gli spazi finanziari, con priorità alle operazioni tra Comuni della stessa Unione.

Per le IPAB, avvia dal 1° gennaio 2017 un percorso graduale verso l’applicazione dei principi contabili degli enti locali, da completare entro il 31 dicembre 2018, mantenendo transitoriamente alcune disposizioni fino a tale data. Le Unioni territoriali intercomunali applicano la contabilità economico-patrimoniale dal 2017.

Sono introdotti limiti numerici agli incarichi dei revisori degli enti locali, nuove regole sull’elenco regionale dei revisori e sulla nomina in caso di domande insufficienti. La legge disciplina anche deroghe temporanee alla spesa di personale dei Comuni già appartenenti alle vecchie Unioni, il rinvio per l’attuazione di alcuni servizi finanziari territoriali e l’uso bilingue della denominazione delle Unioni.

Sono inoltre previsti proroghe, conferme di contributi e trasferimenti di risorse in relazione al processo di superamento delle Province, ai subentri degli enti e alla continuità dei servizi e delle funzioni amministrative.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e produce effetti dall’1 gennaio 2017. Molte disposizioni hanno però efficacia limitata a specifiche annualità, in particolare il 2017, oppure riguardano procedimenti già in corso o contributi già concessi, con conseguente rilievo pratico oggi molto ridotto.

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