Sentenza del 10/12/2018 n. 2827 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Impresa commerciale - messa a disposizione di forza lavoro - informalità dell'accordo - assenza di forma scritta - contratto di somministrazione di manodopera - è tale - contratto d'appalto - non è tale - assoggettamento ad IRAP - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI rapporti sono stati qualificati come contratti di somministrazione di manodopera e non come contratti di appalto. Di conseguenza, i proventi pattuiti e percepiti dall'impresa sono stati ritenuti assoggettabili a IRAP. La contestazione dell'impresa contribuente, pertanto, non è stata accolta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione giuridica dei rapporti con cui l'impresa metteva a disposizione di altre imprese la propria forza lavoro. L'impresa sosteneva, implicitamente, che tali rapporti fossero contratti di appalto e non di somministrazione di manodopera, con conseguenze anche sull'assoggettamento a IRAP. Il giudice ha invece valorizzato la fornitura di attività lavorativa su base temporale, l'assenza di un impiego significativo di beni strumentali, la mancanza di un autonomo quadro di intervento e l'estrema informalità degli accordi, privi di adeguata documentazione e forma scritta.
Massime di principio
- La qualificazione del contratto dipende dalla concreta esecuzione del rapporto e non soltanto dal nome attribuito dalle parti.
- La messa a disposizione di lavoratori, organizzati e diretti sostanzialmente dal committente, senza una significativa autonoma organizzazione di mezzi da parte del fornitore, tende a configurare somministrazione di manodopera e non appalto.
- Nell'appalto è normalmente necessario individuare un risultato o servizio autonomamente organizzato dall'appaltatore, con assunzione del rischio e gestione dei mezzi e del personale.
- L'assenza di beni strumentali rilevanti e di un quadro contrattuale che definisca attività, responsabilità e risultati rafforza la qualificazione come somministrazione.
- L'informalità dei rapporti e la mancanza di documentazione scritta possono costituire elementi presuntivi sfavorevoli, soprattutto quando non consentono di dimostrare l'autonomia organizzativa dell'appaltatore.
- Se i compensi derivano sostanzialmente dalla fornitura di lavoro dipendente o di personale ad altre imprese, tali proventi possono essere considerati rilevanti ai fini IRAP secondo la qualificazione concreta del rapporto.
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