Cassazione Penale, Sentenza n. 41476/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza del Tribunale di Como sostenendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: la parte motiva della sentenza, pur riportando correttamente le generalità dell'imputato e il dispositivo, si riferisce a un diverso procedimento e a un diverso imputato (Galimberti Jacopo), con fatti, date (25/09/2021 a Villa Guardia invece del 14/01/2023 a Beregazzo con Figliaro) e testi diversi. Si è inoltre dedotta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen., sostenendo che l'omessa o erronea motivazione determina la nullità radicale della sentenza e che l'errore non è sanabile con la correzione di errori materiali ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato la totale dissonanza tra la motivazione e la posizione processuale dell'imputato, configurando una nullità radicale ai sensi dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di Como per nuovo giudizio, in diversa persona fisica. La decisione è stata assunta il 16 dicembre 2025. Il tentativo del Pubblico Ministero di ottenere l'annullamento senza rinvio non è stato accolto, ma il ricorso ha comunque portato all'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 186 Codice della strada
Norma sostanziale in base alla quale l'imputato era stato condannato (guida in stato di ebbrezza), citata nel capo di imputazione ma la sua applicazione è stata annullata a causa della nullità della motivazione della sentenza.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Previsione procedurale richiamata in quanto il ricorso è stato trattato in forma cartolare; non incide però sul profilo di nullità della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento del primo motivo di cassazione: consente l'impugnazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto tale vizio effettivamente presente.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato nel secondo motivo in relazione all'art. 125 c.p.p.: riguarda l'omessa motivazione come vizio di legittimità che può fondare la cassazione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte lo ha interpretato nel senso che la mancanza nella sostanza della motivazione determina la nullità radicale della sentenza (nulla ma non inesistente) quando la motivazione si riferisce a un diverso procedimento/imputato.
art. 130, cod. proc. pen.
Riferimento alla possibilità di correzione di errori materiali: la Corte ha affermato che il vizio della motivazione, essendo sostanziale e concernente l'identità del procedimento e dei fatti, non è sanabile con la procedura di correzione di errori materiali.
Massime di principio
- Se la motivazione della sentenza si riferisce a un diverso procedimento o a un diverso imputato (diversi fatti, date, luoghi o testi), ciò può configurare una nullità radicale per mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3 c.p.p.
- La correzione ex art. 130 c.p.p. è limitata agli errori materiali e non può essere utilizzata per sopperire a una motivazione sostanzialmente mancante o erronea che riguarda l'identità del procedimento o la posizione dell'imputato.
- In presenza di tale nullità e di impugnazione tempestiva, la Corte di legittimità tende ad annullare la sentenza e a disporre il rinvio per nuovo giudizio (spesso con indicazione di giudice diverso), anziché semplicemente correggere o riformare la decisione.
- Per le parti (PM e difesa) è fondamentale verificare la congruenza tra dispositivo e motivazione prima di depositare o notificare la sentenza: incongruenze gravi possono rendere nullo l'intero provvedimento.
- Nel formulare il ricorso per cassazione, è utile richiamare giurisprudenza consolidata che distingue tra errori materiali emendabili e vizi di motivazione non sanabili, per ottenere l'annullamento con rinvio quando la motivazione è irrimediabilmente sbagliata o riferita ad altro procedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41449/2025 del 24/12/2025
- Sentenza penale · 24 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41451/2025 del 24/12/2025
- Sentenza penale · 24 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41452/2025 del 24/12/2025
- Sentenza penale · 24 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41454/2025 del 24/12/2025
- Sentenza penale · 24 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41455/2025 del 24/12/2025
- Sentenza penale · 24 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41456/2025 del 24/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →