Provvedimento del 11/04/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento approva il modello con istruzioni per chiedere il credito d’imposta previsto per i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e fissa i termini di presentazione delle domande per gli anni 2014 e 2015, oltre alle regole di utilizzo del credito in compensazione.
approvazione del modello e termini per il credito d'imposta sisma 20 e 29 maggio 2012
Approvazione del modello per il credito d’imposta sisma 20 e 29 maggio 2012
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate approva il modello di domanda per l’attribuzione del credito d’imposta previsto dall’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il documento disciplina anche i termini, le modalità di presentazione, i criteri di riparto delle risorse e le regole di utilizzo del beneficio.
Soggetti beneficiari e finalità dell’agevolazione
Il modello è destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività in uno dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Il credito d’imposta spetta per i costi sostenuti per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, nonché per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici.
Contenuto del modello
Il modello approvato è composto da:
- informativa sul trattamento dei dati personali;
- riquadro dei dati anagrafici del richiedente e dell’eventuale rappresentante firmatario;
- quadro A con i dati relativi ai costi agevolabili e al credito d’imposta richiesto.
Reperibilità del modello e software di invio
Il modello è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere reperito anche su altri siti, purché sia identico per struttura e sequenza a quello approvato. La trasmissione telematica avviene mediante il software gratuito denominato "Creditosisma2012".
Modalità e termini di presentazione
La richiesta deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente dai soggetti abilitati oppure tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 322/1998. I termini stabiliti sono:
- per il 2014: dal 14 aprile al 30 giugno, per i costi sostenuti nel 2012 e 2013;
- per il 2015: dal 2 febbraio al 30 aprile, per i costi sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati in precedenti istanze.
Gestione della trasmissione e conservazione della documentazione
Gli intermediari devono rilasciare al richiedente copia cartacea della domanda e della ricevuta dell’Agenzia che attesta l’avvenuta presentazione. La domanda, sottoscritta dal richiedente e dall’intermediario, deve essere conservata a cura del contribuente. La gestione della richiesta è attribuita al Centro operativo di Pescara.
Criterio di determinazione del credito e utilizzo
La misura del credito spettante a ciascun soggetto è calcolata in base al rapporto tra le risorse stanziate e il credito richiesto; la percentuale è resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia pubblicato sul sito istituzionale. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale attribuita.
Istruzioni per la compilazione: soggetti ammessi
Le istruzioni specificano che possono presentare richiesta anche le imprese per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici ubicati nei territori interessati dal sisma, richiamando la disciplina del decreto-legge n. 74/2012. Per ottenere il credito, il danno deve essere stato denunciato e verificato dall’autorità comunale e, nei casi di immobili oggetto di ordinanze di sgombero, deve essere stato rilasciato il certificato comunale di distruzione o inagibilità totale o parziale.
Presentazione tramite intermediari e gruppi societari
La richiesta può essere trasmessa:
- direttamente, dai soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente appartiene a un gruppo societario;
- tramite gli intermediari indicati dall’articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998.
L’invio può avvenire tramite i canali Entratel o Fisconline. In caso di trasmissione tramite intermediari o società del gruppo, deve essere compilato il riquadro "Impegno alla presentazione telematica".
Regole sulle richieste multiple e rinuncia al credito
Ogni contribuente può presentare una sola richiesta per ciascun anno. Se nello stesso anno vengono trasmesse più domande, è valida l’ultima inviata entro i termini. Dopo la scadenza sono considerate solo le rinunce parziali o totali.
La rinuncia può essere:
- parziale, indicando un credito inferiore a quello della domanda precedente;
- totale, barrando la casella "Rinuncia totale a richiesta precedente" e non compilando il quadro A.
Dati del richiedente e del rappresentante
Il richiedente deve indicare il proprio codice fiscale e, se persona fisica, cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita; se soggetto diverso da persona fisica, la denominazione o ragione sociale. Il riquadro del rappresentante va compilato solo se la domanda è firmata da un soggetto diverso dal richiedente, indicando codice fiscale, codice carica e dati anagrafici del firmatario. Se la domanda è presentata da una società per conto del richiedente, va indicato anche il codice fiscale della società.
Quadro A: costi agevolabili
Nel quadro A, sezione I, devono essere indicati i costi sostenuti per i beni danneggiati dal sisma, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o altri ristori. Per ciascun anno e per ciascun Comune deve essere compilato un rigo, con un massimo di 4 righi per modulo; se non sufficienti, vanno compilati moduli aggiuntivi.
Nel rigo A1:
- colonna 1: anno di sostenimento del costo, ammesso entro il 30 giugno 2014;
- colonna 2: codice catastale del Comune in cui si trovava il bene danneggiato;
- colonne 3, 4 e 5: costi sostenuti, rispettivamente per immobili, attrezzature/macchinari/impianti e interventi di miglioramento sismico.
Gli importi devono essere espressi in euro e arrotondati all’unità secondo il criterio matematico.
Quadro A: credito d’imposta richiesto
Nella sezione II del quadro A, rigo A5, vanno riportati gli importi complessivi dei costi sostenuti negli anni 2012, 2013 e 2014, sommando quanto indicato nei righi da A1 a A4 di tutti i moduli compilati. Tali importi costituiscono il credito d’imposta di cui si chiede l’attribuzione.
Profili normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra le principali fonti:
- decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013.
È inoltre precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 244/2007.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 10 apr 2014Provvedimento del 10/04/2014
- Provvedimento · 10 apr 2014Provvedimento del 10/04/2014
- Provvedimento · 10 apr 2014Provvedimento del 10/04/2014
- Provvedimento · 16 apr 2014Provvedimento del 16/04/2014
- Provvedimento · 17 apr 2014Provvedimento del 17/04/2014
- Provvedimento · 4 apr 2014Provvedimento del 04/04/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →