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Provvedimento

Provvedimento del 16/04/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento modifica il termine per l'invio delle comunicazioni relative ai beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari e ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuati da soci o familiari dell'imprenditore, fissandolo al trentesimo giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta interessato.

Modifica dei termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria

Modifica dei termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria

Il provvedimento interviene sui termini di trasmissione di due comunicazioni all'Anagrafe tributaria, con l'obiettivo di spostare l'adempimento dopo la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. La finalità è rendere più agevole l'invio dei dati e ridurre la concentrazione delle scadenze dichiarative e comunicative.

Contenuto della modifica

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate dispone la modifica di due precedenti provvedimenti del 2 agosto 2013, relativi rispettivamente ai beni d'impresa concessi in godimento e ai finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nei confronti dell'impresa.

In particolare:

  • per la comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, il termine è fissato al trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento;
  • per la comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa, il termine è fissato al trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.

Ambito delle comunicazioni interessate

Le modifiche riguardano due distinti flussi informativi verso l'Anagrafe tributaria:

  • la comunicazione dei dati sui beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, prevista in attuazione dell'articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
  • la comunicazione, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni, prevista in attuazione dell'articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Ragioni della modifica

La relazione motivazionale chiarisce che il nuovo termine è stato introdotto per consentire l'utilizzo, ai fini della comunicazione, di elementi già emersi in sede dichiarativa. Nel caso dei beni concessi in godimento, tali elementi hanno già concorso:

  • alla tassazione del reddito diverso per il soggetto che riceve il bene in godimento, determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito con il valore di mercato del diritto di godimento;
  • alla determinazione dell'indeducibilità dei costi per il soggetto che concede il bene in godimento.

La scelta normativa mira anche a evitare la coincidenza di un'unica scadenza per l'adempimento comunicativo e quello dichiarativo, prevedendo una tempistica successiva di 30 giorni rispetto alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, per le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e per la disciplina di riferimento, le seguenti fonti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 67, comma 1, e 68, comma 1;
  • Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, articolo 2, comma 1;
  • decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, articolo 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies;
  • decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
  • provvedimenti dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, del 13 marzo 2012 e del 17 settembre 2012;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917, articoli 51 e 54;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38, quarto e quinto comma;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 605, articolo 7, dodicesimo comma.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento è datato Roma, 16 aprile 2014.

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