Sentenza del 01/02/2019 n. 408 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 196/2019 TRIBUTI LOCALI - IMU - Riduzione base imponibile per inagibilità/inabitabilità - Pregressa conoscenza dello stato di inagibilità da parte del Comune - Presentazione della dichiarazione di inabilità del contribuente - Necessita - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza dell'IMU nella misura ordinaria, sostenendo che gli immobili fossero inagibili o inabitabili e avessero quindi diritto alla riduzione della base imponibile. Il Comune riteneva necessaria la presentazione, da parte del contribuente, di una specifica dichiarazione di inagibilità o inabitabilità. La questione riguardava se tale dichiarazione fosse indispensabile anche quando lo stato di degrado degli immobili fosse già conosciuto o documentalmente conoscibile dal Comune.
La decisione
La massima afferma che la dichiarazione del contribuente non è necessaria quando quest'ultimo dimostri che il Comune era già a conoscenza dello stato di inagibilità o inabitabilità del manufatto. In applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, l'ente impositore non può pretendere dal contribuente la prova di fatti già documentalmente noti all'amministrazione. Pertanto, in presenza della prova della pregressa conoscenza comunale dello stato di degrado, deve essere riconosciuta la riduzione fiscale prevista per gli immobili inagibili o inabitabili.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1
Il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria è improntato al principio della collaborazione e della buona fede.
Il Comune deve agire secondo correttezza e collaborazione e non può negare un'agevolazione per il solo mancato adempimento di una formalità quando conosce già il presupposto sostanziale dell'agevolazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 4
Al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
Il contribuente non è tenuto a fornire nuovamente la prova di fatti che risultino già documentalmente noti all'ente impositore, purché la conoscenza dell'amministrazione sia effettiva e dimostrabile.
Massime di principio
- Per ottenere la riduzione IMU prevista per immobili inagibili o inabitabili, la dichiarazione del contribuente può non essere indispensabile se è provato che il Comune conosceva già in modo concreto e documentato lo stato dell'immobile.
- La conoscenza comunale non può essere presunta in modo generico: il contribuente deve dimostrarla attraverso atti, sopralluoghi, comunicazioni, ordinanze, documentazione tecnica o altri elementi acquisiti dall'amministrazione.
- Il principio di collaborazione e buona fede impedisce all'ente impositore di applicare formalismi inutili quando il presupposto sostanziale dell'agevolazione è già noto, ma non elimina la necessità di provare l'effettiva inagibilità o inabitabilità.
- In situazioni analoghe, è opportuno presentare comunque la dichiarazione o l'istanza prevista dalla normativa per gli anni successivi, conservando ogni prova dello stato dell'immobile e delle comunicazioni intercorse con il Comune.
- La riduzione opera solo se ricorrono i requisiti sostanziali e temporali previsti dalla disciplina IMU e dai regolamenti comunali applicabili.
Testo integrale
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