L.R. Umbria 5/2015
Ulteriori modificazioni della L.R. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica il Nuovo Statuto della Regione Umbria: ridefinisce composizione, elezione e durata dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e aggiorna le funzioni delle Commissioni permanenti in materia di qualità dei testi e clausole valutative. Le nuove disposizioni si applicano dalla prima seduta della X legislatura regionale.
Modifiche allo Statuto della Regione Umbria su Ufficio di Presidenza e Commissioni permanenti
Modifiche allo Statuto della Regione Umbria su Ufficio di Presidenza e Commissioni permanenti
La legge regionale interviene sul Nuovo Statuto della Regione Umbria, aggiornando alcune regole interne di funzionamento dell’Assemblea legislativa. Le modifiche riguardano soprattutto la composizione e la durata dell’Ufficio di Presidenza, nonché i compiti delle Commissioni permanenti nella fase di esame dei testi normativi.
Ufficio di Presidenza: composizione e rappresentanza
L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa è composto dal Presidente dell’Assemblea, che lo presiede, e da due Vice Presidenti. È espressamente prevista la garanzia della rappresentanza delle minoranze nella sua composizione.
Elezione dei Vice Presidenti e funzioni di segreteria
Per l’elezione dei due Vice Presidenti ciascun consigliere esprime un solo nome. Risultano eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, prevalgono i più giovani di età. Le funzioni di segretario dell’Ufficio di Presidenza sono demandate al Regolamento interno dell’Assemblea.
Durata in carica e sostituzioni nell’Ufficio di Presidenza
I componenti dell’Ufficio di Presidenza restano in carica per trenta mesi e sono rieleggibili. Se il Presidente dell’Assemblea cessa anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente eletto resta in carica per trenta mesi. Fino all’elezione del nuovo Presidente, l’Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età. Se prima della scadenza si dimette un Vice Presidente, si procede all’elezione di entrambi i Vice Presidenti; i nuovi eletti restano in carica fino alla naturale scadenza dell’organo.
Commissioni permanenti: qualità dei testi e clausole valutative
Nell’ambito delle funzioni previste dallo Statuto, le Commissioni permanenti valutano la qualità dei testi legislativi, verificandone omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà formulativa, oltre alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del coordinamento con la normativa vigente. Le Commissioni permanenti valutano anche l’inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, per il controllo sull’attuazione delle leggi regionali.
Decorrenza
Le disposizioni della legge si applicano dalla data della prima seduta della X legislatura regionale.
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