L.R. Umbria 10/2015
Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina in Umbria le funzioni amministrative tra Regione, nuove province, comuni e loro forme associative, sopprime le unioni speciali di comuni e disciplina trasferimento di risorse e personale, società partecipate e misure transitorie. Prevede anche modifiche a leggi regionali vigenti, con attuazione in larga parte entro il 31 dicembre 2015 e alcuni termini successivi.
Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta e comunali in Umbria
Riordino delle funzioni amministrative in Umbria
La legge regionale Umbria n. 10 del 2 aprile 2015 ridistribuisce funzioni e risorse tra Regione, nuove province, comuni e forme associative, in attuazione della disciplina statale sul riordino degli enti territoriali. Il provvedimento opera solo nel territorio regionale e contiene anche modifiche coordinate a leggi regionali settoriali.
Finalità e assetto generale
La legge mira ad adeguare il sistema amministrativo regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Favorisce la gestione associata delle funzioni comunali, incluse quelle ICT e di supporto tecnico-amministrativo, e promuove il ruolo delle nuove province come enti di area vasta per specifiche funzioni di committenza, appalti, concorsi e ulteriori attività richieste dai comuni mediante intese o convenzioni.
Funzioni riallocate alla Regione
Alla Regione sono riallocate le funzioni già provinciali indicate nell’allegato A, paragrafo I, oltre alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale. La riallocazione del personale addetto a lavoro e formazione doveva avvenire entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle riforme di settore richiamate dall’accordo in Conferenza unificata dell’11 settembre 2014. Le funzioni regionali sono esercitate anche in base alla dislocazione territoriale dei servizi.
Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative
Ai comuni, da esercitare tramite le forme associative previste dalla normativa vigente, sono attribuite le funzioni in materia di turismo e di politiche sociali indicate negli allegati, nonché altre funzioni già provinciali elencate nell’allegato A, paragrafo II. Per il Lago Trasimeno è previsto un conferimento specifico all’Unione dei Comuni del Trasimeno, con esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche e dei bacini idrografici in cui esse insistono. Restano ferme alcune competenze regionali già previste dalla l.r. 39/1980.
Funzioni delle nuove province
Le nuove province esercitano le funzioni di area vasta previste dalla l. 56/2014 e quelle ulteriori individuate nell’allegato A, paragrafo III, con esclusione delle funzioni sul Lago Trasimeno attribuite ad altri enti. Rientrano in particolare viabilità, trasporti e altre attività amministrative collegate alle infrastrutture stradali.
Società partecipate e riordino delle partecipazioni
La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie provinciali. Le nuove province devono ricognire enti, agenzie e società partecipate, approvare un piano di ricognizione e prevedere la dismissione delle partecipazioni non riconducibili alle funzioni fondamentali. Per il personale delle società partecipate si applicano le regole della legge di stabilità 2015 richiamata dalla norma.
Risorse finanziarie, umane e beni
La Giunta regionale definisce criteri, entità e modalità di trasferimento di risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino, sulla base di un protocollo con province e sindacati da stipularsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. I trasferimenti di beni mobili e immobili avvengono gratuitamente e secondo i criteri del d.p.c.m. 26 settembre 2014. Sono previste anche regole specifiche per la trascrizione immobiliare e per la valorizzazione dei beni trasferiti.
Ambito territoriale ottimale, unioni e fusioni di comuni
Il limite demografico minimo per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali è fissato in 3.000 abitanti, oppure 1.000 per i comuni già appartenuti a comunità montane, con un minimo di tre comuni nei casi di unioni o convenzioni. Per altre funzioni associate il minimo è anch’esso 3.000 abitanti. Sono previste misure premiali per fusioni e unioni di comuni, con incentivi finanziari, assistenza tecnica e premialità nei bandi regionali.
Modifiche alla normativa regionale settoriale
La legge sopprime le unioni speciali di comuni previste dalla l.r. 18/2011 e aggiorna la disciplina di turismo, politiche sociali, AURI, ARPA e altri settori. Per i servizi idrico integrato e rifiuti vengono ridefiniti organi, composizione e termini di insediamento dell’AURI, mentre le funzioni di politiche sociali e turismo passano ai comuni associati. Sono inoltre aggiornate le regole dell’ARPA in chiave territoriale.
Regime transitorio e termini principali
Le funzioni riordinate restano esercitate dagli enti uscenti fino all’avvio effettivo da parte dei nuovi soggetti, comunque entro il 31 dicembre 2015 per Regione, comuni e nuove province. Le comunità montane continuano transitoriamente a svolgere le funzioni dell’allegato B fino alla costituzione e operatività delle unioni o, per tali funzioni, dell’Agenzia forestale regionale. Dal 1° luglio 2020, per l’area naturale protetta richiamata, la funzione transitoria passa alla Regione.
Aspetti finanziari e personale
La legge dichiara di non comportare nuove o maggiori spese per il bilancio regionale, rinviando a capitoli e UPB già esistenti. Prevede la riallocazione di entrate tributarie e proventi dalla data del trasferimento delle funzioni. Disciplina inoltre il trasferimento del personale delle comunità montane e delle funzioni riordinate, la neutralità di spesa per gli enti riceventi e la possibilità di utilizzo convenzionale del personale da parte di Regione, enti regionali, province e comuni.
Controllo attuativo
La Giunta regionale deve presentare una relazione annuale all’Assemblea legislativa, a partire dal 31 marzo 2016 e fino al completamento del riordino delle funzioni. È inoltre previsto che la Regione provveda entro un anno dall’entrata in vigore al riordino complessivo della normativa regionale nelle materie interessate.
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