L.R. Umbria 11/2015
Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRaccoglie e coordina la disciplina regionale umbra in materia di sanità, servizi sociali, assistenza farmaceutica, prevenzione, autorizzazioni, volontariato e cooperazione sociale. Definisce assetto del SSR, programmazione, finanziamento, organi e controlli, oltre a numerosi interventi sociali e di tutela. Contiene anche norme transitorie e abroga la previgente legislazione regionale incompatibile.
Testo unico della sanità e dei servizi sociali dell’Umbria
Testo unico umbro in materia di sanità e servizi sociali
La legge riunisce in un unico corpo normativo la disciplina regionale dell’Umbria in materia sanitaria e sociale, fissandone finalità, organizzazione, programmazione, finanziamento, controlli e strumenti di partecipazione. Si applica esclusivamente nel territorio regionale e sostituisce numerose leggi regionali previgenti, oggi abrogate o assorbite.
Finalità e principi generali
Il testo unico tutela la salute come diritto fondamentale della persona e della comunità, assicura livelli uniformi ed essenziali di assistenza sanitaria e sociale, promuove prevenzione, cura, riabilitazione, integrazione socio-sanitaria, cittadinanza attiva e presa in carico unitaria dei bisogni delle persone e delle famiglie.
Servizio sanitario regionale: assetto e competenze
Il Servizio sanitario regionale è organizzato nel rispetto della normativa statale e dello Statuto regionale, con centralità della persona, integrazione tra servizi territoriali e ospedalieri, continuità assistenziale e partecipazione degli utenti. La Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio, controllo e valutazione. La Giunta emana direttive vincolanti, linee guida e supporti tecnico-scientifici, verifica i piani attuativi aziendali e predispone le relazioni di valutazione. L’Assemblea legislativa approva il Piano sanitario regionale. I Comuni partecipano alla programmazione sanitaria, tutelano i cittadini e possono concordare con le USL forme integrative di assistenza a proprio carico. Il sindaco, quale autorità sanitaria locale, si avvale dei servizi dell’USL, anche in urgenza.
Soggetti istituzionali e organi di partecipazione sanitaria
Sono soggetti istituzionali del SSR la Regione e i Comuni; le funzioni gestionali sono esercitate dalle aziende sanitarie regionali. La Conferenza dei sindaci opera presso ciascuna USL e svolge funzioni di indirizzo e parere su piano attuativo, bilanci, distretti, Piano sanitario regionale, localizzazione della sede legale, coordinamento socio-sanitario e nomina di alcune figure. Il Consiglio delle autonomie locali assorbe le funzioni della precedente Conferenza permanente e formula pareri su piano sanitario, atti normativi e integrazione socio-sanitaria. L’Università degli Studi di Perugia partecipa alla programmazione e, tramite protocolli d’intesa, disciplina attività assistenziali, didattiche e di ricerca nelle aziende ospedaliero-universitarie.
Programmazione sanitaria
Gli strumenti regionali sono il Piano sanitario regionale triennale, il Piano regionale della prevenzione e il documento annuale di programmazione; a livello locale operano i piani attuativi delle aziende, i programmi annuali e il Programma delle attività territoriali di distretto (PAT). Sono previsti anche la relazione sanitaria regionale e quella aziendale come strumenti di monitoraggio. Il Piano sanitario regionale definisce obiettivi, livelli essenziali di assistenza, risorse, linee organizzative, formazione e verifica; resta vigente il piano precedente fino all’approvazione del nuovo. Il piano attuativo aziendale ha durata pari al piano sanitario regionale e si aggiorna annualmente. Il PAT disciplina i bisogni prioritari e gli interventi sanitari e socio-sanitari distrettuali.
Aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie
Le USL umbre sono confermate negli ambiti territoriali dell’Allegato A e hanno personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. Le aziende ospedaliere di Perugia e Terni sono aziende di rilievo nazionale di alta specialità. Le aziende ospedaliero-universitarie possono essere costituite mediante protocolli d’intesa con l’Università di Perugia; la costituzione formale decorre dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale e comporta la soppressione delle corrispondenti aziende ospedaliere. L’atto aziendale disciplina l’organizzazione interna, i distretti, i dipartimenti, gli incarichi dirigenziali, la partecipazione dei medici convenzionati e il codice etico. Il Direttore generale ha la rappresentanza e la gestione dell’azienda, nomina le principali figure apicali, adotta il regolamento di organizzazione, i bilanci e i piani attuativi.
Organi aziendali e controlli interni
Gli organi delle aziende sanitarie sono Direttore generale, Collegio di direzione e Collegio sindacale; nelle ospedaliero-universitarie opera anche l’Organo di indirizzo unico. Il Collegio di direzione concorre al governo clinico, alla pianificazione delle attività e alla definizione degli indicatori di qualità e appropriatezza. Il Collegio sindacale vigila sulla regolarità amministrativa e contabile. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta, tra soggetti in possesso dei requisiti di legge e inseriti nell’elenco regionale, con durata contrattuale da tre a cinque anni; è prevista la formazione manageriale entro diciotto mesi, pena decadenza. La valutazione annuale e la relazione sanitaria aziendale incidono su conferma o risoluzione dell’incarico.
Dipartimenti, distretti e presidi ospedalieri
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione. I dipartimenti integrano strutture omogenee o complementari e perseguono continuità assistenziale, qualità, rischio clinico, uso appropriato delle risorse e integrazione con i distretti. Il distretto è l’articolazione territoriale della USL per promozione della salute, prevenzione, cure e riabilitazione; è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria. Al distretto fanno capo i servizi di cure primarie, salute mentale, dipendenze, consultori, riabilitazione, assistenza domiciliare, palliative e intermedie. L’ambito distrettuale è definito dal Direttore generale d’intesa con la Conferenza dei sindaci e di norma comprende almeno 50.000 abitanti, salvo deroga. I presidi ospedalieri sono costituiti da uno o più ospedali inseriti nelle aziende sanitarie regionali e dispongono di autonomia economico-finanziaria con contabilità separata.
Personale sanitario, incarichi e limiti di spesa
La legge disciplina ruoli nominativi, pubblicazione degli elenchi del personale, autorizzazioni alla copertura dei posti apicali e limiti alle assunzioni nel ruolo amministrativo. Prevede elenchi regionali dei direttori generali, dei direttori amministrativi e sanitari, e i relativi corsi di formazione manageriale. È consentita l’assegnazione temporanea di personale alla Direzione regionale competente in materia di salute. Sono disciplinati compensi delle commissioni esaminatrici, incompatibilità, incarichi a personale in quiescenza e contenimento della spesa del personale. Gli incarichi di direzione di struttura implicano, di regola, rapporto esclusivo; l’indennità di esclusività spetta solo al personale con rapporto esclusivo.
Formazione in sanità: OSS, assistente di studio odontoiatrico e specialistica
La Regione istituisce l’operatore socio-sanitario, disciplina i corsi di formazione, i requisiti di accesso, il tirocinio e il rilascio dell’attestato. La durata dei corsi è oggi non inferiore a 12 mesi per almeno 1.000 ore. Sono previsti anche moduli integrativi e corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria. È istituita la figura dell’assistente di studio odontoiatrico, con percorso formativo disciplinato da regolamento regionale. La Regione riserva inoltre posti aggiuntivi di formazione specialistica presso le scuole di specializzazione dell’Università di Perugia e, in alcuni casi, di altre università, con clausole volte a favorire la permanenza dei professionisti nel SSR.
Finanziamento, contabilità e bilanci del SSR
La Regione determina annualmente il fabbisogno finanziario, il costo standard e i fabbisogni standard del SSR, ripartisce le risorse e definisce le direttive per i bilanci. Il finanziamento delle aziende avviene secondo fabbisogno standard, volumi programmati e funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca. Le aziende adottano contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica, tengono i libri obbligatori, applicano il d.lgs. 118/2011 e redigono bilancio pluriennale, bilancio preventivo economico annuale e bilancio d’esercizio. È richiesto il pareggio economico, con controllo regionale e parere della Conferenza dei sindaci. Sono disciplinati fonti di finanziamento, mutui, anticipazioni di cassa, gestione dei servizi socio-assistenziali delegati, tesoreria, cassa, patrimonio e inventario.
Controlli, vigilanza e ispettività
La Giunta regionale controlla bilanci, atti aziendali, nuovi servizi, piani di spesa pluriennali, organici e investimenti, con termine ordinario di 40 giorni; la mancata pronuncia equivale ad approvazione. È prevista anche vigilanza su attrezzature sanitarie, controlli ispettivi e un Comitato regionale di valutazione (C.RE.VA.) per analisi su assunzioni e investimenti. È istituita una struttura regionale per l’attività ispettiva e di vigilanza su enti pubblici e privati del settore sanitario, socio-sanitario e sociale.
Sistema informativo, anagrafe sanitaria ed epidemiologia
È istituito un Sistema informativo sanitario regionale unitario, interoperabile con il sistema nazionale, in grado di raccogliere dati da aziende sanitarie, farmacie, medici convenzionati e strutture accreditate, anche per telemedicina, fascicolo sanitario elettronico e monitoraggio epidemiologico. Sono istituiti l’Anagrafe sanitaria regionale, l’Osservatorio epidemiologico regionale e i registri regionali di popolazione e patologia, fra cui tumori, mesoteliomi, dialisi e trapianto, malattie rare, malformazioni congenite, screening oncologici, SLA, mortalità e impianti protesici mammari.
Assistenza farmaceutica
La legge regola il corretto uso del farmaco, la vigilanza sulle farmacie, i protocolli farmacoterapeutici, l’erogazione diretta tramite farmacie convenzionate e l’impiego diretto nei presìdi sanitari. Le USL istituiscono un servizio farmaceutico responsabile dell’assistenza e, per le USL, della vigilanza sulle farmacie. Sono disciplinate pianta organica farmaceutica, localizzazione delle nuove farmacie, concorsi, apertura e chiusura, orari, ispezioni, provvidenze per farmacie rurali e farmacie rurali particolarmente disagiate. La Regione regola anche i rapporti finanziari con le farmacie convenzionate.
Autorizzazioni, accreditamento e diagnostica privata
Le autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie sono rilasciate nel rispetto dei requisiti nazionali e regionali; la Giunta disciplina termini, requisiti aggiuntivi, autorizzazione degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, e controlli. L’accreditamento istituzionale è rilasciato a strutture e professionisti autorizzati che posseggano ulteriori requisiti di qualificazione. Per i laboratori privati di diagnostica sono previste tre fasce di attività (A, B, C), requisiti di personale, attrezzature, locali, vigilanza e revoca dell’autorizzazione in caso di inadempienze. È disciplinato anche il nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, con commissione tecnica per la radioprotezione, prescrizioni, aggiornamento periodico e vigilanza.
Trasporto sanitario e intervento sanitario
Il trasporto sanitario è attività di interesse generale. La disciplina regionale distingue il trasporto sanitario di emergenza-urgenza, il trasporto prevalentemente sanitario e il trasporto non prevalentemente sanitario, prevedendo priorità a convenzioni con volontariato e Terzo settore, accreditamento, autorizzazione e procedure pubbliche quando necessario. Sono previste anche norme per il trasporto di persone con necessità assistenziale durante il trasporto e per i mezzi di elisoccorso.
Ospedalizzazione domiciliare e altre prestazioni speciali
La Regione disciplina il servizio dialisi per nefropatici cronici, la dialisi domiciliare e ambulatoriale con assistenza limitata, la consulenza telefonica, i corsi di addestramento e contributi per le spese telefoniche. È previsto il programma di ospedalizzazione domiciliare per pazienti oncologici terminali, da attuarsi nel periodo di validità del Piano sanitario regionale. Sono inoltre regolati servizi di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica, finanziati da fondo speciale distinto dal Fondo sanitario regionale, e il diritto di accesso all’assistenza sanitaria per cittadini UE, italiani residenti, apolidi, rifugiati, extracomunitari e, in casi specifici, la cooperazione sanitaria verso Paesi in difficoltà.
Tutela della salute psicofisica sul lavoro e mobbing
La Regione promuove azioni di prevenzione e contrasto del mobbing, con formazione, informazione, ricerca, assistenza medico-legale e psicologica, sportelli anti-mobbing, collegi medici e Osservatorio regionale sul mobbing. La vigilanza e gli accertamenti sono affidati al Servizio PSAL e agli organismi regionali competenti.
Prevenzione nei luoghi di lavoro
Sono istituiti presso le USL i Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (PSAL), con compiti di vigilanza, supporto tecnico, informazione, controllo, indagine infortuni e malattie professionali, e assistenza alle imprese. La Giunta regionale definisce l’organizzazione, mentre il personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria opera nei controlli.
Assistenza sanitaria, invalidità civile, sport, DNA e psicologia di cure primarie
La legge disciplina il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, le commissioni mediche, l’INPS per le provvidenze economiche e le funzioni regionali in materia di benefici aggiuntivi. Regola inoltre la tutela sanitaria delle attività sportive, i controlli di idoneità, il libretto sanitario sportivo, le commissioni regionali per i ricorsi e gli obblighi delle società sportive. Per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, la legge istituisce una rete regionale integrata con equipe multidisciplinari, percorsi di transizione tra minori e adulti, formazione e coordinamento regionale. È istituito il servizio di psicologia di cure primarie, con elenco regionale degli psicologi, criteri di accesso, organizzazione distrettuale, oneri a carico del SSR e osservatorio tecnico regionale.
Autorizzazione al funzionamento e sistema delle strutture sociali
I servizi socio-assistenziali residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari sono soggetti ad autorizzazione della zona sociale tramite Comune capofila. L’accreditamento richiede requisiti ulteriori e consente la stipula di accordi contrattuali con le zone sociali, nel rispetto di tariffe e criteri di qualità. La vigilanza e il potere sanzionatorio competono alle zone sociali tramite il Comune capofila, con sanzioni pecuniarie per esercizio abusivo, mancata esposizione di tariffe o requisiti, e altre violazioni.
Sistema integrato dei servizi sociali
La Parte II istituisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’Umbria, in armonia con la legge n. 328/2000, fondato su universalità, domiciliarità, sussidiarietà orizzontale, presa in carico unitaria, pari dignità e partecipazione dei destinatari. I Comuni sono titolari delle funzioni sociali e le esercitano tramite le Zone sociali, corrispondenti ai distretti sanitari, con Uffici di piano, Conferenze di zona, Tavoli di concertazione e Tavoli di coprogettazione. Il Piano sociale regionale e i Piani sociali di zona definiscono obiettivi, servizi, risorse e integrazione socio-sanitaria. La Regione ripartisce il Fondo sociale regionale, vigila sui LIVEAS e coordina gli interventi di area sociale.
Prestazioni socio-sanitarie e non autosufficienza
La legge definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sociali a rilevanza sanitaria e socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, il Fondo per le prestazioni socio-sanitarie e sociali, il programma assistenziale personalizzato (PAP), il patto per la cura e il benessere e il PRINA, con accesso unificato tramite distretti e zone sociali. Sono previste regole su valutazione multidisciplinare, accesso ai servizi, compartecipazione economica, gradualità nell’erogazione e priorità alla permanenza a domicilio.
Politiche per la famiglia
La Regione riconosce la famiglia come nucleo fondamentale della società e promuove politiche di sostegno alla genitorialità, natalità, conciliazione dei tempi di vita e lavoro, tutela della maternità e paternità, sostegno alle famiglie vulnerabili, numerose, separate, con disabilità o non autosufficienza. Sono previsti interventi di sostegno alla natalità, un Fondo per i figli orfani di entrambi i genitori, contributi e servizi per famiglie vulnerabili, sostegno alla casa, al diritto allo studio, al reinserimento lavorativo, all’adozione e all’affidamento, ai centri per la famiglia, al fattore famiglia dell’Umbria, ai distretti famiglia e alla valutazione d’impatto familiare. È istituito anche il Dipartimento per la famiglia presso la Direzione regionale Salute e Welfare.
Volontariato, associazionismo di promozione sociale e Terzo settore
La legge valorizza volontariato, associazionismo di promozione sociale e cooperazione sociale, istituendo registri regionali, criteri di iscrizione, controlli, convenzioni, formazione e forme di partecipazione alla programmazione. È istituito l’Ufficio regionale del RUNTS dell’Umbria. Le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, nonché le cooperative sociali, partecipano alla programmazione e possono accedere a sostegni, convenzioni e affidamenti secondo criteri di qualità e trasparenza. La Commissione regionale della cooperazione sociale cura iscrizioni, pareri, controlli e proposta del tariffario regionale.
Misure per l’integrazione di comunità a rischio di emarginazione
La normativa disciplina l’insediamento dei nomadi, la realizzazione dei campi di sosta e transito, l’inserimento scolastico e professionale, e le iniziative per le attività artigiane e associative tipiche della cultura nomade. Sono inoltre previste banche del tempo, coordinamento dei tempi della città e iniziative di associazionismo familiare.
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
La legge stabilisce la copertura finanziaria per la Parte I e la Parte II con specifiche unità di bilancio e fondi dedicati. Le aziende USL subentrano nei rapporti delle precedenti USL e, nelle more della piena operatività di alcune strutture, continuano a valere discipline transitorie. Sono abrogate numerose leggi regionali precedenti, in gran parte sostituite dal presente testo unico.
Deprecazione/obsolescenza
Il testo unico è complesso ma continua a essere la fonte di riferimento regionale in materia. Tuttavia risultano chiaramente obsoleti o comunque superati alcuni blocchi normativi ricostruttivi e molte parti che si riferiscono a esercizi finanziari chiusi, a vecchie strutture amministrative o a discipline assorbite da riforme successive. Nel complesso, per l’uso pratico, il provvedimento resta utile come testo base consolidato della disciplina regionale umbra, pur con singole disposizioni datate o abrogate implicitamente dal riassetto normativo successivo.
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