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Legge

L.R. Umbria 9/2015

Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ).

Normativa regionaleL.R. Umbria 9/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge individua Umbria TPL e Mobilità Spa come Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, attribuendole funzioni operative, di gestione, supporto progettuale e affidamento di servizi. Prevede il trasferimento diretto dei contributi per i servizi minimi del Fondo regionale trasporti e l’adozione di una convenzione con regole di trasparenza. Opera dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge, senza nuovi oneri finanziari.

Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale in Umbria

Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale

La legge regionale dell’Umbria interviene sulla disciplina del trasporto pubblico regionale e locale individuando un soggetto unico di supporto operativo per Regione, Province e Comuni. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio umbro e attribuisce a Umbria TPL e Mobilità Spa il ruolo di Agenzia unica, con funzioni strumentali rispetto alla programmazione e gestione dei servizi.

Funzioni dell’Agenzia unica

L’Agenzia unica può essere utilizzata per l’attuazione operativa delle attività previste dalla normativa regionale sul trasporto pubblico locale e sui relativi titoli di disciplina. Essa opera in esecuzione delle decisioni della Regione, delle Province e dei Comuni e delle rispettive programmazioni di settore.

In particolare, le sono affidati compiti di:

  • progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati con la mobilità privata;
  • gestione delle infrastrutture e del patrimonio funzionale all’erogazione dei servizi;
  • gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari, con riferimento a sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani e sistemi informativi e di controllo;
  • indizione e gestione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi, con successivo controllo, monitoraggio e verifica dei contratti;
  • gestione del Fondo regionale trasporti e delle risorse eventualmente destinate dagli enti locali ai servizi aggiuntivi rispetto ai servizi minimi;
  • promozione dell’uso del trasporto pubblico anche mediante campagne informative e di sensibilizzazione nel rispetto dell’ambiente;
  • attuazione, su richiesta di Regione ed enti locali, delle indicazioni sui trasporti scolastici per la fascia 6-17 anni, con funzioni di stazione appaltante;
  • attuazione, su richiesta di Regione ed enti locali, delle indicazioni sui servizi di trasporto per persone con disabilità, con analoghe funzioni di stazione appaltante;
  • supporto alla redazione e gestione di progetti finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali;
  • supporto a progetti di tariffazione integrata e di ITS in ambito TPL;
  • ogni ulteriore compito richiesto da Regione ed enti locali, purché compatibile con la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Gestione delle reti, delle dotazioni e modello tariffario

All’Agenzia unica può essere affidata direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, quando sussistano ragioni tecniche ed economiche; può inoltre esserne trasferita la proprietà.

La Regione promuove, in relazione al nuovo modello organizzativo:

  • l’applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;
  • modalità contrattuali che valorizzino la responsabilità imprenditoriale del gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari;
  • la progettazione dei servizi in forte integrazione con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.

Trasferimento dei contributi e rapporti convenzionali

Per lo svolgimento dei servizi minimi, la Regione trasferisce direttamente a Umbria TPL e Mobilità Spa, quale Agenzia unica, i contributi derivanti dalla ripartizione del Fondo regionale trasporti, secondo le modalità fissate dalla convenzione prevista dalla legge e tenendo conto della disciplina regionale richiamata.

Le somme trasferite sono qualificate come risorse di competenza degli enti locali, destinate e vincolate ai servizi indispensabili di trasporto pubblico locale ai sensi del testo unico degli enti locali.

I rapporti tra enti e Agenzia unica, le modalità di trasferimento dei fondi e gli eventuali costi per le attività affidate sono regolati da apposita convenzione, che deve garantire l’integrale applicazione della disciplina sulla trasparenza amministrativa. La Giunta regionale deve predisporre una convenzione tipo.

Decorrenza e profili finanziari

La società Umbria TPL e Mobilità Spa può operare come Agenzia unica dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge.

L’attuazione della disciplina avviene nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e senza maggiori oneri per il sistema pubblico regionale.

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