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Sentenza

Sentenza del 11/01/2018 n. 457 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato le cartelle Tarsu relative agli anni 2004 e 2005, emesse senza un previo avviso di accertamento. Ha sostenuto che, dopo la restituzione dell'immobile da parte dell'utilizzatore il 16 settembre 2004, era mutato il soggetto detentore dell'immobile e che non era quindi possibile basarsi sulla dichiarazione Tarsu presentata dal precedente utilizzatore. In via subordinata, ha contestato anche la motivazione relativa alla mancata prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e della conseguente improduttività di rifiuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto illegittima la riscossione diretta tramite cartella, senza previo avviso di accertamento, poiché il mutamento del soggetto detentore costituiva una variazione di un elemento strutturale del rapporto tributario. La dichiarazione resa dal precedente utilizzatore non poteva essere imputata automaticamente alla nuova obbligata. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio, anche per la domanda di restituzione e per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 63, 70, 71 e 72

    Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e all'iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché i dati e gli elementi siano già acquisiti e non abbiano subito modificazioni o variazioni.

    La riscossione diretta sulla base della dichiarazione o dei ruoli precedenti è ammessa solo quando gli elementi del rapporto tributario siano rimasti invariati. Se cambia il soggetto obbligato o un altro elemento strutturale, è necessario un previo accertamento sostanziale e la notifica dell'avviso di accertamento.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161

    La disposizione è richiamata dalla società in relazione all'obbligo di procedere mediante un atto di accertamento quando l'ente impositore deve contestare elementi sostanziali del rapporto tributario.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    La società ha dedotto, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie e l'omessa o apodittica valutazione di fatti decisivi. La censura motivazionale è stata assorbita dall'accoglimento del motivo principale.

  • Art. 389 c.p.c.

    La Commissione tributaria regionale in sede di rinvio dovrà esaminare anche la domanda di restituzione proposta dalla società.

  • Cass. n. 19120/2016, Cass. n. 22248/2015, Cass. n. 23582/2009 e Cass. n. 19181/2004

    I precedenti confermano che l'avviso di accertamento non è necessario solo per la liquidazione fondata su dati invariati e già dichiarati; è invece indispensabile quando intervenga una variazione del soggetto passivo, dell'oggetto o di altro elemento strutturale del tributo.

Massime di principio

  • Per i tributi periodici, l'ente può procedere direttamente alla liquidazione sulla base delle dichiarazioni o dei ruoli precedenti solo quando soggetto obbligato, immobile e condizioni di tassabilità siano sostanzialmente invariati.
  • Il mutamento del detentore o del soggetto passivo costituisce una variazione rilevante: la dichiarazione presentata dal precedente occupante non può essere automaticamente utilizzata contro il nuovo obbligato.
  • Quando l'amministrazione intende far valere una modifica sostanziale del rapporto tributario, deve prima notificare un avviso di accertamento, consentendo al contribuente di contestare presupposti, soggetto obbligato e base imponibile.
  • La mancata produzione di rifiuti o l'inutilizzabilità dell'immobile costituisce una questione distinta: anche se rilevante per l'esenzione o la riduzione, deve essere valutata con adeguata motivazione e sulla base della prova disponibile.
  • La sentenza non ha definitivamente escluso la debenza della Tarsu, ma ha stabilito che le cartelle non potevano essere emesse direttamente con quel procedimento; la questione dovrà essere riesaminata dal giudice tributario in sede di rinvio.

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