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Sentenza

Sentenza n. 12861/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Il presente ricorso è proposto ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e ha ad oggetto l'impugnazione dell'elenco ISTAT delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato per l'anno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 227 del 30 settembre 2025, nella parte in cui include AFOL Metropolitana nella categoria " Amministrazioni locali - Agenzie ed enti regionali e provinciali per la formazione, la ricerca e l'ambiente"

Giustizia amministrativa202515085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato per l'anno 2026, nella parte relativa all'inclusione dell'ente ricorrente tra le amministrazioni locali, agenzie ed enti regionali e provinciali per la formazione, la ricerca e l'ambiente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ente ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 228/2012, l'inclusione nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2026, chiedendone l'annullamento nella parte riferita alla propria classificazione. Il TAR ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2026, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha definitivamente risolto la questione del riparto di giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo attribuita alla Corte dei conti la cognizione piena sull'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Ha indicato la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla norma. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite, in ragione della complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 169, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    La disposizione è indicata quale base processuale dell'impugnazione dell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020

    La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale; la relativa declaratoria ha definito il riparto di giurisdizione sulla ricognizione ISTAT.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della causa davanti al giudice contabile munita della salvezza degli effetti processuali.

  • sentenza Corte costituzionale n. 39/2026

    Ha attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sull'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto la ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche e l'inclusione di un ente nell'elenco rilevante ai fini del conto economico consolidato appartengono alla giurisdizione piena della Corte dei conti, non a quella del giudice amministrativo.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore della Corte dei conti, la causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali previsti dalla disciplina sulla translatio iudicii.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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