Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1866

Regolamento (UE) 2016/1866 della Commissione, del 17 ottobre 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile e esaclorobenzene in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, fissando nuovi valori per 3-decen-2-one e acibenzolar-s-metile e sopprimendo gli LMR per esaclorobenzene negli allegati interessati. Le modifiche si fondano sulle valutazioni scientifiche dell’EFSA e tengono conto anche delle consultazioni commerciali nell’ambito OMC. È prevista una disciplina transitoria per i prodotti fabbricati prima del 10 maggio 2017 e l’applicazione decorre da tale data.

Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile ed esaclorobenzene in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento ai residui dei tre antiparassitari indicati. Riguarda operatori alimentari, produttori agricoli, importatori, Stati membri e autorità di controllo nell’Unione europea; è inoltre rilevante per i prodotti fabbricati prima del 10 maggio 2017, per i quali è prevista una disciplina transitoria. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e reca testo rilevante ai fini del SEE.

Modifica dei livelli massimi di residui per 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile ed esaclorobenzene

Il regolamento interviene sul quadro dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II, III e V alla luce delle valutazioni scientifiche dell’EFSA e delle esigenze di armonizzazione dei controlli sui residui di antiparassitari. La Commissione richiama in particolare gli articoli 14, 16, 17 e 49 del regolamento base e afferma che le modifiche sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Contesto e motivazioni

Per il 3-decen-2-one, l’EFSA ha ritenuto insufficienti le informazioni disponibili per concludere che l’uso della sostanza non produca effetti nocivi sulla salute umana mediante assunzione con la dieta; per tale ragione la sostanza non viene iscritta nell’allegato IV e i residui sono disciplinati con valori di LMR fissati a un livello di controllo appropriato. Per l’acibenzolar-s-metile, l’EFSA ha raccomandato un aumento dell’LMR per il gruppo delle pomacee e una riduzione dell’LMR per i pomodori sulla base di nuovi valori di riferimento tossicologici. Quanto all’esaclorobenzene, la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza giustifica la soppressione dei relativi LMR negli allegati interessati, con alcuni valori residui mantenuti o fissati al limite di determinazione in ragione della contaminazione ambientale e dei dati di monitoraggio.

Ambito di applicazione materiale

Le modifiche riguardano i prodotti alimentari e i mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Il provvedimento incide sia sui prodotti vegetali freschi o congelati, sui cereali, sulle spezie e sulle piante da zucchero, sia su numerose matrici di origine animale, inclusi muscolo, grasso, fegato, rene, latte, uova e miele. Le disposizioni sono rilevanti per tutti gli operatori della filiera alimentare e per le autorità di controllo degli Stati membri, oltre che per i paesi terzi e gli operatori economici che esportano verso l’Unione.

Modifiche all’allegato II: acibenzolar-s-metile ed esaclorobenzene

Nell’allegato II, le colonne relative ad acibenzolar-s-metile ed esaclorobenzene vengono sostituite. Per l’acibenzolar-s-metile si prevede, tra l’altro, un LMR di 0,2 mg/kg per le pomacee e di 0,3 mg/kg per i pomodori, oltre a una serie di valori pari al limite di determinazione analitica per molte altre categorie di prodotti. Il testo specifica che la sostanza è considerata come somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare, libero e coniugato, espresso come acibenzolar-s-metile.

Per l’esaclorobenzene, l’allegato II conferma o introduce valori per alcune matrici, tra cui 0,05 mg/kg per i semi di zucca, con nota che richiama la contaminazione incrociata inevitabile e la futura revisione entro dieci anni dalla pubblicazione. Per diversi prodotti di origine animale, come muscolo e latte, i valori sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica.

Modifiche all’allegato III, parte B

La colonna relativa all’esaclorobenzene è soppressa nell’allegato III, parte B. Ciò riflette la revoca delle autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva e la conseguente necessità di eliminare gli LMR specificamente collegati a quelle autorizzazioni, in coerenza con l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005.

Modifiche all’allegato V: 3-decen-2-one

L’allegato V viene integrato con la colonna relativa al 3-decen-2-one. La nuova disciplina introduce per numerose categorie di prodotti un LMR di 0,1 mg/kg, sia per prodotti vegetali sia per prodotti di origine animale, con richiamo al limite inferiore di determinazione analitica nelle note. Per il barbaforte/rafano/cren è inoltre precisato che il limite applicabile nel gruppo delle spezie corrisponde a quello fissato per il medesimo prodotto nella categoria degli ortaggi, tenendo conto delle variazioni derivanti dalla trasformazione, in particolare l’essiccatura, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Consultazione e base scientifica

La Commissione indica di aver consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea sui limiti di determinazione appropriati e di aver tenuto conto delle conclusioni EFSA relative ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali. Viene anche richiamata la consultazione dei partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio, con considerazione delle osservazioni ricevute.

Disposizioni transitorie

Per garantire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, il regolamento prevede una clausola transitoria: la versione anteriore del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati prima del 10 maggio 2017, salvo il caso dell’acibenzolar-s-metile nei pomodori. La misura è pensata per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni senza interrompere i flussi commerciali già in corso.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 10 maggio 2017. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche riguardano in particolare i LMR di 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile ed esaclorobenzene.

Nuovi LMR per acibenzolar-s-metile

Nell’allegato II sono sostituiti i valori per l’acibenzolar-s-metile. Tra i principali valori fissati: 0,2 mg/kg per le pomacee; 0,3 mg/kg per i pomodori; 0,1 mg/kg per alcune categorie generali di prodotti e diversi valori al limite di determinazione analitica (0,01, 0,02, 0,005 mg/kg a seconda della matrice). È mantenuta una nota sulla mancanza di alcune informazioni sui residui e sulla revisione futura dei valori da parte della Commissione.

Soppressione degli LMR per esaclorobenzene e mantenimento del valore per i semi di zucca

Nell’allegato III, parte B, la colonna relativa all’esaclorobenzene è soppressa. Nell’allegato II restano o vengono fissati valori al limite di determinazione per molte matrici di origine animale e vegetale, mentre per i semi di zucca è confermato il valore di 0,05 mg/kg, con nota di revisione entro dieci anni dalla pubblicazione, tenendo conto delle informazioni disponibili e della contaminazione incrociata inevitabile.

Introduzione del 3-decen-2-one nell’allegato V

Nell’allegato V viene aggiunta la colonna relativa al 3-decen-2-one, sostanza per la quale non erano stati fissati LMR specifici e alla quale, in assenza di iscrizione nell’allegato IV, si applicava il valore di default di 0,01 mg/kg. Il nuovo allegato V fissa per numerose categorie di prodotti un LMR pari a 0,1 mg/kg, con riferimento al limite inferiore di determinazione analitica nelle note dell’allegato.

Regime transitorio per i prodotti fabbricati prima dell’applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati prima del 10 maggio 2017, salvo eccezione per l’acibenzolar-s-metile nei pomodori. La disposizione mira a consentire la normale commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti già immessi o fabbricati prima dell’entrata a regime dei nuovi LMR.

Entrata in vigore e data di applicazione

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione decorre dal 10 maggio 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.