Regolamento (UE) 2016/1832
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1832 della Commissione, del 17 ottobre 2016, che modifica i modelli dei certificati per le importazioni nell'Unione di preparazioni di carni, prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, nonché di carni fresche di solipedi domestici di cui alle decisioni 2000/572/CE e 2007/777/CE e al regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per i residui (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i modelli di certificato veterinario richiesti per importare nell’UE alcune categorie di prodotti di origine animale, con un focus specifico sui prodotti contenenti carni di solipedi domestici. L’obiettivo è rafforzare le garanzie sul rispetto delle norme UE in materia di sostanze vietate e di piani di sorveglianza dei residui nei paesi terzi di origine. È inoltre previsto un regime transitorio fino al 31 marzo 2017 per le partite già accompagnate da certificati rilasciati secondo i modelli precedenti entro il 28 febbraio 2017.
Modifica i modelli di certificati veterinari per l’importazione nell’Unione di preparazioni di carni, prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati e carni fresche di solipedi domestici, introducendo garanzie aggiuntive sulle condizioni di polizia sanitaria per i residui.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di: preparazioni di carni disciplinate dalla decisione 2000/572/CE; prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati disciplinati dalla decisione 2007/777/CE; carni fresche di equidi/solipedi domestici disciplinate dal regolamento (UE) n. 206/2010. Le nuove prescrizioni riguardano in particolare i prodotti contenenti carni o materiali derivati da solipedi domestici. Sono previste esclusioni solo indirette, nel senso che restano applicabili i certificati precedenti per un periodo transitorio limitato; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva per le partite provenienti da paesi terzi, nonché per quelle già certificate prima della modifica nei limiti del regime transitorio.
Modifica dei certificati per l’importazione di prodotti di origine animale contenenti solipedi domestici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1832 della Commissione interviene sui modelli di certificazione veterinaria richiesti per l’importazione nell’Unione di preparazioni di carni, prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati, nonché di carni fresche di solipedi domestici. La finalità dichiarata è rafforzare le garanzie sanitarie e, in particolare, i controlli sui residui e sulle sostanze vietate nei paesi terzi di origine, a seguito di audit che avevano evidenziato carenze.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento modifica atti già esistenti: la decisione 2000/572/CE per le preparazioni di carni, la decisione 2007/777/CE per prodotti a base di carne e prodotti trattati, e il regolamento (UE) n. 206/2010 per le carni fresche di equidi. La Commissione richiama, come basi giuridiche e di contesto, la direttiva 2002/99/CE, il regolamento (CE) n. 853/2004, la direttiva 96/22/CE sul divieto di talune sostanze ad azione ormonica e ß-agoniste, e la direttiva 96/23/CE sui controlli dei residui.
Ambito di applicazione materiale
Le nuove regole incidono sui certificati che devono accompagnare le partite importate nell’UE di:
- preparazioni di carni;
- prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati;
- carni fresche di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci).
Il focus è sui prodotti che contengono materiali provenienti da solipedi domestici o ne utilizzano le carni. Per tali prodotti, il certificato deve consentire di verificare che la materia prima sia stata ottenuta in condizioni conformi alle prescrizioni UE sulle sostanze vietate e sui residui.
Nuove attestazioni richieste nei certificati
Per i tre modelli di certificato viene inserita o sostituita un’attestazione sanitaria analoga, che richiede che le carni fresche, o i materiali utilizzati nei prodotti trasformati, provengano da animali:
- tenuti per almeno sei mesi immediatamente prima della macellazione, oppure fin dalla nascita se macellati prima dei sei mesi;
- oppure importati come animali destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro, se l’importazione è avvenuta meno di sei mesi prima della macellazione.
Inoltre, il paese terzo di origine deve rispettare due condizioni sostanziali:
- divieto di somministrazione di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri;
- per le altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena e per le sostanze ß-agoniste, ammissibilità solo per trattamento terapeutico o trattamento zootecnico, alle condizioni previste dalla direttiva 96/22/CE.
Sorveglianza dei residui nei paesi terzi
Il certificato deve anche attestare che il paese terzo interessato dispone, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione, di un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE. Tale piano deve applicarsi agli equidi nati e importati nel paese terzo ed essere stato approvato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE.
Disposizioni transitorie
Per evitare perturbazioni degli scambi commerciali, il regolamento consente una fase transitoria fino al 31 marzo 2017. Durante tale periodo possono ancora essere importate partite accompagnate da certificati rilasciati secondo i modelli precedenti, a condizione che tali certificati siano stati emessi entro il 28 febbraio 2017.
La disciplina transitoria riguarda separatamente:
- preparazioni di carni;
- prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati;
- carni fresche di equidi destinate al consumo umano.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È un regolamento di esecuzione, quindi obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dei modelli di certificato
L’allegato II della decisione 2000/572/CE, l’allegato III della decisione 2007/777/CE e l’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati per inserire nuove attestazioni sanitarie relative ai prodotti contenenti materiale proveniente da solipedi domestici.
Nuove garanzie per i prodotti contenenti solipedi domestici
I certificati devono attestare che le carni fresche utilizzate o le carni/visceri impiegati nei prodotti provengono da animali tenuti per almeno sei mesi prima della macellazione, oppure fin dalla nascita se macellati prima dei sei mesi, o importati come animali destinati alla produzione alimentare da uno Stato membro se l’importazione è avvenuta meno di sei mesi prima della macellazione. Devono inoltre provenire da paesi terzi in cui è vietata la somministrazione di determinate sostanze (tireostatici, stilbeni, derivati, sali ed esteri, estradiolo-17ß e derivati esterificati) e in cui le altre sostanze ormonali e i ß-agonisti sono consentiti solo per trattamento terapeutico o zootecnico conformemente alla direttiva 96/22/CE.
Piano di sorveglianza sui residui
Per i paesi terzi di origine è richiesto un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE, applicato agli equidi nati e importati nel paese terzo e approvato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della medesima direttiva, per almeno i sei mesi precedenti la macellazione.
Regime transitorio
Fino al 31 marzo 2017 restano autorizzate le importazioni accompagnate da certificati rilasciati secondo i modelli precedenti, purché tali certificati siano stati rilasciati entro il 28 febbraio 2017. La deroga vale separatamente per preparazioni di carni, prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, nonché carni fresche di equidi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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