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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1844

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1844 della Commissione, del 18 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. Tali valori sono determinati dalla Commissione sulla base dei criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e di dati giornalieri variabili. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi per gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione, ai fini del prezzo di entrata, per taluni ortofrutticoli freschi.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato, identificati mediante codice NC e, per ciascuna origine, mediante codice paese terzo. I valori forfettari sono rilevanti per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1844 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede il calcolo giornaliero di tali valori sulla base di dati variabili.

Base giuridica e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 come basi normative. I considerando spiegano che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e servono come parametro per la determinazione del prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli interessati.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato mediante codice NC. Sono inclusi, tra gli altri, prodotti classificati ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono riportati valori differenziati in funzione del paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota; il codice "ZZ" indica "altre origini".

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 rinvia all'allegato per la concreta fissazione dei valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg. L'allegato elenca i valori applicabili per ciascun codice NC e origine, ad esempio per il codice 0702 00 00 il valore è pari a 133,9 EUR/100 kg per MA e per ZZ, mentre per gli altri codici sono previsti valori specifici per le diverse origini, inclusi TR, AR, CL, UY, ZA, BR, EG, AU, NZ e CN.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e origine del prodotto.

Ambito oggettivo dei prodotti interessati

L'allegato riguarda taluni ortofrutticoli freschi classificati ai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti per diversi paesi terzi di origine e, in alcuni casi, per il codice "ZZ" corrispondente a "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esterodoganeortofrutta

Testo integrale

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