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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1833

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1833 della Commissione, del 17 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di lectine di fagiolo (lectine di Phaseolus vulgaris) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Biolek Sp. z o.o.) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di lectine di fagiolo come additivo zootecnico destinato ai suinetti lattanti. La Commissione prende atto del parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché dell’efficacia potenziale nel migliorare la resa utile post-svezzamento, ma richiama anche il rischio di sensibilizzazione respiratoria per gli utilizzatori. L’autorizzazione è subordinata alle condizioni tecniche e di etichettatura fissate nell’allegato, incluse dosi massime, modalità di somministrazione e misure di protezione degli operatori.

Autorizzazione del preparato di lectine di fagiolo (lectine di Phaseolus vulgaris) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di lectine di fagiolo identificato in allegato (n. 4d13, titolare Biolek Sp. z o.o.) come additivo zootecnico per suinetti lattanti. L’autorizzazione riguarda esclusivamente le condizioni di impiego e le prescrizioni riportate nell’allegato, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Non risultano esclusioni generali ulteriori, ma l’uso è limitato alla specie/categoria indicata e alle dosi, modalità e tempi previsti.

Autorizzazione del preparato di lectine di fagiolo come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1833 della Commissione autorizza l’impiego di un preparato di lectine di fagiolo (lectine di Phaseolus vulgaris) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce l’esito favorevole della valutazione EFSA, pur evidenziando un rischio di sensibilizzazione respiratoria per gli utilizzatori.

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3, ha riguardato il preparato di lectine di fagiolo da classificare nella categoria degli "additivi zootecnici".

Valutazione scientifica e conclusioni EFSA

Nei pareri del 29 ottobre 2014 e del 22 ottobre 2015, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, nelle condizioni d’impiego proposte, il preparato non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’EFSA ha però rilevato che l’additivo deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie e che sussiste un rischio potenziale di esposizione per inalazione. Ha inoltre ritenuto che l’additivo possa aumentare la resa utile dei suinetti lattanti nel periodo successivo allo svezzamento e che non siano necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Contenuto dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato in allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". L’allegato identifica l’additivo con il numero 4d13 e indica come titolare dell’autorizzazione Biolek Sp. z o.o.

Specie destinataria, dose e modalità di impiego

L’uso autorizzato riguarda esclusivamente i suinetti lattanti. L’allegato prevede che l’additivo sia somministrato solo mediante un mangime complementare, dal 10° al 14° giorno di età. La dose massima consentita è pari a:

  • 220 HAU per suinetto lattante al giorno per 3 giorni, oppure
  • 660 HAU per suinetto lattante in un solo giorno.

L’età massima indicata è di 14 giorni.

Composizione e metodo di analisi

L’additivo consiste in una preparazione di lectine del fagiolo (lectine di Phaseolus vulgaris) contenente almeno 1 280 HAU/g. La sostanza attiva è descritta come una miscela di isoforme di fitoemoagglutinina (PHA): PHA-E4, PHA-E3L, PHA-E2L2, PHA-EL3, PHA-L4; per PHA-L è indicato il numero CAS 9008-97-3. Il metodo di analisi per la quantificazione nell’additivo è il test di inibizione dell’emoagglutinazione.

Prescrizioni di etichettatura, conservazione e sicurezza degli operatori

Le istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela devono indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. L’etichetta dell’additivo deve riportare le istruzioni per l’impiego mediante un mangime complementare.

Quanto alla tutela degli utilizzatori, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per prevenire o ridurre i rischi. Se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati in altro modo, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi quelli per la protezione dell’apparato respiratorio.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

Il preparato di lectine di fagiolo, incluso nell’allegato e classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Base giuridica e valutazione di sicurezza

L’autorizzazione è adottata in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione rileva che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione dell’articolo 5 del medesimo regolamento, sulla base dei pareri EFSA del 29 ottobre 2014 e del 22 ottobre 2015.

Destinazione d’uso e specie animale

L’additivo è destinato ai suinetti lattanti, con impiego come stimolatore di suinetti svezzati. L’allegato prevede l’utilizzo solo mediante mangime complementare e limitatamente al periodo dal 10° al 14° giorno di età.

Dosaggi e limiti di impiego

La dose massima indicata è di 220 HAU per suinetto lattante al giorno per 3 giorni oppure 660 HAU per suinetto lattante in un solo giorno. L’età massima indicata in allegato è 14 giorni.

Prescrizioni per etichettatura, conservazione e uso

Le istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela devono indicare temperatura di conservazione e periodo di conservazione. L’etichetta dell’additivo deve riportare le istruzioni per l’impiego mediante un mangime complementare.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Per ridurre i rischi di esposizione per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate; se tali misure non bastano, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione dell’apparato respiratorio.

Monitoraggio e profilo di rischio

L’EFSA conclude che il preparato non ha un’incidenza negativa sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente nelle condizioni d’uso proposte, ma è sensibilizzante delle vie respiratorie e presenta un potenziale rischio di esposizione per inalazione. Non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalemangimiautorizzazioni UEsicurezza alimentarebenessere e salute animale

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