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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1835

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1835 della Commissione, del 17 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1835 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. I valori sono fissati nell'allegato per specifici codici NC e origini, in applicazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il provvedimento ha efficacia immediata dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione periodica dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati per codice NC e, ove rilevante, per paese terzo di origine. Opera nel quadro del prezzo di entrata previsto dalla normativa UE sui mercati agricoli e si rivolge agli operatori che importano tali prodotti dai paesi terzi. Non disciplina tutti gli ortofrutticoli, ma solo quelli e i periodi per i quali il sistema dei valori forfettari all'importazione è previsto dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1835 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli freschi importati da paesi terzi. Il provvedimento si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e applica l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Quadro normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che definisce le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono determinati in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che sono fissati sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti e i periodi per i quali il sistema del valore forfettario all'importazione è previsto dall'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011. L'applicazione è limitata alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli identificati nell'allegato del regolamento, con distinzione per codice NC e, ove previsto, per origine del prodotto.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia all'allegato per la fissazione dei valori forfettari all'importazione. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e variano a seconda del prodotto e del paese terzo di origine. Il codice "ZZ" è utilizzato per indicare le "altre origini", secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Allegato: valori indicativi e origini

L'allegato contiene una tabella con i valori per singoli codici NC, tra cui:

  • 0702 00 00: MA e ZZ, 132,6 EUR/100 kg;
  • 0707 00 05: TR e ZZ, 145,2 EUR/100 kg;
  • 0709 93 10: TR e ZZ, 138,5 EUR/100 kg;
  • 0805 50 10: valori differenziati per AR, CL, TR, UY, ZA e ZZ;
  • 0806 10 10: valori differenziati per BR, EG, TR e ZZ;
  • 0808 10 80: valori differenziati per AR, AU, BR, CL, NZ, ZA e ZZ;
  • 0808 30 90: valori differenziati per CN, TR e ZZ.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, cioè il 18 ottobre 2016, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non prevede ulteriori misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e, in diversi casi, per paese terzo di provenienza o per la categoria "ZZ" (altre origini).

Base normativa e finalità del meccanismo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono fissati dalla Commissione sulla base dei criteri previsti dalla disciplina di applicazione, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con i valori per singoli prodotti

L'allegato riporta i valori forfettari per vari prodotti ortofrutticoli, tra cui: 0702 00 00 (pomodori), 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti per origini come MA, TR, AR, CL, UY, ZA, BR, EG, AU, NZ, CN e ZZ.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticolidazi e prezzi di entrata

Testo integrale

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