Cassazione Civile, Ordinanza n. 17976/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
Una società utilizzatrice di energia elettrica aveva convenuto in giudizio il proprio fornitore chiedendo la restituzione di euro 22.640,54, somme pagate per il periodo gennaio 2010-dicembre 2011 a titolo di addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda in rito semplificato ex art. 702-bis c.p.c. e aveva condannato il fornitore alla restituzione. La Corte d’appello, però, aveva riformato la decisione accogliendo il gravame del fornitore. In cassazione l’utente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 e della direttiva 2008/118/CE, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente escluso la possibilità di disapplicare la normativa interna contrastante con il diritto unionale, ritenendo ostativo l’art. 288 TFUE. Gli altri due motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando la propria giurisprudenza successiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che giustificava l’addizionale provinciale. Ha ritenuto fondato il diritto dell’utente alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, sia quanto alla legittimazione, sia quanto all’irrilevanza del rapporto tra fornitore e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale tra utente e fornitore, sia quanto alla spettanza del rimborso per l’illegittimità dell’addizionale. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza d’appello cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988
La norma è stata considerata quale base dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica, poi ritenuta non più idonea a giustificare il prelievo in ragione della sopravvenuta caducazione di sistema richiamata dalla giurisprudenza di legittimità.
direttiva 2008/118/CE
La ricorrente ha dedotto il contrasto della disciplina interna con la direttiva; la Corte ha accolto il motivo richiamando la propria giurisprudenza sulla illegittimità del prelievo e sulla conseguente ripetibilità delle somme.
art. 288 TFUE
La Corte d’appello aveva ritenuto che ostasse alla disapplicazione; la Cassazione ha invece ritenuto fondato il motivo che censurava tale conclusione.
art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
È stato richiamato per fare integrale rinvio alla motivazione di precedenti decisioni di legittimità già risolutive su fattispecie sovrapponibili.
art. 702-bis c.p.c.
Indica il rito sommario con cui era stata definita la domanda in primo grado.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda la ripetizione di somme versate a titolo di addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica, la questione deve essere risolta alla luce della giurisprudenza di legittimità successiva alla caducazione della norma giustificativa del prelievo, che riconosce il diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate.
- Nel rapporto di utenza energetica, il diritto alla restituzione non è escluso dal fatto che il versamento sia stato materialmente riversato dal fornitore all’amministrazione finanziaria: la legittimazione passiva del fornitore e la spettanza del rimborso sono valutate nel rapporto contrattuale con l’utente.
- L’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza non può essere accolta se il ricorso, pur sinteticamente, consente di ricostruire fatti, domande, difese e contenuto essenziale della decisione impugnata.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato e sovrapponibile, la Corte può richiamare integralmente la motivazione dei precedenti per fondare la decisione senza ripetere analiticamente l’intero percorso argomentativo.
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