Sentenza n. 12917/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale - Municipio Roma -OMISSIS-n. rep. -OMISSIS- del 16.12.2025 - n. prot. -OMISSIS- del 16.12.2025, ed avente ad oggetto la esclusione della ricorrente dalla procedura di gara “Manutenzione straordinaria di via -OMISSIS-”, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), e dell'art. 98 del D.lgs. n. 36/2023. -OMISSIS-. CUP: -OMISSIS- - -OMISSIS-”; - ove occorra, della nota n. -OMISSIS-del 3.11.2025 con cui Roma Capitale - Municipio Roma -OMISSIS-ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di esclusione; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non conosciuto. per la condanna - dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto arrecato alla ricorrente in forma specifica mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente riammissione in gara e aggiudicazione dell'appalto con subentro ex art. 122 c.p.a. nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato con l'illegittimo aggiudicatario; per l’accertamento - dell’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con l'illegittimo aggiudicatario Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\2\2026: - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale – Municipio Roma -OMISSIS-n. rep. -OMISSIS- del 28.1.2026 – n. prot.-OMISSIS-del 28.1.2026, avente ad oggetto “Integrazione della Determina rep. -OMISSIS- del 16/12/2025 – Esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara “Manutenzione straordinaria di via -OMISSIS-. -OMISSIS-. CUP: -OMISSIS- – -OMISSIS-”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura di gara per manutenzione straordinaria stradale, disposta per grave illecito professionale e successivamente confermata e integrata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il primo provvedimento di esclusione e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento confermativo e integrativo. Ha dedotto la violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e), 96, 98 e 10 del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 10 della l. n. 241/1990, nonché carenza di istruttoria, difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative. In primo luogo, ha sostenuto che le pregresse carenze nell’esecuzione di un appalto fossero imputabili esclusivamente a un consorzio stabile, soggetto distinto dall’offerente, e non potessero essere trasferite alla società per la mera comunanza del socio unico e del presidente del consorzio. In secondo luogo, ha contestato la rilevanza temporale delle condotte penali ascritte al socio unico, sostenendo che il triennio dovesse decorrere dalla misura cautelare personale emessa il 14 dicembre 2021 e fosse quindi già decorso alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il 31 agosto 2025, anziché dal decreto di rinvio a giudizio del 21 settembre 2022. Ha inoltre sostenuto di non essere tenuta a comunicare la misura cautelare, anche perché successivamente revocata, e ha denunciato un’integrazione postuma della motivazione da parte dell’amministrazione. Infine, ha lamentato che Roma Capitale non avesse adeguatamente considerato le controdeduzioni e non avesse svolto un’istruttoria sufficiente sulla propria affidabilità e integrità. L’amministrazione aveva fondato l’esclusione su tre autonome ipotesi di grave illecito professionale: significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto, contestata commissione del reato di frode nelle pubbliche forniture e contestata commissione di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’art. 98, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 consenta di configurare il grave illecito professionale al ricorrere anche di una sola delle ipotesi elencate e che l’esclusione fosse sorretta da tre autonome ragioni. È stata ritenuta sufficiente, in particolare, l’ipotesi di cui alla lett. g), relativa alla contestata commissione di reati da parte di soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 3, tra cui il socio unico dell’offerente. Il decreto di rinvio a giudizio per frode nelle pubbliche forniture è stato considerato mezzo di prova adeguato ai sensi dell’art. 98, comma 6. Il TAR ha respinto la tesi secondo cui il triennio dovesse decorrere dalla misura cautelare del 14 dicembre 2021: la società, non avendo comunicato tempestivamente tale provvedimento alla stazione appaltante, era soggetta alla regola dell’art. 96, comma 12, secondo cui il triennio decorre dalla data in cui la stazione appaltante acquisisce il provvedimento. La misura era stata comunicata soltanto nel corso del procedimento di esclusione. È stata respinta anche la censura relativa all’asserita integrazione postuma della motivazione, poiché le deduzioni dell’amministrazione costituivano argomenti difensivi diretti a replicare alla contestazione sulla decorrenza del termine. Il Collegio ha ritenuto adeguati il contraddittorio procedimentale, l’istruttoria e la motivazione, rilevando che la stazione appaltante aveva considerato la natura delle imputazioni, il precedente appalto di manutenzione stradale, la sentenza civile che aveva accertato gravi inadempimenti, l’identità della stazione appaltante e la sostanziale identità del centro decisionale tra consorzio e società offerente. La valutazione sull’affidabilità e integrità dell’operatore è stata ricondotta alla discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria, vizi non ravvisati. Le censure relative alle ulteriori ipotesi di cui alle lett. c) e h) dell’art. 98, comma 3, sono state assorbite, poiché il provvedimento plurimotivato restava valido in presenza di una sola ragione autonoma non superata. La società è stata condannata al pagamento di euro 2.000, oltre oneri e accessori, in favore di Roma Capitale.
Norme richiamate
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023
Il grave illecito professionale
Prevede la causa di esclusione non automatica per grave illecito professionale, ritenuta applicabile sulla base della contestata condotta penale del socio unico e degli ulteriori elementi valutati dalla stazione appaltante.
art. 96, comma 10, lett. c), d.lgs. n. 36/2023
i gravi illeciti professionali [...] rilevano per tre anni
Disciplina la durata triennale della rilevanza degli illeciti professionali e individua gli atti processuali o cautelari da cui il termine può decorrere.
art. 96, comma 12, d.lgs. n. 36/2023
L’operatore economico ha l’onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10
Se l’operatore non comunica tempestivamente il provvedimento, il triennio decorre dalla data in cui la stazione appaltante lo acquisisce; la regola è stata applicata alla misura cautelare non dichiarata dalla società.
art. 98, comma 3, d.lgs. n. 36/2023
È sufficiente il ricorrere di una sola delle ipotesi elencate per desumere il grave illecito professionale; il provvedimento fondato su più ragioni autonome resta valido se almeno una resiste alle censure.
art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 36/2023
condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto
È stata posta a fondamento di una delle ragioni dell’esclusione, in relazione alle carenze del precedente appalto eseguito dal consorzio stabile e ritenute proiettabili sulla società offerente.
art. 98, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 36/2023
contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94
È stata ritenuta integrata dal rinvio a giudizio del socio unico per il reato di frode nelle pubbliche forniture; la disposizione rileva anche per i soggetti indicati dall’art. 94, comma 3.
art. 98, comma 6, d.lgs. n. 36/2023
tra i mezzi di prova adeguati
Consente di utilizzare il decreto di rinvio a giudizio come mezzo di prova adeguato dell’illecito professionale per l’ipotesi contestata.
art. 98, comma 3, lett. h), d.lgs. n. 36/2023
contestata o accertata commissione [...] dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Costituiva una delle ulteriori ragioni poste a fondamento dell’esclusione, non esaminata nel merito perché assorbita dalla ragione fondata sulla lett. g).
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
principio di tassatività delle cause di esclusione
La censura di violazione del principio è stata respinta, poiché l’esclusione è stata ricondotta a una causa espressamente prevista dagli artt. 95 e 98 del Codice.
art. 10 l. n. 241/1990
Le contestazioni relative alla partecipazione procedimentale sono state respinte, essendo stato ritenuto adeguato il contraddittorio instaurato dalla stazione appaltante.
art. 356 c.p.
Il rinvio a giudizio del socio unico per frode nelle pubbliche forniture è stato valorizzato quale elemento di grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 36/2023.
art. 640, comma 2, c.p.
La contestata truffa aggravata ai danni di Roma Capitale costituiva un’ulteriore ragione dell’esclusione, assorbita dalla ragione fondata sull’art. 98, comma 3, lett. g).
art. 122 c.p.a.
Era richiamato nella domanda di subentro nell’esecuzione del contratto, non accolta per il rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’esclusione per grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 è sufficiente che ricorra almeno una delle ipotesi espressamente elencate dall’art. 98, comma 3; il provvedimento plurimotivato resta valido quando una sola ragione autonoma superi il vaglio giurisdizionale.
- Le condotte rilevanti ai fini del grave illecito professionale possono essere riferite ai soggetti indicati dall’art. 94, comma 3, tra cui il socio unico dell’operatore economico, anche quando il fatto penale non sia stato materialmente commesso dalla società offerente.
- Il decreto di rinvio a giudizio costituisce mezzo di prova adeguato dell’illecito professionale per le ipotesi previste dall’art. 98, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 36/2023.
- L’operatore economico deve comunicare tempestivamente alla stazione appaltante i provvedimenti cautelari e gli altri provvedimenti indicati dall’art. 96, comma 10, lett. c), quando non risultino dal fascicolo virtuale. In caso di omissione, il triennio di rilevanza dell’illecito decorre dalla data in cui la stazione appaltante acquisisce il provvedimento, non dalla sua precedente emissione.
- La valutazione della gravità dell’illecito professionale e dell’affidabilità dell’operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria.
- La motivazione dell’esclusione per grave illecito professionale è adeguata quando collega concretamente le condotte pregresse alla procedura da affidare, considerando la natura analoga dei lavori, l’identità della stazione appaltante, la continuità del centro decisionale e il rischio prognostico di reiterazione delle criticità esecutive.
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