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Ordinanza

Ordinanza n. 2098/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento del 30.06.2026 (doc. 1), notificato a mezzo pec in pari data, con il quale il Responsabile dell’Area VIII – Demanio, ha invitato e diffidato la società ricorrente a liberare le aree demaniali marittime occupate entro 60 giorni, provvedendo allo sgombero di arredi, attrezzature e manufatti, con avvertenza che in mancanza sarebbero stati adottati i necessari e conseguenziali provvedimenti repressivi; b) della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1.04.2025 (doc. 2), richiamata nel provvedimento impugnato sub a) quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, nella parte in cui risulti lesiva per la ricorrente; c) della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7.05.2026 (doc. 3), nella parte in cui l’Amministrazione la ritenga fonte di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali, sebbene il PAD non sia stato ancora approvato (allo stato solo adottato); d) di ogni altro atto, agli stessi preordinato, presupposto, connesso conseguente e/o collegato.

Giustizia amministrativa202604376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida a liberare aree demaniali marittime e a sgomberare arredi, attrezzature e manufatti entro 60 giorni, con avvertenza dell’adozione di provvedimenti repressivi in caso di mancato adempimento; sono inoltre impugnate, per quanto lesive, le deliberazioni della Giunta comunale richiamate o ritenute fonte di obblighi a carico dei concessionari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la diffida del Responsabile dell’Area VIII – Demanio del 30 giugno 2026, con cui le è stato intimato di liberare entro 60 giorni le aree demaniali marittime occupate e di rimuovere arredi, attrezzature e manufatti. Sono state altresì contestate una deliberazione della Giunta comunale del 1° aprile 2025, richiamata quale atto di indirizzo, e una deliberazione del 7 maggio 2026, nella parte in cui l’Amministrazione avrebbe potuto ritenerla fonte di obblighi conformativi o restitutori, nonostante il PAD fosse stato soltanto adottato e non ancora approvato. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della diffida. Il Collegio ha rilevato la complessità e tecnicità delle questioni, rinviandone la piena valutazione alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, senza definire l’eccezione preliminare di inammissibilità né anticipare la decisione sui motivi di merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi avrebbero dovuto essere effettuati entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare, con possibile pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, considerando anche che la diffida riguarda arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha sospeso temporaneamente l’efficacia del provvedimento impugnato fino al 30 settembre 2026, termine individuato quale conclusione della stagione balneare. Ha rimesso al Presidente della Sezione la fissazione dell’udienza di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La norma è richiamata quale base della tutela cautelare collegiale; il TAR ha accordato la sospensione temporanea dell’efficacia dell’atto in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile, rinviando la valutazione delle questioni complesse alla fase di merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le questioni di legittimità risultano complesse e tecniche e richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può sospendere temporaneamente l’efficacia dell’atto sulla base dell’accertata gravità e irreparabilità del pregiudizio, senza definire anticipatamente le questioni preliminari di rito o il merito.
  • L’ordine di rilascio e ripristino di un’area demaniale destinata ad attività stagionale può integrare il periculum in mora quando la sua esecuzione cada nel pieno della stagione di esercizio e comporti la perdita immediata dell’utilità economica dell’attività.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la sospensione dell’efficacia di una diffida di sgombero può essere limitata nel tempo fino alla conclusione della stagione balneare, soprattutto quando l’atto riguarda arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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