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Sentenza

Sentenza n. 150/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto rettorale 17 marzo 2025 n. 1144 avente ad oggetto l'approvazione degli atti della procedura di valutazione scientifico-didattica con cui, all'esito del procedimento, l'UCSC ha individuato il nominativo del prof. -OMISSIS- quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni di professore di I fascia del SSD Diritto Romano e Fondamenti del Diritto Europeo; nonché, di ogni atto necessariamente presupposto e segnatamente: - del Decreto rettorale 2 luglio 2024 n. 20 avente ad oggetto l'indizione delle procedure di valutazione scientifico-didattica a n. 6 posti di professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante chiamata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, limitatamente all'assegnazione di 1 posto di professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 12/GIUR-15 Diritto Romano e Fondamenti del Diritto Europeo SSD GIUR-15/A presso la Facoltà di Giurisprudenza; - del Decreto rettorale 31 ottobre 2024 n. 530 di nomina della Commissione giudicatrice; - del Verbale 11 febbraio 2025 n. 1 della riunione preliminare della Commissione; - del Verbale 14 marzo 2025 n. 2 della seconda riunione della Commissione; - del Verbale 15 marzo 2025 n. 3 della terza riunione della Commissione; - del Decreto rettorale 16 gennaio 2025 n. 867 di rigetto dell'istanza di ricusazione presentata dai prof. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-; - per quanto occorrer possa, anche del Decreto rettorale Università Cattolica del Sacro Cuore 21 giugno 2023 n. 10065, recante ‘Modifiche al Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo determinato', applicabile ratione temporis, nonché, del Decreto rettorale 17 dicembre 2024 n. 785 che lo modifica; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorché non noto, fra cui la Delibera del Consiglio di Dipartimento con cui è stato proposto l'avvio della procedura valutativa, la Delibera del Consiglio di Facoltà contenente la proposta dei nominativi dei commissari, la Delibera del Consiglio di Facoltà 16 aprile 2025 di nomina del Prof. -OMISSIS-; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3-06-2025, per l’annullamento: - del Verbale 22 maggio 2024 del Consiglio di Facoltà; - del Verbale 11 giugno 2024 del Senato Accademico; - del Verbale 20 giugno 2024 del Consiglio di Amministrazione; - dei Verbali 18 settembre 2024 e 30 ottobre 2024 del Consiglio di Facoltà; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorché non noto.

Giustizia amministrativa202501463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esito della procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di prima fascia nel settore Diritto Romano e Fondamenti del Diritto Europeo, con individuazione del controinteressato quale candidato maggiormente qualificato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura, il bando, la nomina della commissione, i verbali e il rigetto dell'istanza di ricusazione, proponendo altresì motivi aggiunti contro gli atti degli organi accademici presupposti. Ha dedotto: illegittima profilazione del candidato vincitore mediante il riferimento, nel bando, agli studi sugli altri diritti dell'antichità e in particolare dell'Oriente mediterraneo; illegittima mancata previsione del sorteggio dei commissari; violazione delle regole sull'astensione e ricusazione dei commissari, nonché delle norme sulle incompatibilità; difetto di istruttoria e sviamento nella nomina di uno dei commissari; omessa predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione; difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, errore sui presupposti e difetto assoluto di motivazione nella differenziazione tra il giudizio di eccellente attribuito al controinteressato e quello di ottimo attribuito al ricorrente. Il ricorrente ha inoltre prodotto un verbale di assunzione di informazioni formato nell'ambito di un'indagine difensiva, contestato dall'Università quanto ad ammissibilità e valore probatorio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alla profilazione del vincitore, ha ritenuto che il riferimento agli studi sui diritti dell'Oriente mediterraneo costituisse l'indicazione dell'attività scientifica richiesta, ammessa dall'art. 4, comma 5, d.P.R. n. 117/2000, e non un criterio occulto di valutazione; dagli atti della procedura non risultava che tale previsione avesse favorito il controinteressato o penalizzato il ricorrente. Il documento contenente le informazioni raccolte dal difensore è stato ritenuto inammissibile e inconferente, poiché il giudizio concerne la legittimità dell'esercizio del potere sulla base degli atti della procedura. La censura sulla mancata previsione del sorteggio dei commissari è stata respinta perché il sorteggio non è imposto da norme sovraordinate, mentre il regolamento universitario prevedeva un diverso sistema di nomina, con presenza di membri esterni; inoltre il ricorrente non aveva allegato un concreto pregiudizio. Le censure sulla ricusazione e sulle incompatibilità sono state respinte: nelle commissioni per docenti universitari l'obbligo di astensione è limitato alle ipotesi dell'art. 51 c.p.c. e non può essere esteso analogicamente; precedenti collaborazioni scientifiche, colleganza, conoscenza personale e coautoraggi non sono sufficienti, in assenza di interessi economici o personali comuni o di un rapporto fiduciario particolarmente intenso. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa alla nomina di un commissario straniero, poiché i curricula erano stati trasmessi ai componenti del Consiglio di Facoltà, esaminati e allegati al verbale, e la corrispondenza della posizione accademica tedesca con quella di professore ordinario italiano era stata valutata sulla base della tabella ministeriale pertinente. Infine, il Collegio ha rilevato che la commissione aveva predeterminato i criteri nella prima seduta, richiamando il regolamento di Ateneo e i criteri normativi, e aveva formulato giudizi analitici e conclusivi motivati. Le valutazioni della commissione rientrano nell'ampia discrezionalità tecnico-valutativa e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o altri vizi sintomatici dell'eccesso di potere, non ravvisati nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, da dividersi in parti uguali tra l'Università e il controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. 240/2010

    Disciplina la chiamata dei professori universitari presso il singolo ateneo mediante procedura di valutazione comparativa regolata dal regolamento dell'università.

  • art. 15 l. 240/2010

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione del settore scientifico-disciplinare e alle funzioni richieste dal bando; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 4, comma 5, d.P.R. 117/2000

    Consente che il bando individui la tipologia dell'impegno scientifico richiesto, purché tale indicazione non si traduca in un elemento occulto di valutazione del candidato.

  • art. 4 d.P.R. 117/2000

    Costituisce il parametro cui il regolamento universitario si conforma per i criteri di valutazione della produzione scientifica.

  • art. 51 c.p.c.

    Delimita le ipotesi di astensione dei commissari nelle procedure di selezione universitaria; non è ammessa un'estensione analogica sulla base della sola collaborazione scientifica o colleganza.

  • artt. 6 e 7 d.P.R. 62/2013

    Richiamati dal ricorrente in materia di imparzialità e conflitto di interessi; non è stata accertata una situazione concreta idonea a imporre l'astensione.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al conflitto di interessi; il giudice ha escluso la prova di rapporti personali o professionali tali da compromettere l'imparzialità.

  • art. 11 d.P.R. 487/1994

    Richiamato in materia di dichiarazioni di incompatibilità della commissione; la relativa censura è stata respinta.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    Richiamato con riguardo alla predeterminazione dei criteri di valutazione; la commissione ha adempiuto mediante la fissazione dei criteri nella prima seduta.

  • art. 4 d.P.R. 117/2020

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla predeterminazione dei criteri; il giudice ha ritenuto sufficiente il richiamo ai criteri regolamentari e normativi.

  • art. 63, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dall'Università per contestare l'introduzione irrituale di una prova testimoniale mediante verbale di indagine difensiva; il documento è stato ritenuto inammissibile e inconferente.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro dei principi di imparzialità e buon andamento, non ritenuti violati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle procedure universitarie di chiamata ai sensi dell'art. 18 l. n. 240/2010, il bando può specificare la tipologia dell'impegno scientifico richiesto, anche con riferimento a particolari ambiti tematici, purché tali indicazioni descrivano le funzioni da svolgere e non si traducano in criteri occulti o discriminatori di valutazione dei candidati.
  • Il sorteggio dei commissari nelle procedure di chiamata dei professori universitari non è imposto dall'art. 18 l. n. 240/2010 né da altre norme sovraordinate quando il regolamento dell'ateneo prevede un diverso sistema di nomina; la raccomandazione del sorteggio contenuta negli strumenti anticorruzione non ha natura vincolante.
  • Nelle commissioni per la selezione dei docenti universitari, la collaborazione scientifica, la colleganza, la conoscenza personale e i coautoraggi non determinano di per sé obbligo di astensione o incompatibilità; occorrono una delle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c. oppure rapporti caratterizzati da comunanza di interessi economici o personali o da un vincolo fiduciario particolarmente intenso, tali da compromettere ragionevolmente l'imparzialità del giudizio.
  • La commissione di concorso può predeterminare i criteri di valutazione mediante il richiamo ai criteri stabiliti dal regolamento universitario e dalle norme applicabili, purché siano assicurati competenza, trasparenza e una valutazione effettiva e motivata dei candidati; l'eventuale omissione meramente formale non comporta illegittimità se la ratio della predeterminazione non risulta concretamente compromessa.
  • Le valutazioni delle commissioni nei concorsi universitari costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa e non sono sindacabili dal giudice amministrativo per la loro mera non condivisibilità; il sindacato è ammesso soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, pretestuosità o evidente inattendibilità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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