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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08530/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia origina dall'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società, disposta dal Tribunale su istanza di due creditori e poi confermata in reclamo dalla Corte d'Appello. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo ha contestato la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per l'apertura della liquidazione giudiziale, sostenendo che la notifica, eseguita presso la sede risultante dal registro delle imprese mediante consegna al portiere dello stabile, non fosse valida perché la sede effettiva sarebbe stata altrove e l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto svolgere ulteriori verifiche o, in difetto, ricorrere al deposito in casa comunale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione ex art. 140 c.p.c. e del diritto di difesa, assumendo che fosse stata erroneamente ritenuta valida anche la notifica personale alla precedente amministratrice presso la residenza, senza che fossero stati eseguiti gli adempimenti previsti. Con il terzo motivo ha dedotto l'inesistenza del requisito soggettivo per l'assoggettamento a liquidazione giudiziale, lamentando che non fosse stato accertato il mancato superamento delle soglie dimensionali e che il credito degli istanti e la cessazione dell'attività non bastassero a dimostrare la fallibilità. Con il quarto motivo ha prospettato un grave travisamento dei fatti, riferito a passaggi motivazionali ritenuti irrilevanti o erronei circa il ruolo di un legale nella vicenda societaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardività, perché proposto oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., applicando la disciplina che esclude la sospensione feriale dei termini nei procedimenti regolati dal codice della crisi d'impresa. Nel merito, ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la notifica presso la sede legale risultante dal registro delle imprese, con consegna al portiere dello stabile, è conforme all'art. 145 c.p.c. e alle regole speciali del CCII; il secondo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la regolarità della notifica presso la sede sociale rendeva irrilevante ogni ulteriore verifica sulla notifica alla precedente amministratrice; il terzo è stato respinto perché, in tema di superamento o meno delle soglie dimensionali, l'onere di provare il mancato superamento grava sul debitore, soprattutto se non si costituisce e non deposita i bilanci o la situazione patrimoniale aggiornata; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché il preteso travisamento riguardava circostanze irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'insolvenza. La Corte ha quindi confermato l'apertura della liquidazione giudiziale e posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    la parte contro il quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso. In mancanza essa non può presentare memorie, ma solo partecipare alla discussione orale

    Il controricorso deve essere depositato nel termine previsto; se tardivo è inammissibile. La norma, nel testo novellato, non consente la presentazione di memorie alla parte che non abbia tempestivamente resistito con controricorso.

  • art. 9 CCII

    la sospensione feriale dei termini ... non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice salvo che esso non disponga diversamente

    Nei procedimenti soggetti al codice della crisi d'impresa i termini processuali non beneficiano della sospensione feriale, con conseguente riduzione del termine utile per il controricorso.

  • art. 40, comma 8, CCII

    La notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale va eseguita presso la sede del debitore secondo le forme speciali previste dal codice della crisi.

  • art. 145, comma 1 c.p.c.

    la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede

    La consegna del ricorso al portiere dello stabile presso la sede legale della società è modalità idonea e valida di notificazione.

  • art. 140 c.p.c.

    La verifica della ritualità della notifica ex art. 140 c.p.c. diviene irrilevante quando la notifica presso la sede della persona giuridica sia già stata eseguita validamente.

  • art. 24 Cost.

    La censura sul diritto di difesa non può essere accolta se la notifica risulta comunque regolare secondo le norme applicabili.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono stati invocati come parametri di ricorso per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza/processo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato utilizzato come base per la dedotta violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato per denunciare una pretesa nullità legata alla notificazione e al diritto di difesa.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato come norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    L'omesso deposito della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria aggiornata opera a danno del debitore, gravato dell'onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità.

  • art. 1, 2° co., l.fall.

    La prova del mancato superamento dei limiti dimensionali è posta a carico del debitore, trattandosi di eccezione rispetto alla regola dell'assoggettamento dell'imprenditore commerciale alla procedura concorsuale.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di apertura della liquidazione giudiziale, la notifica del ricorso effettuata presso la sede legale risultante dal registro delle imprese e consegnata al portiere dello stabile è valida, essendo conforme alla disciplina delle notificazioni alle persone giuridiche.
  • Quando la notifica al debitore è regolarmente eseguita presso la sede sociale, diventa irrilevante contestare eventuali ulteriori notifiche compiute anche presso la residenza di altri soggetti che abbiano avuto in precedenza funzioni gestorie.
  • Nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, la sospensione feriale dei termini non si applica, sicché il termine per proporre controricorso va calcolato senza tale sospensione.
  • L'onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali che escludono la soggezione alla liquidazione giudiziale grava sul debitore; l'omesso deposito dei bilanci o della situazione patrimoniale aggiornata opera in suo danno.
  • Il giudice del procedimento concorsuale può utilizzare gli elementi acquisiti agli atti senza dover svolgere autonome attività investigative, ma il mancato assolvimento degli oneri documentali da parte del debitore può suffragare l'accertamento della insolvenza o della soggezione alla procedura.
  • Le censure per travisamento dei fatti sono inammissibili quando investono circostanze non decisive ai fini della decisione sulla insolvenza o sui presupposti della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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