Regolamento (UE) 2024/1506
Regolamento delegato (UE) 2024/1506 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando taluni criteri per classificare i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica come significativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il quadro MiCA precisando gli indicatori che l’ABE deve utilizzare per valutare se un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica debba essere qualificato come significativo. La disciplina distingue tra indicatori fondamentali e accessori per i criteri relativi alla rilevanza internazionale e all’interconnessione con il sistema finanziario. Vengono inoltre definite formule di calcolo e nozioni operative per rendere omogenea la valutazione su scala UE.
Precisa i criteri e gli indicatori per classificare come significativi i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA).
Ambito di applicazione
Si applica alla valutazione, da parte dell’ABE, dei criteri di significatività previsti dall’articolo 43, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2023/1114, per i token collegati ad attività e, per effetto del rinvio dell’articolo 56, paragrafo 1, anche per i token di moneta elettronica. Riguarda gli emittenti di tali token e la loro relazione con le operazioni transfrontaliere, la capitalizzazione di mercato, le attività di riserva, la composizione delle riserve e i collegamenti con il sistema finanziario. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Classificazione dei token collegati ad attività e dei token di moneta elettronica come significativi
Il regolamento delegato (UE) 2024/1506 integra il regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCA), precisando i criteri tecnici che devono guidare l’ABE nella valutazione della significatività dei token collegati ad attività e, per rinvio, dei token di moneta elettronica. La finalità è rendere più uniforme e oggettiva la qualificazione dei token che, per dimensione, diffusione o interconnessione finanziaria, possono incidere sulla stabilità finanziaria, sulla politica monetaria e sulla sovranità monetaria dell’Unione.
Ambito e logica della disciplina
Il regolamento interviene sull’articolo 43, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2023/1114, che riguardano rispettivamente la rilevanza internazionale delle attività dell’emittente e l’interconnessione con il sistema finanziario. Il considerando chiarisce che la valutazione deve essere olistica e che gli indicatori sono distinti in fondamentali e accessori: i primi sono destinati a cogliere gli elementi più rilevanti, mentre i secondi operano in via integrativa quando i primi non consentano una conclusione definitiva.
Definizioni operative
L’articolo 1 introduce la nozione di "ente finanziario", comprendendo una platea ampia di soggetti: enti creditizi, imprese di investimento, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società di gestione di OICVM, gestori di fondi di investimento alternativi, imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché enti pensionistici aziendali o professionali. È inoltre definito il "periodo pertinente", rinviando ai periodi considerati dall’articolo 43, paragrafo 2, lettere a) e b), del MiCA.
Rilevanza su scala internazionale: indicatori fondamentali
Ai fini del criterio di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera e), l’ABE deve esaminare quattro indicatori fondamentali.
- La rilevanza della quota di mercato del valore delle operazioni transfrontaliere in token collegati ad attività o token di moneta elettronica verso e dall’Unione.
- La rilevanza della quota di mercato stimata del valore di tali operazioni quando esse sono associate all’uso come mezzo di scambio.
- Il grado di capitalizzazione di mercato su scala internazionale del singolo token, misurato all’ultimo giorno di calendario del periodo pertinente.
- Il grado di capitalizzazione di mercato internazionale complessiva di tutti i token collegati ad attività e token di moneta elettronica emessi dall’emittente o dagli emittenti interessati, sempre alla data di chiusura del periodo pertinente.
Il considerando spiega che le operazioni transfrontaliere, soprattutto se legate a funzioni di pagamento o rimessa, sono quelle con maggiore probabilità di incidere sulla stabilità finanziaria e sulla sovranità monetaria dell’Unione. Per questo l’articolo 2 distingue le operazioni in entrata e in uscita, calcolando ciascun sottoindicatore in rapporto al totale aggregato di tutte le operazioni analoghe nel periodo pertinente. La quota stimata relativa agli usi come mezzo di scambio è invece calcolata confrontando il valore delle operazioni transfrontaliere del singolo token con il valore complessivo di tutte le operazioni analoghe sul mercato.
Interconnessione con il sistema finanziario: indicatori fondamentali
Per il criterio di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera f), l’articolo 3 richiede una valutazione di due indicatori fondamentali.
- La rilevanza della quota di attività di riserva diverse dai depositi che sono strumenti finanziari emessi da enti finanziari.
- La rilevanza della quota di attività detenute dall’emittente rispetto all’offerta complessiva di specifici strumenti finanziari.
Il primo indicatore mira a misurare l’interconnessione diretta tra la riserva del token e il sistema finanziario tradizionale. La norma dettaglia tre sottoindicatori: la quota di attività di riserva costituite da strumenti finanziari emessi da enti finanziari, la quota di derivati nelle riserve dei token collegati ad attività e la quota di obbligazioni garantite nelle riserve dei token di moneta elettronica. Le formule di calcolo operano sull’ultimo giorno di calendario del periodo pertinente e rapportano il valore rilevante al valore della riserva al netto dei depositi.
Il secondo indicatore riguarda l’interconnessione indiretta: si confronta il valore totale degli strumenti finanziari detenuti dall’emittente con l’offerta complessiva di quello specifico strumento finanziario. La logica è quella di intercettare effetti di mercato e possibili vendite forzate che, in caso di difficoltà dell’emittente, potrebbero riverberarsi sul sistema finanziario.
Indicatori accessori: assetto proprietario, concentrazione delle riserve e sovrapposizione di portafoglio
Se la valutazione dei fondamentali non è conclusiva, l’ABE deve passare agli indicatori accessori.
Assetto proprietario
L’ABE considera se l’emittente abbia un assetto proprietario diffuso o concentrato, se i titolari di partecipazioni qualificate siano enti finanziari e il grado di complessità della struttura proprietaria. Il considerando sottolinea che l’assetto proprietario può amplificare sia i rischi di stabilità finanziaria sia i rischi reputazionali.
Concentrazione delle attività di riserva
Si valuta poi la concentrazione delle attività di riserva presso enti finanziari, con un sottoindicatore specifico per i depositi presso enti creditizi. La formula di concentrazione utilizza la somma dei quadrati delle quote detenute presso ciascun ente, in modo da attribuire maggiore peso alla concentrazione su pochi intermediari. Il regolamento considera tale elemento rilevante perché una forte concentrazione aumenta i potenziali effetti di contagio.
Sovrapposizione di portafoglio
Infine, l’ABE deve considerare il grado di sovrapposizione tra le attività di riserva dell’emittente e quelle di altri emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica. L’indicatore misura la quota di riserve comuni rispetto al totale delle riserve del token ed è pensato per intercettare meccanismi di contagio dovuti a strategie di investimento analoghe tra più emittenti.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori e i consulenti, esso ha rilievo come atto tecnico di integrazione del MiCA, essenziale per comprendere quando un token diventa "significativo" e quindi soggetto al relativo regime di vigilanza rafforzata.
Disposizioni principali
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 definisce, ai fini del regolamento, il concetto di "ente finanziario" includendo enti creditizi, imprese di investimento, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, società di gestione di OICVM, gestori di fondi di investimento alternativi, imprese di assicurazione e di riassicurazione e enti pensionistici aziendali o professionali. Definisce inoltre il "periodo pertinente" come il periodo di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), o lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.
Indicatori per la rilevanza su scala internazionale
L’articolo 2 stabilisce che, per verificare il criterio dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ABE deve valutare quattro indicatori fondamentali: quota di mercato del valore delle operazioni transfrontaliere verso e dall’Unione; quota di mercato stimata delle operazioni transfrontaliere associate all’uso come mezzo di scambio; capitalizzazione di mercato su scala internazionale del singolo token; capitalizzazione di mercato complessiva internazionale di tutti i token emessi dall’emittente. La quota di mercato delle operazioni transfrontaliere è ulteriormente articolata in operazioni in entrata e in uscita, calcolate rispetto al valore aggregato di tutte le operazioni analoghe nel periodo pertinente. La quota stimata relativa agli usi come mezzo di scambio è calcolata in rapporto al totale delle operazioni transfrontaliere analoghe verso e dall’Unione.
Indicatori per l’interconnessione con il sistema finanziario
L’articolo 3 disciplina la verifica del criterio dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114. L’ABE deve considerare due indicatori fondamentali: la rilevanza della quota di attività di riserva diverse dai depositi che sono strumenti finanziari emessi da enti finanziari, e la rilevanza della quota di attività detenute dall’emittente rispetto all’offerta complessiva di specifici strumenti finanziari. Per il primo indicatore sono previsti sottoindicatori distinti per: strumenti finanziari emessi da enti finanziari, derivati per i token collegati ad attività e obbligazioni garantite per i token di moneta elettronica. Per il secondo indicatore si misura il rapporto tra il valore detenuto dall’emittente e l’offerta complessiva dello specifico strumento finanziario.
Indicatori accessori in caso di esito non definitivo
Se gli indicatori fondamentali non consentono una conclusione definitiva, l’ABE valuta tre indicatori accessori: l’assetto proprietario dell’emittente, il grado di concentrazione delle attività di riserva presso enti finanziari e il grado di sovrapposizione di portafoglio con le riserve di altri emittenti. Per l’assetto proprietario si considerano la struttura diffusa o concentrata, la presenza di partecipazioni qualificate detenute da enti finanziari e la complessità dell’assetto. Per la concentrazione delle riserve si distinguono due sottoindicatori: concentrazione presso enti finanziari e concentrazione dei depositi presso enti creditizi, entrambi calcolati con formule basate sulla somma dei quadrati delle quote detenute. La sovrapposizione di portafoglio è misurata rapportando il valore delle attività di riserva comuni alle riserve complessive del token.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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