Regolamento (UE) 2024/1503
Regolamento delegato (UE) 2024/1503 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni che l’Autorità bancaria europea addebita agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come l’ABE debba stimare, ripartire e riscuotere le commissioni annuali di vigilanza dai soggetti emittenti di token significativi ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114. La logica è quella del pieno recupero dei costi, con ripartizione proporzionata tra emittenti di asset-referenced token significativi e di e-money token significativi, includendo anche i costi delle autorità competenti delegate. Sono disciplinati anche i termini di fatturazione e pagamento, gli interessi di mora e il rimborso delle autorità competenti da parte dell’ABE.
Regolamento delegato che disciplina le commissioni annuali di vigilanza dovute all’ABE dagli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi.
Ambito di applicazione
Si applica agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi individuati ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114. Riguarda la determinazione, il calcolo, l’addebito e il pagamento delle commissioni annuali per attività di vigilanza dovute all’Autorità bancaria europea (ABE), nonché il rimborso alle autorità competenti cui l’ABE deleghi funzioni di vigilanza ex articolo 138 del regolamento (UE) 2023/1114. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; prevede regole specifiche per il primo anno di applicazione e un’esenzione se la classificazione come significativo avviene nel mese di dicembre.
Commissioni di vigilanza ABE per emittenti di token significativi
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) specificando il meccanismo di finanziamento delle funzioni di vigilanza esercitate dall’ABE sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi. La disciplina risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di coprire integralmente i costi effettivi e stimati dell’Autorità, mantenendo un equilibrio tra recupero dei costi, proporzionalità e flessibilità in un mercato cripto in rapida evoluzione.
Finalità e criteri di base
Il regolamento parte dal principio dell’annualità: ogni anno l’ABE deve stimare i costi complessivi della vigilanza e usare tale importo come base per determinare le commissioni da addebitare. Le commissioni devono riflettere il principio del recupero integrale dei costi e sono costruite con un modello di gestione basato sulle attività, così da ripartire i costi in modo coerente con l’intensità della vigilanza svolta.
Costi inclusi nella stima annuale
La stima annuale comprende:
- i costi diretti e indiretti delle attività di vigilanza dell’ABE sugli emittenti di token significativi, inclusi personale e servizi orizzontali di supporto;
- il rimborso dei costi sostenuti dalle autorità competenti cui l’ABE abbia delegato funzioni di vigilanza ai sensi dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2023/1114.
Il regolamento specifica che le commissioni coprono spese di personale, infrastruttura e costi operativi relativi, tra l’altro, alla valutazione della significatività dei token, alla classificazione volontaria, alla vigilanza dell’ABE ex articolo 117, al comitato per le cripto-attività ex articolo 118 e ai collegi di vigilanza ex articolo 119. Sono inclusi anche i token di moneta elettronica significativi emessi da enti creditizi.
Metodo di riparto tra gli emittenti
Per gli asset-referenced token significativi, la commissione annua di ciascun emittente deriva dalla ripartizione tra tutti gli emittenti interessati delle spese iscritte nel bilancio ABE, con possibile aggiunta di spese direttamente imputabili al singolo soggetto. Per gli e-money token significativi, il criterio è analogo, ma la base include anche i costi amministrativi, del personale, delle funzioni delegate e dello sviluppo e manutenzione IT attribuiti alla vigilanza.
Ai fini del calcolo, l’ABE utilizza i dati dell’ultimo audit indipendente disponibile sulla riserva di attività (articolo 36, paragrafo 9) e sull’entità dell’emissione (articolo 58). Se i valori sono espressi in valuta diversa dall’euro, essi sono convertiti al cambio medio di riferimento BCE del periodo di registrazione.
Regole speciali per il primo anno
Per il primo anno di vigilanza, la commissione è ridotta pro rata temporis in funzione dei giorni compresi tra la data di decorrenza del trasferimento della vigilanza e la fine dell’anno. La fattura è esigibile dopo che i token sono stati classificati come significativi ai sensi degli articoli 43, 44, 56 o 57 del regolamento (UE) 2023/1114, con pagamento entro 30 giorni dalla fattura. Se la classificazione avviene nel mese di dicembre, l’emittente non deve versare la commissione per quell’anno civile.
Pagamento, fatturazione e mora
La commissione annuale va pagata integralmente all’ABE entro il 31 marzo dell’anno civile di riferimento. L’ABE deve inviare la fattura almeno 30 giorni prima della scadenza. Il pagamento avviene in euro e le comunicazioni tra ABE ed emittenti si svolgono per via elettronica. In caso di ritardo, si applicano gli interessi di mora previsti dall’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Rimborso delle autorità competenti delegate
Se l’ABE delega funzioni di vigilanza alle autorità competenti, solo l’ABE continua ad addebitare le commissioni agli emittenti. Le autorità competenti vengono rimborsate dall’ABE per i costi stimati sostenuti, ma l’importo deve essere concordato prima della delega e non può superare il totale delle commissioni annuali versate dagli emittenti interessati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e costituisce il tassello attuativo che rende operativa, sul piano finanziario, la vigilanza dell’ABE sui token significativi prevista dal quadro MiCA.
Disposizioni principali
Stima annuale dei costi dell’ABE
L’ABE deve stimare ogni anno i costi annuali complessivi per l’esercizio delle funzioni di vigilanza. La stima include i costi diretti e indiretti delle attività svolte dall’ABE e il rimborso dei costi delle autorità competenti cui siano state delegate funzioni ai sensi dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2023/1114. La base di calcolo è il principio del recupero integrale dei costi e un modello di gestione basato sulle attività.
Ambito dei costi coperti dalle commissioni
Le commissioni coprono spese per personale, infrastrutture e spese operative legate alla determinazione della significatività dei token ai sensi degli articoli 43 e 56, alla classificazione volontaria ai sensi degli articoli 44 e 57, alla vigilanza ex articolo 117, al comitato per le cripto-attività dell’ABE ex articolo 118, ai poteri del titolo VII, capo 5, e ai collegi di vigilanza ex articolo 119, inclusi i token di moneta elettronica significativi emessi da enti creditizi. È inoltre coperto il rimborso dei costi delle autorità competenti delegate.
Metodo di calcolo della commissione annuale
Per ciascun emittente, la commissione è calcolata ripartendo tra tutti gli emittenti interessati i costi iscritti nel bilancio dell’ABE e, per gli e-money token significativi, anche i costi amministrativi, del personale, delle funzioni delegate e dello sviluppo/manutenzione IT attribuiti alla vigilanza. Le eventuali spese direttamente imputabili a singoli emittenti si aggiungono alla commissione individuale.
Base dati per il calcolo del valore rilevante del token
Per gli asset-referenced token significativi l’ABE utilizza i dati dell’ultimo audit indipendente disponibile della riserva di attività di cui all’articolo 36, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114. Per gli e-money token significativi l’ABE utilizza i dati dell’ultimo audit indipendente disponibile dell’entità dell’emissione di cui all’articolo 58. Se i valori sono espressi in valuta diversa dall’euro, sono convertiti in euro al tasso medio di cambio di riferimento BCE del periodo di registrazione.
Commissione per il primo anno e regime speciale di esenzione
La commissione del primo anno è ridotta in proporzione ai giorni intercorrenti tra la data di decorrenza del trasferimento della vigilanza e la fine dell’anno, rispetto ai giorni complessivi dell’anno. Il pagamento diventa esigibile dopo la classificazione del token come significativo ai sensi degli articoli 43, 44, 56 o 57 e deve avvenire entro 30 giorni dalla fattura. Se la classificazione avviene nel mese di dicembre, l’emittente è esentato dal pagamento della commissione per quell’anno civile.
Adeguamento delle commissioni e equilibrio di bilancio
Le commissioni devono essere fissate a un livello tale da coprire integralmente i costi del servizio di vigilanza ed evitare disavanzi o accumuli significativi di eccedenze. Se risultati di bilancio significativamente positivi o negativi diventano ricorrenti, il livello delle commissioni deve essere rivisto.
Pagamento, fatturazione e mora
La commissione annuale è versata integralmente all’ABE entro il 31 marzo dell’anno civile dovuto. Le fatture devono essere trasmesse almeno 30 giorni prima della scadenza e i pagamenti sono effettuati in euro. In caso di ritardo si applicano gli interessi di mora dell’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le comunicazioni avvengono per via elettronica.
Rimborso delle autorità competenti delegate
Se l’ABE delega funzioni alle autorità competenti ex articolo 138 del regolamento (UE) 2023/1114, solo l’ABE addebita le commissioni agli emittenti. L’ABE rimborsa alle autorità competenti i costi stimati sostenuti, purché l’importo sia concordato prima della delega e non superi l’ammontare totale delle commissioni annuali versate dagli emittenti pertinenti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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