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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21591/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione avente ad oggetto un terreno sito in La Maddalena, che la parte attrice sosteneva di aver posseduto da sempre, uti dominus, avendolo di fatto accorpato al giardino di pertinenza del proprio immobile e delimitato con una rete metallica rispetto alla residua proprietà del vicino. Il convenuto, poi ricorrente per cassazione, aveva contestato l'usucapione affermando che la relazione della controparte con il bene traeva origine da un contratto preliminare di compravendita del 1989 e da una successiva lettera del 1994 con cui sarebbe stato sollecitato il rogito definitivo, sicché la detenzione non sarebbe stata possessoria ma derivata da un titolo negoziale. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo, con cui si denunciavano nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione o falsa applicazione degli artt. 1158, 1141, 2697 c.c., 113 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provato il possesso utile ad usucapionem e avesse mal governato l'onere della prova, attribuendo valore decisivo alla mancata produzione del preliminare e della lettera.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi di apparenza o di irriducibile contrasto logico e che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato, ai fini della prova del possesso, l'accorpamento materiale del fondo al giardino della parte attrice e la recinzione che lo separava dalla proprietà del convenuto. Non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., poiché non risultava invertito l'onere probatorio: la parte attrice aveva provato il possesso, mentre incombeva sul convenuto dimostrare che la relazione con la cosa derivasse da un titolo riconducibile alla proprietaria originaria. Neppure era ravvisabile violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., perché il giudice di merito aveva deciso sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito e nel rispetto del libero apprezzamento delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore importo per contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    richiamato come norma sull'usucapione; la Corte non ne ravvisa violazione perché il possesso utile è stato ritenuto provato in fatto dal giudice di merito

  • art. 1141 c.c.

    richiamato in tema di interversione/qualificazione del rapporto con la cosa; la Corte esclude la violazione poiché la prova del titolo detentivo alternativo non è stata fornita

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; qui, invece, il giudice di merito ha correttamente ripartito l'onere probatorio

  • art. 113 c.p.c.

    non violato, perché il giudice di merito ha deciso secondo i dati normativi applicabili

  • art. 115 c.p.c.

    non violato, perché non sono state poste a base della decisione prove non introdotte dalle parti; la censura diretta alla valutazione delle prove è inammissibile

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato indirettamente nei principi sulla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    usato come base formale dei motivi dedotti, ma la doglianza è stata ritenuta in realtà di merito e quindi inammissibile

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata e per le conseguenze sanzionatorie della decisione conforme alla proposta

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione

  • Cass. Sez. U, n. 24148/2013

    richiamata per il divieto di trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto

  • Cass. Sez. U, n. 8053/2014

    richiamata sul requisito del minimo costituzionale della motivazione

  • Cass. Sez. U, n. 20867/2020

    richiamata per distinguere tra violazione dell'art. 115 c.p.c. e mera censura sulla valutazione delle prove

  • Cass. Sez. L, n. 17313/2020

    richiamata per affermare che l'errore sull'esito della prova non integra violazione dell'art. 2697 c.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
  • La valutazione dell'attendibilità delle prove, la scelta delle risultanze ritenute decisive e il giudizio sul materiale istruttorio appartengono al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché indichi le ragioni del proprio convincimento.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite ultra vires; non è invece configurabile quando si contesti il peso probatorio attribuito alle prove ritualmente acquisite.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice sbagli nel riparto dell'onere della prova; non quando, pur correttamente individuato l'onere, valuti in modo non condiviso l'esito delle prove e ritenga assolto l'onere da una parte.
  • In tema di usucapione, il possesso può essere desunto da elementi fattuali oggettivi, quali l'inserimento stabile del bene nella sfera materiale del possessore e la sua separazione fisica dal fondo confinante; il preteso titolo detentivo alternativo deve essere provato da chi lo allega.
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Come è indicizzato

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