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Sentenza

Sentenza del 04/12/2017 n. 5115 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Tari - Rifiuti speciali - Non assimilabilità agli urbani - Regolamento comunale - Magazzini di stoccaggio - Collegamento alle unità produttive - Tassabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che i magazzini di stoccaggio fossero funzionalmente ed esclusivamente collegati alle unità produttive e utilizzati per rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, con conseguente esclusione dalla tassazione TARI. Contestava inoltre, in relazione alla quantità di rifiuti prodotti, l'assoggettamento dei locali al tributo.

La decisione

La pretesa impositiva del Comune è stata ritenuta legittima. Il regolamento comunale TARI individuava i requisiti per qualificare i rifiuti come speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani e disciplinava il collegamento funzionale ed esclusivo dei magazzini alle unità produttive. In assenza di una specifica contestazione della validità o applicabilità del regolamento, i magazzini sono stati considerati tassabili, poiché non risultava dimostrato che vi fossero prodotti o stoccati rifiuti speciali destinati allo smaltimento diretto da parte dell'azienda. La stessa conclusione è stata applicata al profilo quantitativo dei rifiuti.

Norme richiamate

  • Normativa in materia di TARI e rifiuti speciali

    La disciplina legislativa non definisce in modo puntuale il requisito della funzionalità ed esclusività del collegamento dei magazzini alle unità produttive né stabilisce compiutamente i criteri quantitativi; tali aspetti possono essere specificati dai regolamenti comunali.

  • Regolamento comunale TARI

    Il regolamento comunale può individuare i requisiti per escludere l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e stabilire quando i magazzini siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva. Se il regolamento non viene specificamente contestato, i suoi criteri risultano vincolanti ai fini della tassazione.

Massime di principio

  • I magazzini non sono automaticamente esclusi dalla TARI solo perché collegati a un'attività produttiva: occorre verificare il regolamento comunale applicabile e dimostrare il nesso funzionale ed esclusivo con la produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
  • In mancanza di una prova concreta che nei locali siano prodotti o gestiti rifiuti speciali smaltiti direttamente dal produttore, il Comune può legittimamente assoggettare i magazzini alla TARI.
  • La contestazione deve riguardare specificamente il regolamento comunale e la sua applicazione concreta; una generica affermazione sull'esistenza di rifiuti speciali può non essere sufficiente.
  • Anche la quantità dei rifiuti deve essere provata e valutata secondo i criteri del regolamento comunale: l'onere non può fondarsi soltanto su dichiarazioni generiche del contribuente.
  • Quando la legge rimette ai Comuni la definizione di criteri applicativi, il regolamento comunale assume un ruolo decisivo nel delimitare le aree tassabili e quelle eventualmente escluse.

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