Circolare numero 60 del 13-3-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le retribuzioni imponibili del settore pesca, determinate ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 413/1984, hanno natura di retribuzioni convenzionali e vanno quindi trattate secondo il relativo regime di adeguamento e minimali. A seguito del riesame, vengono inoltre rideterminati i valori imponibili per gli anni 1986 e 1989, con rilevanza per gli accertamenti contributivi nei limiti della prescrizione. La circolare riporta poi le aliquote contributive FPLD per il 1996, 1997 e 1998 per le diverse categorie di navi da pesca, oltre a precisare le restanti aliquote e gli effetti delle modifiche normative intervenute dal 1 gennaio 1998.
Precisazioni sulla natura delle retribuzioni imponibili e sulle aliquote contributive per gli equipaggi delle navi da pesca ex legge n. 413/1984
Precisazioni sulla natura delle retribuzioni imponibili e sulle aliquote contributive per gli equipaggi delle navi da pesca ex legge n. 413/1984
La circolare interviene sul regime contributivo applicabile agli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge 26 luglio 1984, n. 413, chiarendo la natura delle retribuzioni imponibili, aggiornando alcuni valori storici e riepilogando le aliquote contributive valide per il triennio 1996-1998. Il documento ha rilievo operativo sia per la corretta determinazione della base imponibile sia per il calcolo dei contributi dovuti al FPLD e delle altre contribuzioni accessorie.
Natura delle retribuzioni imponibili
La circolare prende le mosse dai chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro in merito alle retribuzioni imponibili definite dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 413/1984. Tali importi sono ricondotti alla categoria delle retribuzioni convenzionali, con applicazione del regime previsto per i settori assoggettati a tale meccanismo.
Viene ribadito che, nel settore della pesca, la contribuzione è dovuta su salari minimi garantiti e non sulle retribuzioni di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969. La circolare richiama, quindi, il carattere speciale del settore rispetto alla disciplina generale del comparto marittimo.
Adeguamento periodico e limiti minimi
Preso atto di tale qualificazione, l'Istituto richiama le regole di aggiornamento periodico previste dall'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Le retribuzioni convenzionali non possono comunque scendere sotto i limiti annualmente adeguati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 settembre 1981, n. 537, tenendo conto anche del minimale di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Per gli anni 1997 e 1998 vengono richiamati i valori minimi già indicati nelle circolari n. 23 del 30 gennaio 1997 e n. 21 del 30 gennaio 1998.
Rideterminazione delle retribuzioni per il 1986 e il 1989
A seguito del riesame delle retribuzioni da CCNL applicabili dal 1 ottobre 1984, la circolare rileva la necessità di rideterminare le retribuzioni imponibili per gli anni 1986 e 1989. Tali valori sono rilevanti, nei limiti della prescrizione, in particolare per le contribuzioni accertate in sede di riscontro contributivo dei documenti di bordo ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 413/1984.
Sono riportati gli importi mensili imponibili, espressi in migliaia di lire, per le diverse tipologie di pesca:
- pesca costiera locale;
- pesca costiera ravvicinata;
- pesca mediterranea o d'altura;
- pesca oltre gli stretti o oceanica.
Per ciascuna tipologia sono indicati i valori distinti per qualifica, tra cui comandante, motorista, capo pesca, marinaio, giovanotto, mozzo e, per la pesca oceanica, anche primo ufficiale, secondo ufficiale, nostromo e retiere.
Limite minimo di retribuzione giornaliera e rettifiche 1997
La circolare precisa che, per il 1997 e il 1998, i valori della Tabella B inferiori ai minimali di riferimento devono essere adeguati rispettivamente a lire 34.303 e lire 34.885. Viene inoltre affrontato il tema delle note di rettifica emesse per il periodo 1 gennaio-31 agosto 1997: tali note, se fondate sul mancato adeguamento al minimo giornaliero generale di lire 65.175, devono essere annullate, perché le retribuzioni tabellari CCNL vigenti nel periodo superavano comunque i minimali previsti per le retribuzioni convenzionali.
Nelle ipotesi in cui sia stato necessario un recupero urgente degli importi evidenziati nelle note di rettifica, le SAP devono procedere alla regolarizzazione con le aziende interessate mediante la procedura DM10/M-V.
Aliquote contributive FPLD per il settore pesca
La circolare riepiloga poi le aliquote FPLD applicabili alle diverse categorie di equipaggi, prendendo come riferimento gli aggiornamenti già illustrati nella circolare n. 209 del 24 ottobre 1997.
Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei Registri delle navi minori e dei galleggianti (RR.NN.MM.GG.), l'aliquota complessiva risulta pari a:
- 22,52% dal 1 gennaio 1996;
- 23,02% dal 1 gennaio 1997;
- 23,52% dal 1 gennaio 1998.
La circolare evidenzia che l'aumento del 1998 tiene conto, da un lato, dell'adeguamento annuale dell'aliquota agricola previsto dal D.L.vo 16 aprile 1997, n. 146, e, dall'altro, della soppressione, dal 1 gennaio 1998, delle contribuzioni proprie del SSN disposta dal D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446.
Per gli equipaggi delle navi iscritte nelle matricole delle navi maggiori adibite alla pesca mediterranea o oltre gli stretti, le aliquote restano invece:
- 32,00% nel 1996;
- 32,00% nel 1997;
- 32,00% nel 1998, con totale complessivo che nel 1998 scende a 32,80% per effetto dell'eliminazione della quota SSN.
Per le navi maggiori adibite, nei rispettivi periodi, alla pesca costiera locale o ravvicinata, l'aliquota FPLD è pari a:
- 31,02% dal 1 gennaio 1996;
- 31,52% dal 1 gennaio 1997;
- 31,52% dal 1 gennaio 1998, con totale complessivo pari a 32,32% nel 1998. Dal 1 gennaio 1999 si applica il secondo ed ultimo incremento biennale di 0,48 punti percentuali, fino al raggiungimento del 32% dell'aliquota FPLD.
Altre contribuzioni e quote accessorie
La circolare precisa che, per tutti i tipi di pesca e per gli anni 1996-1998, restano invariate le aliquote relative a:
- disoccupazione involontaria: 1,61%;
- fondo orfani: 0,16%;
- TFR: 0,20%.
Resta inoltre invariata la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare ex CUAF, pari a:
- 2,48% per la pesca mediterranea e oltre gli stretti;
- 0,01% per la pesca costiera locale o ravvicinata.
Per la contribuzione TBC, la misura dell'1,87% vigente nel 1996 e 1997 si riduce allo 0,21% dal 1 gennaio 1998 per effetto del D.L.vo n. 446/1997, che ha eliminato la quota SSN già acquisita.
Contribuzioni riscosse dall'IPSEMA
Per le indennità economiche di malattia e maternità e per la contribuzione ex Gescal, la circolare conferma che la riscossione continua a essere effettuata dall'IPSEMA per gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge n. 413/1984. Per il 1996 e il 1997 sono ancora riportate anche le quote SSN, mentre dal 1998 queste non compaiono più per effetto della nuova disciplina introdotta dal D.L.vo n. 446/1997.
Contribuzione ex art. 3-ter legge n. 438/1992
Infine, viene ricordato che la contribuzione prevista dall'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, non ha trovato pratica applicazione nel settore della pesca disciplinato dalla legge n. 413/1984, in considerazione dei valori di retribuzione tabellare vigenti dal 1993 in poi.
Punti principali
Natura delle retribuzioni imponibili
Le retribuzioni imponibili stabilite dalla contrattazione collettiva per gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge n. 413/1984 sono qualificate come retribuzioni convenzionali. Il Ministero del lavoro le assimila al regime di cui all'art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984, chiarendo che nel settore pesca la contribuzione è dovuta su salari minimi garantiti e non sulle retribuzioni di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969.
Adeguamento periodico e minimali
Per le retribuzioni convenzionali si richiamano le regole di adeguamento periodico dell'art. 22 della legge n. 160/1975, con il vincolo che i valori non possono essere inferiori ai limiti annualmente adeguati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 537/1981 e al minimale di cui all'art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dall'art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984. Per il 1997 e il 1998 trovano applicazione i minimali indicati nelle circolari richiamate dalla stessa nota.
Rideterminazione delle retribuzioni per il 1986 e il 1989
Dal riesame effettuato in base al criterio ministeriale emerge la necessità di rideterminare, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975, le retribuzioni imponibili valide per gli anni 1986 e 1989. I nuovi valori sono riportati per ciascuna tipologia di pesca e per le qualifiche del personale di bordo, con rilevanza anche per le contribuzioni accertate in sede di riscontro dei documenti di bordo, nei limiti della prescrizione.
Limite minimo di retribuzione giornaliera e note di rettifica 1997
Per il 1997 e il 1998 i valori di Tabella B inferiori ai minimali di riferimento devono essere adeguati rispettivamente a lire 34.303 e lire 34.885. Con riferimento al 1997, le note di rettifica emesse per il periodo 1 gennaio-31 agosto 1997 e fondate sul mancato adeguamento al minimo giornaliero generale di lire 65.175 devono essere annullate, poiché i valori tabellari CCNL del periodo superavano comunque i minimali applicabili alle retribuzioni convenzionali. Se vi siano state regolarizzazioni urgenti, queste devono essere gestite dalle SAP mediante procedura DM10/M-V.
Aliquote FPLD per gli equipaggi delle navi nei RR.NN.MM.GG.
Per le navi da pesca iscritte nei Registri delle navi minori e dei galleggianti, le aliquote FPLD risultano pari al 22,52% dal 1 gennaio 1996, al 23,02% dal 1 gennaio 1997 e al 23,52% dal 1 gennaio 1998. La composizione delle aliquote varia nel tempo per effetto delle modifiche normative, compresa l'abolizione, dal 1998, delle contribuzioni proprie del SSN ad opera del D.L.vo n. 446/1997. La circolare precisa inoltre che l'aumento annuale di 0,70 punti percentuali è collegato al progressivo raggiungimento dell'aliquota intera del 32% nel settore agricolo, cui il comparto pesca è agganciato per effetto dell'art. 9 della legge n. 413/1984.
Aliquote FPLD per navi maggiori in pesca mediterranea o oltre gli stretti
Per gli equipaggi delle navi iscritte nelle matricole delle navi maggiori e adibite alla pesca mediterranea o oltre gli stretti, l'aliquota FPLD resta al 32% per il 1996, 1997 e 1998. Dal 1998 il totale scende al 32,80% perché vengono meno le quote SSN, mentre restano invariate le altre componenti indicate (asili nido ed ex Gescal).
Aliquote FPLD per navi maggiori in pesca costiera
Per gli equipaggi delle navi maggiori limitatamente ai periodi di pesca costiera locale o ravvicinata, l'aliquota FPLD è pari al 31,02% dal 1 gennaio 1996, al 31,52% dal 1 gennaio 1997 e resta al 31,52% dal 1 gennaio 1998; il totale complessivo si riduce nel 1998 al 32,32% per effetto della soppressione della quota SSN. Dal 1 gennaio 1999 si applica l'ultimo incremento biennale di 0,48 punti percentuali, con raggiungimento del 32% dell'aliquota FPLD.
Restanti aliquote e contribuzioni accessorie
Per tutti i tipi di pesca, tra il 1996 e il 1998 restano invariati i contributi per disoccupazione involontaria (1,61%), fondo orfani (0,16%) e TFR (0,20%). L'assegno per il nucleo familiare resta pari al 2,48% per pesca mediterranea e oltre gli stretti, e allo 0,01% per pesca costiera locale o ravvicinata. La contribuzione TBC passa dall'1,87% nel 1996-1997 allo 0,21% dal 1 gennaio 1998 per effetto del D.L.vo n. 446/1997.
Contribuzioni riscosse dall'IPSEMA
Le contribuzioni per le indennità economiche di malattia e maternità e la contribuzione ex Gescal continuano ad essere riscosse dall'IPSEMA per gli equipaggi soggetti alla legge n. 413/1984. Per il 1996 e il 1997 sono indicati anche i contributi SSN; per il 1998 tali componenti SSN non risultano più dovute in conseguenza della riforma introdotta dal D.L.vo n. 446/1997.
Contribuzione ex art. 3-ter legge n. 438/1992
La circolare precisa che la contribuzione prevista dall'art. 3-ter della legge n. 438/1992 non ha trovato pratica applicazione nel settore della pesca disciplinato dalla legge n. 413/1984, in ragione dei valori di retribuzione tabellare vigenti dal 1993 in avanti.
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