Ordinanza n. 8/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del -OMISSIS-, protocollato nel Registro Ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale del Nord – Est, al n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, e notificato il successivo -OMISSIS-, di revisione della patente di guida della categoria B intestata al ricorrente (ex art. 128 del Codice della Strada); - di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in correlazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida di categoria B ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento amministrativo di revisione della patente di guida, nonché degli atti presupposti e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né descrive i fatti posti a fondamento della revisione. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire una dichiarazione del ricorrente circa la permanenza dell'interesse alla decisione, con indicazione di eventuali atti, documenti o fatti sopravvenuti rilevanti per la controversia; in caso di sopravvenuto difetto di interesse, il ricorrente dovrà precisare se richiede la compensazione delle spese e depositare una nota di adesione della controparte alla declaratoria di improcedibilità con spese compensate.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio: entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la parte ricorrente dovrà dichiarare se permane l'interesse alla decisione e, in caso affermativo, riferire sulle eventuali sopravvenienze rilevanti; in caso di sopravvenuto difetto di interesse, dovrà indicare se chiede la compensazione delle spese e acquisire e depositare una nota di adesione della controparte alla declaratoria di improcedibilità con spese compensate. Ha ordinato alla segreteria di comunicare l'ordinanza e di oscurare le generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 128 Codice della Strada
Costituisce la base normativa del provvedimento amministrativo di revisione della patente impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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