Sentenza del 19/05/2016 n. 525 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Controlli ex art. 36 bis, DPR 600/73 - Nullità dell' atto - Violazione dell' obbligo di comunicazione dell'esito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la cartella di pagamento relativa a IRES e IVA per il 2009, emessa dopo un controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. L'Agenzia aveva disconosciuto un credito d'imposta di circa 34.030 euro, corrispondente ad acconti sospesi e non versati a seguito del terremoto dell'Aquila, recuperandolo a tassazione con applicazione di sanzioni e interessi. La contribuente lamentava, tra l'altro, la mancata comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione, prevista dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Sussisteva infatti un contrasto interpretativo sull'applicabilità dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2010 e del 23 novembre 2010, riguardanti il riconoscimento degli acconti sospesi per i contribuenti situati dentro o fuori dal cratere sismico.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha esaminato preliminarmente l'eccezione di nullità della cartella e l'ha ritenuta fondata. Ha stabilito che il disconoscimento del credito d'imposta, per un importo complessivo di circa 50.000 euro tra imposta, sanzioni e interessi, incideva su aspetti rilevanti della dichiarazione e presentava obiettive incertezze interpretative. L'Agenzia avrebbe quindi dovuto comunicare preventivamente alla società l'esito del controllo automatizzato e invitarla a fornire chiarimenti o documenti prima dell'iscrizione a ruolo. La mancata comunicazione ha determinato la nullità della cartella. Le questioni di merito sul corretto riconoscimento degli acconti sospesi sono state assorbite. La sentenza di primo grado è stata totalmente riformata, ma la cartella è stata comunque dichiarata nulla. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e riduzione dei crediti d'imposta non spettanti sulla base dei dati dichiarati
La norma impone all'Amministrazione di comunicare l'esito della liquidazione quando dal controllo emerge un'imposta o una maggiore imposta, allo scopo di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione di aspetti formali. La violazione di questo generale dovere, da sola, non comporta necessariamente la nullità dell'atto, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.
Art. 6, comma 5, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso d'imposta rispetto a quello richiesto.
La comunicazione preventiva è obbligatoria quando il controllo automatizzato incide su aspetti rilevanti della dichiarazione e vi sono incertezze interpretative o documentali. La violazione dell'obbligo determina la nullità del provvedimento emesso.
Art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
È richiamato quale disposizione relativa alla procedura di liquidazione e alla comunicazione degli esiti dei controlli automatizzati, nel quadro delle garanzie procedimentali riconosciute al contribuente.
Art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato applicato per esaminare in appello l'eccezione di nullità tempestivamente proposta dalla contribuente in primo grado e riproposta nelle controdeduzioni, nonostante il giudice di primo grado non si fosse pronunciato su di essa.
Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dall'Agenzia per contestare la motivazione della sentenza di primo grado.
Art. 132 del codice di procedura civile
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla dedotta insufficienza, contraddittorietà o erroneità della motivazione della sentenza impugnata.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2010, n. 42431
Gli acconti sospesi potevano essere riconosciuti nei limiti dell'imposta dovuta a saldo
Secondo l'Agenzia, il provvedimento limitava il riconoscimento degli acconti sospesi e non versati all'ammontare dell'imposta dovuta a saldo, con recupero dell'eventuale eccedenza.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2010, n. 151122
La contribuente sosteneva che il provvedimento, riferito ai soggetti residenti nel cratere sismico, non contenesse la limitazione prevista dal provvedimento del 16 marzo 2010 e consentisse il riconoscimento integrale degli acconti sospesi, con conseguente formazione di un credito d'imposta.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato della dichiarazione, l'Amministrazione non può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo quando il recupero modifica in modo significativo il risultato dichiarativo e sussistono questioni interpretative o documentali rilevanti.
- La comunicazione preventiva ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente è una garanzia sostanziale: consente al contribuente di chiarire la propria posizione, correggere eventuali errori e produrre la documentazione necessaria.
- La mera correzione automatica di errori materiali o di calcolo immediatamente rilevabili può non richiedere un contraddittorio preventivo; invece, il disconoscimento di un credito d'imposta fondato su una diversa interpretazione normativa integra un'incertezza rilevante.
- L'omissione della comunicazione preventiva può comportare la nullità della cartella quando ricorrono contemporaneamente due condizioni: l'incidenza su un aspetto rilevante della dichiarazione e l'esistenza di un'incertezza interpretativa o documentale.
- In presenza di regimi agevolativi o sospensioni fiscali legati a eventi straordinari, occorre verificare quale disciplina speciale sia applicabile in base alla sede del contribuente e al periodo d'imposta; eventuali disposizioni apparentemente simili possono avere ambiti soggettivi diversi.
- La nullità per vizio procedimentale può rendere superfluo l'esame delle questioni di merito relative alla debenza dell'imposta, perché l'atto viene eliminato per la violazione delle garanzie partecipative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 mag 2016Sentenza del 19/05/2016 n. 409 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 19 mag 2016Sentenza del 19/05/2016 n. 600 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 19 mag 2016Sentenza del 19/05/2016 n. 718 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 19 mag 2016Sentenza del 19/05/2016 n. 923 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 mag 2016Sentenza del 19/05/2016 n. 924 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 mag 2016Sentenza del 19/05/2016 n. 1023 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →