Sentenza del 26/01/2016 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Demanio - Demanio marittimo - Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo - Presupposti per la debenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che l'imposta regionale è dovuta alla Regione territorialmente competente quando un bene del demanio marittimo è concesso in uso e viene occupato o utilizzato dal concessionario. Il tributo è quindi dovuto indipendentemente dal fatto che la concessione sia stata rilasciata da un'autorità statale, regionale o da altro ente competente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la debenza dell'imposta regionale sulle concessioni statali relative a beni del demanio marittimo. Il principio affermato è che l'imposta spetta alla Regione nel cui territorio si trova il bene demaniale concesso e nasce dall'occupazione e dall'utilizzo del bene da parte del concessionario. La debenza non dipende dall'autorità amministrativa competente a rilasciare la concessione.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, legge 16 maggio 1970, n. 281
La disposizione costituisce il fondamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo. Il presupposto impositivo è collegato alla concessione in uso, all'occupazione e all'utilizzo del bene demaniale situato nel territorio regionale.
Massime di principio
- Per individuare la Regione titolare dell'imposta rileva il luogo in cui si trova il bene demaniale concesso, non l'autorità che ha rilasciato la concessione.
- Il presupposto dell'imposta è l'effettiva disponibilità del bene mediante occupazione e utilizzo da parte del concessionario.
- La debenza del tributo discende dalla concessione e dall'utilizzo del bene demaniale, anche se il provvedimento concessorio è adottato da un'amministrazione diversa dalla Regione.
- In situazioni analoghe occorre verificare anzitutto l'esistenza della concessione, la localizzazione territoriale del bene e l'effettivo utilizzo da parte del concessionario.
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