Sentenza del 20/04/2018 n. 1330 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Notificazione cartella di pagamento oltre i termini di decadenza - Legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - Non sussiste - Domanda di estromissione dal giudizio - Fondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di estromissione dell'Agenzia delle Entrate è stata ritenuta fondata, poiché l'ente impositore non era responsabile della tardiva notificazione della cartella e non aveva legittimazione passiva rispetto alla domanda di annullamento. La controversia doveva quindi proseguire nei confronti dell'Agente della Riscossione, quale soggetto responsabile della notificazione tardiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento sostenendo che fosse stata notificata oltre i termini di decadenza. L'avviso di accertamento presupposto era divenuto definitivo per mancata impugnazione ed era stato tempestivamente iscritto a ruolo e trasmesso dall'Agenzia delle Entrate all'Agente della Riscossione. La tardività della notifica dipendeva quindi esclusivamente dall'inerzia dell'Agente della Riscossione, non da un'omissione dell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è divenuto definitivo e l'Agenzia delle Entrate ha tempestivamente iscritto a ruolo e trasmesso il carico all'Agente della Riscossione, eventuali ritardi nella notifica della cartella sono imputabili, in linea di principio, all'Agente della Riscossione.
- L'Agenzia delle Entrate può essere estromessa dal giudizio se non ha contribuito alla decadenza e la contestazione riguarda esclusivamente l'attività di riscossione o di notificazione della cartella.
- La legittimazione passiva deve essere individuata in base alla concreta attività contestata: l'ente impositore risponde degli atti tributari e dell'iscrizione a ruolo, mentre l'Agente della Riscossione risponde delle successive attività esecutive e notificatorie di propria competenza.
- La tardiva notificazione della cartella può determinare l'illegittimità dell'atto, ma occorre verificare quale soggetto abbia effettivamente omesso di rispettare il termine e se il ruolo sia stato trasmesso tempestivamente.
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