Sentenza del 15/05/2015 n. 9942 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - IVA a monte non dovuta - Applicazione di un'aliquota superiore a quella effettiva - Diritto alla detrazione - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva detratto IVA calcolata con aliquota ordinaria del 20%, sebbene l'operazione fosse soggetta all'aliquota ridotta del 10%. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la detrazione della maggiore imposta indicata e pagata in fattura, sostenendo che il diritto alla detrazione riguarda esclusivamente l'IVA effettivamente dovuta secondo la legge, non quella erroneamente addebitata. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto sufficiente l'indicazione dell'imposta in fattura e aveva escluso la detrazione solo in presenza di un dimostrato danno erariale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per decidere sulle questioni assorbite e sulle spese. Ha stabilito che l'IVA applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta non può essere detratta dal cessionario, anche se è stata fatturata e pagata e anche se non è provato un danno per l'Erario. Il cedente può chiedere il rimborso della maggiore IVA versata e il cessionario può chiedere al cedente la restituzione dell'importo pagato in rivalsa. È stata inoltre richiamata la possibilità di recuperare l'imposta mediante la procedura di variazione prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, nei termini applicabili, oppure mediante istanza di rimborso.
Norme richiamate
Art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione dell'imposta pagata a monte presuppone che l'imposta sia dovuta in relazione a un'operazione assoggettabile a IVA nella misura corretta.
Il diritto alla detrazione non deriva dalla sola esposizione dell'IVA in fattura, ma richiede che l'imposta detratta corrisponda a quella effettivamente dovuta per l'operazione.
Art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Procedura di variazione dell'imposta e dell'imponibile.
In caso di applicazione di un'aliquota superiore a quella corretta, il contribuente deve utilizzare la procedura di variazione nei termini previsti; in mancanza, non può recuperare la maggiore imposta tramite detrazione, ferma la possibilità di chiedere il rimborso.
Art. 17 della sesta direttiva 77/388/CEE
Il diritto alla detrazione riguarda le imposte dovute o versate per operazioni soggette all'imposta.
La normativa unionale collega la detrazione all'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile e all'IVA dovuta, escludendo l'imposta meramente indicata in fattura senza fondamento normativo.
Artt. 63, 167, 178 e 203 della direttiva 2006/112/CE
L'IVA fatturata non è detraibile per il solo fatto di essere indicata in fattura.
L'indicazione di un'IVA non dovuta può creare un rischio di perdita di gettito; per questo il diritto alla detrazione è limitato all'imposta effettivamente dovuta e sono previsti obblighi di rettifica dell'imposta indebitamente fatturata.
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stata la disposizione processuale utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per impugnare in Cassazione la corretta interpretazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972.
Massime di principio
- L'IVA detraibile è soltanto quella effettivamente dovuta in base alla natura dell'operazione e all'aliquota corretta; l'IVA erroneamente addebitata in misura superiore non può essere portata in detrazione dal cessionario.
- La fattura, anche se regolarmente emessa e pagata, non è sufficiente da sola a fondare il diritto alla detrazione di un'imposta non dovuta.
- Non è necessario dimostrare un concreto danno per l'Erario affinché l'Amministrazione possa disconoscere la detrazione dell'IVA eccedente.
- In caso di aliquota errata, il recupero della maggiore imposta deve avvenire tramite rettifica della fattura e variazione dell'imposta nei termini previsti oppure mediante gli strumenti di rimborso applicabili, non attraverso la detrazione.
- Il cessionario che abbia pagato l'IVA non dovuta deve normalmente richiederne la restituzione al cedente, mentre il cedente può chiedere il rimborso della maggiore imposta versata all'Amministrazione finanziaria.
- Il principio di neutralità dell'IVA non consente di detrarre un'imposta non dovuta, ma viene garantito attraverso i meccanismi di rettifica, rimborso e ripetizione dell'indebito.
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