Cassazione Civile, Ordinanza n. 00878/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2014 relativo a immobili posseduti da un ente di edilizia residenziale pubblica. La CTR aveva rigettato l'appello dell'ente, confermando la legittimità dell'accertamento. In cassazione la parte proprietaria degli immobili ha proposto due motivi: con il primo ha contestato il mancato riconoscimento dell'esenzione IMU sostenendo che gli immobili dovessero essere considerati esenti in quanto facenti parte del patrimonio dell'ente; con il secondo ha denunciato violazione o falsa applicazione della legge regionale lombarda n. 16 del 2016, ritenendo che tale disciplina imponesse l'esenzione. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, chiarendo che l'esenzione IMU non spetta a tutti gli alloggi degli enti di edilizia residenziale, ma solo a quelli che abbiano i requisiti oggettivi di 'alloggio sociale' secondo il d.m. 22 aprile 2008, e che la prova di tali requisiti incombe sul contribuente. Ha inoltre rilevato che la normativa regionale richiamata non prevede un'esenzione IMU automatica, ma solo l'inserimento nel sistema regionale dei servizi abitativi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito non aveva svolto una verifica concreta sulla sussistenza delle caratteristiche degli immobili ai fini dell'esenzione IMU, verifica che deve essere compiuta in fatto e non può essere sostituita dalla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011
come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013
l'IMU non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal d.m. 22 aprile 2008; l'esenzione non riguarda tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica
art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011
la detrazione per abitazione principale si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, distinguendosi dall'esenzione prevista per gli alloggi sociali
d.m. 22 aprile 2008
definisce i requisiti oggettivi dell'alloggio sociale, necessari per fruire dell'esenzione IMU
l. Regione Lombardia n. 16 del 2016
non prevede un'esenzione obbligatoria dall'IMU per gli immobili dell'ente, ma solo l'inserimento nel sistema regionale dei servizi abitativi
art. 2697 c.c.
la prova della sussistenza dei requisiti per l'esenzione incombe sul contribuente, trattandosi di agevolazione/esenzione
Massime di principio
- In materia di IMU, l'esenzione per gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica non opera in via automatica per la sola appartenenza del bene al patrimonio dell'ente, ma richiede la dimostrazione concreta che ciascun immobile possieda i requisiti di alloggio sociale previsti dalla disciplina statale di riferimento.
- Quando il legislatore distingue espressamente tra esenzione d'imposta e detrazione per abitazione principale, non è consentito estendere l'una fattispecie all'altra in assenza di un chiaro aggancio normativo.
- La prova dei presupposti di un'esenzione tributaria grava sul contribuente che la invoca.
- Se la decisione di merito non accerta in concreto i requisiti fattuali richiesti per l'agevolazione fiscale, la sentenza deve essere cassata con rinvio, poiché tale verifica attiene al giudizio di fatto e non può essere compiuta direttamente in sede di legittimità.
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