Cassazione Civile, Ordinanza n. 12977/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta dell'ente previdenziale di ripetere il rateo della pensione di vecchiaia relativo al mese di febbraio 2008, accreditato dopo il decesso del titolare avvenuto nel gennaio 2008. La somma era stata accreditata su un conto corrente collegato al nucleo familiare del titolare e del coniuge, poi deceduto, di cui la ricorrente è erede. In primo grado la domanda di annullamento dell'indebito proposta dall'erede era stata rigettata e la stessa era stata condannata alla restituzione del rateo con interessi dalla percezione. In appello la decisione era stata confermata quanto all'indebito, ma gli interessi erano stati fatti decorrere dalla domanda stragiudiziale di restituzione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un primo motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla intestazione del conto corrente, sostenendo che il conto fosse intestato alla sola coniuge del de cuius, unica beneficiaria della percezione. Con un secondo motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c. ha denunciato violazione di norme speciali sulla ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebite, sostenendo che la ripetizione non fosse dovuta in difetto di dolo dell'accipiens e che non ricorressero i presupposti per la ripetibilità incondizionata ex art. 2033 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello era di conferma della decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni, con conseguente applicazione della preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.; inoltre ha rilevato che la questione sulla effettiva titolarità del conto non era stata dedotta nei precedenti gradi. Ha poi rigettato il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui, nel caso di ratei di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposti per mancanza del rapporto previdenziale e percepiti dagli eredi del beneficiario deceduto, la ripetizione è regolata dalle norme generali sull'indebito oggettivo di cui agli artt. 2033 e seguenti c.c., non dalle discipline speciali invocate. Ne consegue che l'azione non è soggetta alla decadenza speciale, ma al termine ordinario di prescrizione decennale, e che il dolo dell'accipiens rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi legali. Il ricorso è stato complessivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile anche per la preclusione derivante dalla conferma in appello della decisione di primo grado sulle stesse ragioni.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Opera la causa speciale di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che denunci l'omesso esame di fatti già scrutinati o non dedotti, quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge in ordine alla disciplina della ripetizione di indebito previdenziale.
art. 13 della legge n. 412/1991
La Corte esclude che si applichi alla ripetizione di ratei pensionistici indebitamente corrisposti per assenza del rapporto previdenziale percepiti dagli eredi.
art. 52 della legge n. 88/1989
Richiamato dalla ricorrente quale norma speciale in tema di prestazioni previdenziali, ma non ritenuto applicabile nel caso concreto.
art. 1, comma 263, della legge n. 662/1996
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la ripetizione è disciplinata dagli artt. 2033 e seguenti c.c. e non da tale disciplina speciale.
art. 38, comma 10, della legge n. 448/2001
Richiamato dalla ricorrente senza esito favorevole, perché non idoneo a derogare alla disciplina generale dell'indebito nel caso esaminato.
art. 2033 c.c.
Costituisce la base della ripetizione dell'indebito oggettivo; il dolo dell'accipiens rileva solo per la decorrenza degli interessi, non per l'an della ripetizione nel caso di prestazioni indebitamente erogate in assenza del rapporto previdenziale.
art. 2033 e segg. c.c.
La ripetizione dei ratei previdenziali indebitamente corrisposti a persona deceduta e percepiti dagli eredi è regolata dalle norme generali sull'indebito.
art. 91 c.p.c.
È stato applicato per la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel caso di ratei di prestazioni previdenziali corrisposti dopo il decesso del beneficiario e percepiti dagli eredi, l'azione di ripetizione dell'indebito è disciplinata dalle norme generali sull'indebito oggettivo e non da discipline speciali che limitano la ripetibilità delle prestazioni previdenziali.
- La ripetizione di somme erogate in assenza del rapporto previdenziale non è soggetta alla decadenza speciale prevista da norme di settore, ma al termine ordinario di prescrizione decennale.
- Il dolo dell'accipiens, nei casi di indebito previdenziale regolati dall'art. 2033 c.c., incide soltanto sul dies a quo della decorrenza degli interessi legali e non sulla spettanza dell'azione restitutoria.
- In cassazione è inammissibile dedurre come omesso esame un fatto non tempestivamente devoluto nei precedenti gradi di giudizio; inoltre, quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado per le medesime ragioni, opera la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
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