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Legge

L.R. Calabria 30/2004

Disposizioni inerenti al II° provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004

Normativa regionaleL.R. Calabria 30/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dispone il secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Calabria, con utilizzo di risorse rese disponibili pari a 1.250.000 euro per coprire maggiori spese derivanti dal contestuale provvedimento di variazione. È una disciplina riferita al solo esercizio 2004 e al triennio 2004-2006, oggi abrogata.

Variazione al bilancio regionale 2004-2006 della Regione Calabria

Variazione al bilancio regionale 2004-2006 della Regione Calabria

La legge disciplina il secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Calabria, intervenendo sulle autorizzazioni di spesa connesse a leggi regionali finanziate tramite legge finanziaria. Si tratta di un atto strettamente legato alla programmazione economico-finanziaria di quel triennio.

Contenuto della variazione di bilancio

Le variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio 2004, in relazione alle leggi regionali di spesa la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria, sono disposte per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2004-2006 secondo le misure indicate nella tabella allegata alla legge. Il riferimento è alla legge finanziaria regionale approvata con L.R. 16 marzo 2004, n. 8, tabella C.

Copertura finanziaria e destinazione delle risorse

Le risorse finanziarie rese disponibili dalle variazioni di cui sopra sono determinate in euro 1.250.000,00. Tali somme sono destinate, per la quota corrispondente, alla copertura delle maggiori spese derivanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e al bilancio pluriennale 2004-2006, approvato contestualmente alla legge ai sensi dell’art. 23, comma 1, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8.

Decorrenza e ambito temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La sua applicazione è circoscritta al bilancio 2004 e al bilancio pluriennale 2004-2006, quindi a un orizzonte temporale ormai esaurito.

Stato di efficacia dell’atto

L’atto è espressamente abrogato dall’Allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28. Inoltre, per il suo contenuto esclusivamente contabile e riferito a esercizi finanziari già conclusi, non ha più utilità pratica applicativa.

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