Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 31/2004

II° Provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 20042006. Manovra di copertura dei disavanzi della sanità anno 2003 (art. 23, comma 1, della

Normativa regionaleL.R. Calabria 31/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale autorizza per il 2004 una spesa di 19.243.000 euro per coprire i disavanzi della sanità relativi al 2003 e per accedere al finanziamento integrativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001. Dispone le conseguenti variazioni al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006. È stata poi abrogata nel 2011.

Variazione di bilancio 2004-2006 e copertura dei disavanzi sanitari 2003

Variazione di bilancio e copertura dei disavanzi sanitari 2003

La legge regionale della Calabria interviene sul bilancio 2004 e sul bilancio pluriennale 2004-2006 per reperire le risorse necessarie alla copertura dei disavanzi della spesa sanitaria regionale maturati nell’esercizio 2003. La disciplina ha natura finanziaria e riguarda esclusivamente la Regione Calabria.

Finalità e spesa autorizzata

Per assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria regionale relativi al 2003 e per consentire l’accesso alla quota di finanziamento integrativo prevista dall’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2004 una spesa pari a euro 19.243.000,00.

La somma è allocata nell’UPB 6.1.01.01, capitolo 61010160, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

Copertura finanziaria

La copertura della spesa autorizzata è assicurata:

  • dalle risorse derivanti dalle variazioni di bilancio disposte dall’articolato della legge;
  • dalle riduzioni di spesa previste dal provvedimento legislativo collegato denominato “Disposizioni inerenti al II° Provvedimento di variazione al bilancio di previsione annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Calabria (legge finanziaria)”, approvato contestualmente.

Variazioni al bilancio annuale e pluriennale

Sono introdotte variazioni:

  • nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio per l’esercizio 2004, già approvato con la legge regionale 16 marzo 2004, n. 9 e successivamente assestato con la legge regionale 11 agosto 2004, n. 20;
  • nella parte spesa del bilancio pluriennale 2004-2006, già approvato con l’art. 6 della legge regionale 16 marzo 2004, n. 9 e modificato con l’art. 5 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 20.

Le variazioni sono quelle indicate nelle annesse tabelle “B” del bilancio annuale e del bilancio pluriennale.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La sua efficacia è sostanzialmente legata all’esercizio finanziario 2004 e al triennio 2004-2006, nonché alla copertura di un disavanzo sanitario riferito all’anno 2003.

Obsolescenza

L’atto è stato espressamente abrogato dall’Allegato A della legge regionale 10 agosto 2011, n. 28. Trattandosi inoltre di una manovra di bilancio riferita a esercizi finanziari ormai conclusi, non ha attuale utilità applicativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.