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Legge

L.R. Calabria 28/2004

Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Normativa regionaleL.R. Calabria 28/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Calabria il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, ne definisce funzioni, requisiti di nomina, incompatibilità, ufficio, relazioni al Consiglio e copertura finanziaria. Alcune norme riguardano il solo 2004 o il 2005 per le prime coperture di spesa, mentre la disciplina dell’incarico dura per l’intera legislatura ed è rinnovabile una sola volta.

Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria

Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria

La legge istituisce il Garante per l’infanzia e l’adolescenza in ambito regionale, quale figura autonoma volta a tutelare i diritti e gli interessi dei minori nel territorio della Calabria. Il provvedimento disciplina funzioni, nomina, incompatibilità, organizzazione dell’ufficio, rapporti istituzionali, adempimenti informativi e copertura finanziaria.

Finalità e ambito di intervento

Il Garante è istituito per assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, dei minori, anche in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo e con la Carta europea dei diritti del fanciullo. La Regione afferma l’obiettivo di difendere i diritti dei bambini, indipendentemente da colore, religione, cultura ed etnia, promuovendo in particolare il diritto alla famiglia, all’istruzione e all’assistenza sanitaria.

Autonomia della funzione

Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, a conferma della natura indipendente della carica.

Funzioni di vigilanza, promozione e tutela

Le attribuzioni del Garante sono ampie e comprendono, tra l’altro:

  • vigilanza sull’applicazione sul territorio regionale della normativa internazionale e nazionale in materia di tutela dei minori, per quanto di competenza della Regione e degli enti locali;
  • promozione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza e di iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  • sostegno alla partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;
  • ricezione di segnalazioni su violazioni dei diritti dei minori e sollecitazione delle amministrazioni competenti per rimuovere le cause delle violazioni;
  • intervento nei procedimenti amministrativi regionali e locali nei casi di fattori di rischio, ai sensi della disciplina generale sul procedimento amministrativo;
  • cura di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza;
  • vigilanza, anche in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva e sulle altre forme di comunicazione, con segnalazione delle eventuali trasgressioni all’Autorità competente;
  • iniziative contro abuso, sfruttamento, prostituzione e pornografia minorile, nonché contro dispersione scolastica e lavoro minorile;
  • vigilanza sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi-assistenziali o in strutture residenziali, nonché sugli ambienti esterni alla famiglia;
  • segnalazione di fattori di rischio derivanti da condizioni ambientali igienico-sanitarie, abitative e urbanistiche inadeguate;
  • iniziative a favore dei minori affetti da thalassemia o da altre malattie di rilevante impatto sociale;
  • supporto tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali, promozione della formazione e istituzione di un elenco per tutori o curatori;
  • verifica delle condizioni di accoglienza e inserimento del minore straniero non accompagnato;
  • raccolta ed elaborazione di dati sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale;
  • formulazione di proposte e rilievi su atti normativi e di indirizzo su infanzia, adolescenza e famiglia;
  • promozione di programmi di sensibilizzazione contro abusi sui minori e pedofilia.

Strumenti operativi e relazioni istituzionali

Per svolgere le proprie funzioni, il Garante può:

  • stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
  • definire intese e accordi con ordini professionali e organismi del settore;
  • intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca;
  • attivare collegamenti con le amministrazioni regionali e con le autorità giudiziarie;
  • promuovere interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi degli enti locali;
  • istituire e gestire una linea telefonica gratuita per la segnalazione di violazioni dei diritti dei minori.

Nomina, durata e incompatibilità

Il Garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone che non abbiano più di 65 anni e che siano in possesso di:

  • laurea con almeno 10 anni di esperienza documentata; oppure
  • diploma di scuola secondaria superiore con almeno 15 anni di esperienza documentata.

L’esperienza deve essere maturata nelle politiche educative e sociosanitarie, con particolare riferimento all’età evolutiva e alle relazioni familiari. La nomina richiede inizialmente il voto dei due terzi dei consiglieri regionali; dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati. L’incarico dura per l’intera legislatura ed è rinnovabile una sola volta.

Sono previste incompatibilità con cariche politiche ed elettive, con ruoli apicali nelle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, con incarichi di coordinamento dei servizi territoriali, con amministrazioni o direzioni di enti che ricevono contributi pubblici e con incarichi di vertice in partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali. L’incarico è inoltre incompatibile con attività lavorative in conflitto di interessi. La revoca è possibile per gravi e comprovati motivi di ordine morale.

Trattamento economico

Al Garante spettano indennità di funzione, rimborso spese e trattamento di missione nella misura prevista per il Difensore civico regionale.

Rapporti con il Difensore civico

Il Difensore civico e il Garante si scambiano reciprocamente segnalazioni su situazioni di interesse comune e coordinano le rispettive attività nell’ambito delle competenze attribuite.

Ufficio del Garante, organizzazione e relazioni al Consiglio

L’ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e può essere articolato in sedi decentrate, avvalendosi anche della struttura regionale e/o provinciale competente in materia di servizi sociali. Il Consiglio regionale determina annualmente il fondo per le spese di funzionamento.

Il Garante riferisce al Consiglio almeno ogni sei mesi sull’attività svolta, con osservazioni e suggerimenti, e trasmette entro il 31 marzo di ogni anno una relazione esplicativa al Presidente del Consiglio. Il Consiglio esamina la relazione, adotta le determinazioni ritenute opportune e invita gli organi regionali e gli enti interessati ai minori ad assumere le misure necessarie. La relazione annuale deve essere adeguatamente pubblicizzata nel Bollettino Ufficiale della Regione e tramite stampa, radio e televisione.

Conferenza regionale per l’infanzia e l’adolescenza

Ogni tre anni, in occasione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Consiglio regionale organizza una conferenza regionale sull’infanzia e l’adolescenza, in collaborazione con il Garante, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con gli altri soggetti interessati.

Copertura finanziaria

Per l’esercizio finanziario 2004 la legge prevede una copertura di 100.000 euro per le spese di funzionamento, mediante utilizzo di risorse già disponibili nel bilancio regionale e conseguente variazione contabile. Per gli esercizi successivi la copertura è demandata al bilancio annuale e alla legge finanziaria. A decorrere dal 2005, per le finalità connesse alle funzioni del Garante, è destinata una quota parte delle risorse stanziate nel fondo nazionale per le politiche sociali.

Disciplina transitoria

Se, in prima applicazione, decorrono 180 giorni dall’entrata in vigore senza che il Consiglio regionale provveda alla nomina, il Presidente del Consiglio regionale nomina il Garante con decreto. In tale ipotesi, il mandato cessa alla conclusione della legislatura in corso e non è computato ai fini del rinnovo. L’Ufficio di Presidenza può inoltre riaprire i termini del bando per favorire la più ampia partecipazione di candidati in possesso dei requisiti richiesti.

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