L.R. Calabria 27/2004
Azioni a sostegno di uno sviluppo dell’economia ittica della Calabria compatibile con
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce strumenti regionali, incentivi e misure finanziarie per pesca, acquicoltura, cooperazione, occupazione e riconversione del comparto in Calabria, con interventi sulle attività di servizio, sugli investimenti e sulla gestione delle risorse costiere. Prevede procedure provinciali, limiti di contribuzione e vincoli di localizzazione dei beni per 10 anni sugli immobili e 5 sugli altri beni.
Sostegno allo sviluppo dell’economia ittica calabrese e della fascia costiera marina
Sostegno allo sviluppo dell’economia ittica calabrese
La legge disciplina un insieme di misure regionali della Calabria per valorizzare il patrimonio costiero e sostenere pesca, acquicoltura, cooperazione e occupazione nel comparto ittico. L’intervento è orientato anche alla tutela della qualità dei prodotti, della salute del consumatore e della fascia costiera marina.
Finalità generali e ambito di intervento
La Regione promuove politiche di sviluppo delle risorse del mare, in coordinamento con le competenze regionali, comunitarie e nazionali. Le finalità comprendono:
- incremento dell’economia ittica e creazione di occupazione e ricchezza;
- tutela della qualità dei prodotti ittici e della salute del consumatore;
- valorizzazione e protezione della fascia costiera marina;
- promozione di consorzi di gestione della piccola pesca artigianale;
- sostegno all’associazionismo e alla cooperazione nel settore;
- inserimento dell’economia ittica nel più ampio contesto dell’alimentazione.
Valorizzazione dei fondali costieri
La Regione promuove interventi per la valorizzazione dei fondali marini prossimi alla costa. Tali azioni possono essere finanziate con fondi propri o con le risorse destinate alle finalità della legge e mirano a creare un habitat favorevole allo sviluppo della flora e della fauna autoctona. È prevista, previa bonifica, l’allocazione degli scafi rinvenuti dagli sbarchi di immigrati clandestini sui fondali costieri.
Strumenti regionali di programmazione e concertazione
La legge istituisce diversi organismi e strumenti di coordinamento per definire obiettivi e linee generali delle politiche del settore.
Tavolo Azzurro
Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Tavolo istituzionale per le politiche regionali della pesca e dell’acquicoltura, con funzione di concertazione permanente. È presieduto e coordinato dall’Assessore regionale all’Agricoltura e Pesca o da suo delegato ed è composto da rappresentanti della struttura regionale competente, delle Province, delle organizzazioni professionali della pesca, delle Università con sede nella regione e della ricerca cooperativa. Può essere integrato da esperti e altri componenti della Giunta per argomenti specifici. La Giunta deve disciplinarne con regolamento criteri di nomina e modalità di funzionamento.
Comitato Tecnico regionale della pesca
È istituito un Comitato tecnico regionale della pesca con compiti propositivi e consultivi su progetti, studi, ricerche e iniziative in materia di pesca, acquicoltura e valorizzazione del mare. Il Comitato favorisce:
- sviluppo sostenibile e tutela della biodiversità;
- pescaturismo e ittiturismo;
- occupazione, ricambio generazionale, cooperazione e associazionismo;
- ricerca scientifica applicata;
- tutela del consumatore, qualità e trasparenza informativa;
- aggiornamento professionale e formazione continua.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dall’Assessore regionale all’Agricoltura e Pesca o delegato, e comprende rappresentanti regionali, provinciali, cooperative, imprese di pesca, lavoratori del mare, compartimenti marittimi, università o centri di ricerca, un biologo designato dalla Regione e un rappresentante della pesca sportiva. Ai componenti spetta il rimborso spese di viaggio; ai non appartenenti alle amministrazioni regionali o provinciali spetta anche un gettone di presenza determinato annualmente dalla Giunta. Il mandato dura fino al termine della legislatura regionale in corso alla nomina ed è rinnovabile.
Commissione Consultiva regionale della pesca
È istituita la Commissione consultiva regionale della pesca. La Giunta deve emanare un regolamento che ne disciplini competenze, funzionamento e criteri di nomina, assicurando la presenza di un esperto in sanità veterinaria e il raccordo con le Capitanerie di porto.
Osservatorio Regionale della Pesca e Acquicoltura
È istituito un Osservatorio Regionale permanente per la programmazione e gestione delle attività di pesca e acquicoltura e per fornire indicazioni tempestive alle categorie interessate. L’Osservatorio monitora aspetti tecnico-biologici, socio-economici e ambientali del comparto e realizza programmi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale per operatori, quadri tecnici, amministrativi e dirigenti delle cooperative. Anche per questo organismo la Giunta deve definire con regolamento criteri di nomina e modalità di funzionamento.
Distretti di pesca
In coerenza con la normativa statale richiamata e con il principio di sostenibilità, la legge prevede l’istituzione dei distretti di pesca per la gestione razionale delle risorse biologiche. I distretti sono finalizzati a:
- formulare pareri sullo stato delle risorse biologiche;
- adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale con coinvolgimento delle categorie;
- ridurre i conflitti tra usi costieri e mestieri di pesca;
- controllare l’osservanza delle norme di autoregolamentazione;
- promuovere tecnologie per i mercati ittici e strategie di ammodernamento delle reti commerciali e distributive.
Il Presidente della Giunta regionale, sentiti assessorati, organizzazioni cooperative e associazioni di categoria, deve definire con decreto, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti.
Aiuti alle attività di servizio e supporto ai sistemi produttivi
Il Presidente della Giunta regionale disciplina con propri atti le modalità di concessione degli aiuti alle attività di servizio e di supporto organizzativo ai sistemi produttivi, nel rispetto delle linee direttrici comunitarie sugli aiuti nel settore pesca e acquicoltura.
Le finalità ammissibili comprendono, tra l’altro:
- cooperazione tra pescatori, consorzi, cooperative e associazioni di produttori;
- valorizzazione dell’economia ittica, delle filiere e degli aspetti ambientali;
- difesa e tutela dei prodotti, miglioramento dell’igiene e della qualità;
- consorzi di gestione della fascia costiera della piccola pesca artigianale;
- imbarco e formazione dei giovani;
- riconversione e diversificazione verso pescaturismo e ittiturismo;
- sostegno all’imprenditoria femminile;
- realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti di acquicoltura;
- sicurezza a bordo e dotazioni per la piccola pesca artigianale sotto i 12 metri;
- contenitori e automezzi frigoriferi/isotermici;
- impianti e macchinari per trasformazione e commercializzazione;
- miglioramento dei servizi portuali;
- fondi di garanzia per l’accesso al credito;
- informazione alle imprese del settore;
- prodotti di qualità e tipici, sistemi di certificazione;
- riconversione di attrezzi da traino verso attrezzi più selettivi;
- studi e programmi di gestione integrata e valorizzazione della fascia costiera;
- nuovi sbocchi di mercato e informatizzazione delle vendite;
- cofinanziamento di contratti di programma per la gestione integrata della fascia costiera marina;
- sportelli di supporto e centri servizi per qualificazione d’impresa e diffusione di innovazioni e norme;
- studi di fattibilità per zone marine protette, aree di tutela biologica e consorzi/cooperative di pescatori per la protezione e valorizzazione delle risorse marine.
Strumento finanziario e Agenzia per lo sviluppo
Per favorire investimenti e accesso al credito nel settore ittico, la legge istituisce un’Agenzia per lo sviluppo con funzioni di consulenza sugli incentivi regionali, nazionali e comunitari, supporto alle imprese di pesca e soprattutto alle cooperative, sostegno a nuove imprese, ristrutturazioni finanziarie e risanamento aziendale secondo gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato.
La Giunta regionale definisce:
- ambiti di intervento dell’Agenzia;
- modalità di costituzione di un Fondo di garanzia;
- interventi di salvataggio, ristrutturazione e risanamento per il ripristino della redditività e il mantenimento dell’occupazione;
- costi degli interessi bancari per crediti destinati ad avvio di acquicoltura e maricoltura da parte di cooperative o consorzi, per un massimo di tre anni;
- contributi fino al 50% degli oneri finanziari per anticipazioni bancarie relative a progetti approvati e finanziati;
- aiuti per il risarcimento dei danni da calamità o avversità meteomarine.
L’affidamento della gestione deve avvenire nel rispetto della disciplina comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
Aiuti all’occupazione e imprenditoria femminile
La Regione può concedere prestiti per la costituzione e l’avvio di cooperative del settore ittico al fine di favorire l’occupazione di giovani, disoccupati, lavoratori precari e soggetti in cassa integrazione. Per le imprese cooperative con base sociale composta almeno per il 50% da donne sono previste agevolazioni aggiuntive per la costituzione e il primo avviamento.
Riconversione del comparto spadare
Sono previsti interventi per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali dei pescatori provenienti dal comparto spadare calabrese, mediante riconversione verso attività innovative e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti nel settore pesca e acquicoltura. Le misure prioritarie comprendono:
- riconversione o diversificazione in attività fuori dalla pesca marittima, come maricoltura, pescaturismo e ittiturismo;
- corsi di riqualificazione professionale;
- progetti pilota innovativi in materia ambientale, qualità e aspetti igienico-sanitari;
- indagini socioeconomiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi occupazionali.
Destinatari degli interventi e misura degli incentivi
Gli interventi sono destinati, in ordine di priorità, a:
- associazioni nazionali e regionali di categoria riconosciute e maggiormente rappresentative, con contributo al 100% quando i progetti hanno interesse collettivo;
- cooperative e loro consorzi giuridicamente riconosciuti;
- consorzi di imprese cooperative e non;
- imprese associate o singole.
I destinatari devono avere sede o residenza in Calabria. Le associazioni nazionali di categoria possono presentare richieste di finanziamento per progetti riferiti alla legge.
L’ammontare degli interventi e incentivi previsti per gli strumenti dell’articolo 3 è, di regola, fino al 50% della spesa ammissibile; può salire al 100% per iniziative dei consorzi di gestione della fascia costiera, per la ricerca e per le azioni di evidente interesse collettivo per il settore regionale. Per iniziative di cooperative costituite prevalentemente da giovani fino a 35 anni il contributo complessivo può arrivare al 70% e, in caso di interesse collettivo, al 100%.
Funzioni amministrative e procedimento
Le funzioni amministrative per l’attuazione della legge sono attribuite alle Province. Restano alla Regione le funzioni riservate dalla legge regionale richiamata e la ripartizione delle risorse disponibili, sia tra i tipi di intervento sia tra le Province, con cadenza triennale e deliberazione della Giunta sentito il Comitato tecnico regionale della pesca.
Le domande per l’anno in corso vanno presentate al Presidente della Provincia competente entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge; per gli anni successivi, entro il 30 marzo e il 30 settembre di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata una scheda progetto con relazione tecnica su obiettivi, costi, modalità di finanziamento, risultati attesi nel triennio e altra documentazione richiesta.
Ogni piano provinciale degli interventi è approvato con delibera della Giunta provinciale, che stabilisce anche le modalità di presentazione del progetto esecutivo e il contributo concesso. I singoli progetti sono poi approvati con decreto del Presidente della Provincia, previa istruttoria del servizio competente, con indicazione dei tempi di inizio e fine lavori o forniture e del contributo regionale.
Il richiedente deve dichiarare eventuali altri aiuti o mutui agevolati richiesti o ricevuti per le medesime iniziative da Stato, enti pubblici o UE. È ammessa l’autocertificazione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. La Regione svolge monitoraggio e sorveglianza sull’attuazione delle politiche di incentivazione e presenta una relazione annuale sullo stato di attuazione, evidenziando efficacia, risultati e rispetto dei criteri di priorità. In caso di persistente inattività delle Province, la Regione può sostituirsi ad esse previa diffida a provvedere entro un termine congruo.
Erogazione degli incentivi
L’erogazione è subordinata alla presentazione di una relazione finale che descriva i programmi attuati, gli obiettivi raggiunti e la regolare esecuzione dell’intervento, con fatture o altra idonea certificazione. È possibile l’erogazione graduale in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori, su richiesta.
Le domande devono essere esaminate entro 30 giorni dalla presentazione; gli incentivi vanno erogati nei 60 giorni successivi. Gli incentivi per lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo non possono essere inferiori al 25% dello stanziamento a fondo perduto.
Decadenza, vincoli e proroghe
I beneficiari decadono dagli incentivi se non iniziano effettivamente le opere, i servizi o l’acquisto dei beni strumentali entro sei mesi dalla comunicazione della concessione. La Giunta provinciale fissa, al momento della concessione, il termine di ultimazione delle opere a pena di decadenza.
La concessione degli aiuti comporta un vincolo di utilizzazione e localizzazione in Calabria sui beni e sulle opere agevolate per 10 anni per i beni immobili e per 5 anni per gli altri beni. In caso di decadenza, la Giunta provinciale dispone il recupero delle somme eventualmente erogate. I termini di completamento possono essere prorogati, su richiesta motivata, per un ulteriore periodo di sei mesi.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
Gli oneri per l’anno 2004 sono quantificati in euro 100.000 e trovano copertura nel capitolo indicato del bilancio 2004. Per gli anni successivi, a partire dal 2005, la spesa è determinata con la legge di bilancio e la legge finanziaria collegata. La gestione delle provvidenze è regolata dalle disposizioni del capo III della legge regionale 23 luglio 1999, n. 9. Le spese di funzionamento del Tavolo Azzurro, della Commissione consultiva regionale e del Comitato tecnico regionale gravano su apposito capitolo di bilancio.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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