Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 25/2004

Statuto della Regione Calabria.

Normativa regionaleL.R. Calabria 25/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Atto fondamentale dell’ordinamento della Calabria: definisce principi, organi regionali, partecipazione popolare, rapporti con enti locali, finanza, potestà normativa e revisione statutaria. È ancora vigente come fonte primaria regionale, ma molte norme rinviano a leggi attuative e alcuni organi previsti risultano abrogati.

Statuto della Regione Calabria

Statuto della Regione Calabria

Lo Statuto disciplina l’assetto costituzionale e organizzativo della Regione Calabria, i rapporti con cittadini, enti locali, Stato e Unione europea, nonché i principi su organizzazione amministrativa, finanza e revisione statutaria. Si applica esclusivamente nel territorio della Regione Calabria ed è la fonte di vertice dell’ordinamento regionale.

Principi fondamentali e identità della Regione

La Calabria è qualificata come Regione autonoma, dotata di propri poteri e funzioni nei limiti della Costituzione e dello Statuto, nel quadro dell’unità della Repubblica e dell’Unione europea. La Regione fa propria la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sono fissati capoluogo, sedi del Presidente e della Giunta a Catanzaro e del Consiglio a Reggio Calabria, nonché simboli regionali da stabilire con legge.

Lo Statuto enuncia un ampio catalogo di principi e finalità dell’azione regionale: tutela dei diritti, superamento delle disuguaglianze, sostegno alla famiglia, parità di genere, contrasto alla criminalità organizzata, sussidiarietà e valorizzazione delle autonomie, istruzione e formazione, diritti di immigrati e altre categorie fragili, piena occupazione, servizi sociali e sanitari, partecipazione, sviluppo sostenibile, valorizzazione delle risorse territoriali, minoranze etniche e linguistiche, rapporti con i calabresi nel mondo, tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale e delle tradizioni, cooperazione interregionale e tutela degli animali.

Rapporti con altre Regioni, Unione europea e Stati esteri

La Regione coordina la propria azione con le altre Regioni tramite intese ratificate con legge regionale e può costituire strutture comuni. Partecipa alla formazione delle politiche dell’Unione europea, concorre agli atti normativi comunitari e provvede all’attuazione degli accordi internazionali e comunitari secondo le procedure statali. Può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati, nei casi previsti dalla legge statale, con ratifica regionale.

Partecipazione popolare, trasparenza e strumenti di democrazia diretta

La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali e politiche e delle comunità calabresi nel mondo alla vita istituzionale. La legge regionale deve prevedere procedure e strutture idonee a rendere effettiva la partecipazione e a consultare organismi rappresentativi.

Tutti gli atti amministrativi regionali e degli enti dipendenti sono pubblici, salvo limiti di legge, e la legge regionale disciplina accesso ai documenti, intervento nel procedimento e strumenti conciliativi. Sono previsti il Difensore civico e la Commissione per le pari opportunità, entrambi da istituire con legge.

Lo Statuto riconosce il diritto di petizione di tutti agli organi regionali, le interrogazioni di Comuni e Province e l’iniziativa legislativa popolare secondo le regole statutarie.

Referendum regionali

È previsto il referendum abrogativo totale o parziale di leggi e regolamenti regionali su richiesta di almeno il 4% degli elettori iscritti nelle liste dei Comuni calabresi, oppure di due o più Consigli provinciali o di dieci Consigli comunali che rappresentino almeno 100.000 elettori. Non sono ammessi referendum su Statuto, regolamenti interni del Consiglio, leggi di bilancio, tributarie, urbanistiche e ambientali, né su leggi di attuazione di normative comunitarie o di ratifica/attuazione di accordi internazionali e intese interregionali.

Il referendum è valido con partecipazione della maggioranza degli aventi diritto e approvazione a maggioranza dei voti validi. Il giudizio su regolarità e ammissibilità spetta alla Consulta statutaria. Non si possono presentare richieste nell’anno precedente la scadenza del Consiglio né nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi; in caso di scioglimento anticipato i referendum già indetti sono sospesi e riproposti entro sei mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio. Dopo esito negativo, la stessa richiesta non può essere ripresentata prima di tre anni.

È inoltre previsto un referendum consultivo su questioni di interesse regionale, su richiesta del 40% dei consiglieri o del 10% del corpo elettorale. Il quorum di validità è del 30% degli aventi diritto e, se raggiunto, il Consiglio deve pronunciarsi entro 120 giorni. La disciplina di dettaglio è demandata alla legge regionale.

Organi della Regione e Consiglio regionale

Gli organi regionali sono il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta; sono inoltre organi il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di Presidenza. Il Consiglio regionale rappresenta la società calabrese, esercita la potestà legislativa, definisce l’indirizzo politico e svolge controllo sulla Giunta.

Il Consiglio è composto dal Presidente della Giunta e da 30 consiglieri. I consiglieri entrano in carica con la proclamazione e, fino al completamento delle operazioni, restano prorogati i poteri del precedente Consiglio. La prima seduta deve tenersi entro la terza settimana successiva alla proclamazione; la presidenza provvisoria spetta al consigliere più anziano tra i presenti.

Nella prima seduta il Consiglio elegge il proprio Presidente e l’Ufficio di Presidenza, composto da Presidente, due vicepresidenti e due segretari-questori, con presenza di rappresentanti delle opposizioni. Il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza qualificata dei due terzi, con meccanismo di ballottaggio successivo. L’Ufficio di Presidenza è rinnovato dopo trenta mesi.

Il Consiglio ha autonomia organizzativa, funzionale e contabile; approva bilancio preventivo e conto consuntivo secondo i regolamenti interni. I consiglieri rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato, non rispondono per opinioni e voti espressi e hanno diritto a strumenti di controllo e all’accesso agli atti regionali. La legge regionale disciplina rimborsi e indennità.

Le sedute sono pubbliche salvo diversa deliberazione; il numero legale è la maggioranza dei componenti e le deliberazioni richiedono la maggioranza dei presenti, salvo maggioranze qualificate. Il Consiglio adotta e modifica i propri regolamenti a maggioranza assoluta; il regolamento interno disciplina anche Giunta delle elezioni e Giunta per il Regolamento, l’organizzazione interna e il regolamento di contabilità.

I gruppi consiliari sono formati da almeno tre membri, con deroga per liste che abbiano superato il 4% dei voti; i non iscritti confluiscono nel gruppo misto. L’Ufficio di Presidenza assegna ai gruppi personale, strutture e contributi. Sono istituite Commissioni permanenti per settori di materia, con rappresentanza di tutti i gruppi; i loro lavori sono pubblici secondo il regolamento.

Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e altri atti consiliari e possono operare in sede redigente, salvo esclusione per Statuto, legge elettorale, legge finanziaria, bilancio, rendiconto e ratifiche di intese e accordi. Sono previste funzioni conoscitive e ispettive, oltre alle Commissioni d’inchiesta istituibili su richiesta di un decimo dei consiglieri, con presidenza affidata a un esponente dell’opposizione.

Presidente della Giunta e Giunta regionale

Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale diretto secondo la legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali statali, e entra in carica con la proclamazione. Entro dieci giorni dall’insediamento nomina il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta e, nella prima seduta successiva all’elezione del Presidente del Consiglio, presenta il programma di governo e comunica la composizione della Giunta.

La sfiducia approvata dal Consiglio o il voto negativo sulla questione di fiducia comportano dimissioni del Presidente e scioglimento del Consiglio; lo stesso effetto deriva dalle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri. Nuove elezioni sono previste anche in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta o dimissioni volontarie del Presidente. Il Presidente e la Giunta restano in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente e, nei dieci giorni successivi, possono compiere solo atti improrogabili e urgenti.

Il Presidente rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta, nomina e revoca Vicepresidente e Assessori, attribuisce incarichi interni, effettua nomine di competenza della Giunta, pone la questione di fiducia, presenta disegni di legge e altri provvedimenti di iniziativa della Giunta, promulga le leggi, indice i referendum, emana i regolamenti, sovrintende all’amministrazione, adotta provvedimenti contingibili e urgenti e esercita le altre funzioni attribuitegli.

Può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza, che coadiuvano il Presidente e partecipano alle sedute della Giunta senza voto; la disciplina di dettaglio è rinviata alla legge regionale.

La Giunta è l’organo esecutivo e concorre all’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo. È composta dal Presidente e da un numero massimo di Assessori consentito dalla legge statale; uno è Vicepresidente. È previsto il rispetto della rappresentanza di genere almeno al 30%. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a consigliere regionale e soggetti anche alle incompatibilità dei consiglieri. La nomina ad assessore di consiglieri regionali comporta la sospensione dall’incarico e la supplenza, secondo le previsioni vigenti richiamate dallo Statuto.

La Giunta opera collegialmente, adotta un proprio regolamento, delibera validamente con la maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. Le sedute non sono pubbliche, salvo decisione diversa. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.

Alla Giunta spettano l’attuazione del programma di governo, la potestà regolamentare, la predisposizione del bilancio e del rendiconto, la gestione del bilancio, l’amministrazione del patrimonio e del demanio, la resa esecutiva del piano regionale di sviluppo, la sovrintendenza a imprese ed enti partecipati, la determinazione delle risorse da assegnare alle strutture, l’adozione del regolamento di funzionamento e la fissazione di obiettivi e programmi amministrativi.

Sistema elettorale, ineleggibilità e incompatibilità

La legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta, disciplina il sistema elettorale, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta e dei consiglieri, le modalità di indizione delle elezioni, la proclamazione degli eletti e la rappresentanza di ogni Provincia in Consiglio. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

L’iniziativa legislativa spetta alla Giunta, a ciascun consigliere, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali dei capoluoghi di provincia, ad almeno tre Consigli comunali con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti, a 5.000 elettori e al Consiglio delle Autonomie locali. I progetti devono essere presentati al Presidente del Consiglio con testo articolato e relazione illustrativa; se comportano spese, serve anche la relazione tecnico-finanziaria.

Le proposte decadono con la fine della legislatura, salvo quelle popolari. Ogni progetto è esaminato dalla Commissione competente e poi dal Consiglio, salvo la sede redigente. Le iniziative popolari, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali devono essere esaminate entro tre mesi; decorso il termine, sono iscritte all’ordine del giorno della prima seduta. La stessa accelerazione vale per altri progetti se richiesta da almeno un quarto dei consiglieri.

Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall’approvazione, pubblicate entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diverso termine.

La Regione partecipa alla formazione e attuazione della disciplina comunitaria; il Consiglio deve essere coinvolto secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, nel rispetto del ruolo di rappresentanza del Presidente della Giunta. La potestà regolamentare è esercitata dalla Regione nelle materie di propria competenza e, se delegata dallo Stato, anche nelle materie statali. Il Consiglio esercita i regolamenti di attuazione e integrazione nelle materie delegate; la Giunta esercita regolamenti esecutivi, attuativi, delegati e di organizzazione. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e pubblicati nel BUR.

Lo Statuto disciplina anche i testi unici: il Consiglio può delegare la Giunta al riordino e coordinamento di norme omogenee, con indicazione di criteri, ambito e fonti da raccogliere; il testo unico è poi approvato dal Consiglio con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria. Durante il riordino, le modifiche alle norme oggetto di delega possono avvenire solo come modifiche alla legge di delega. Le disposizioni del testo unico possono essere abrogate o derogate solo espressamente.

Rapporti con gli enti locali e Consiglio delle Autonomie locali

La Regione adegua legislazione e metodi alle esigenze di autonomia e decentramento, riconoscendo e valorizzando il ruolo degli enti locali in logica di leale collaborazione. In attuazione dell’articolo 118 Cost., conferisce le funzioni amministrative ai livelli locali secondo sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, promuove cooperazione e forme associate di esercizio delle funzioni, favorisce le Città metropolitane e rispetta l’autonomia normativa di Comuni, Province e Città metropolitane. Restano riservate alla Regione solo le funzioni che, per natura o per uniformità, devono essere esercitate a livello regionale.

Le funzioni conferite sono finanziate con trasferimenti annuali di una quota delle entrate ordinarie regionali, secondo criteri di perequazione, fabbisogno, razionalizzazione e promozione dell’esercizio associato. Gli enti locali partecipano alla definizione dei criteri di riparto nelle sedi concertative e consultive.

È istituito il Consiglio delle Autonomie locali, organo rappresentativo degli enti locali e sede di consultazione e cooperazione. La legge regionale ne disciplina composizione, autonomia, mezzi e raccordi con la Giunta, garantendo pluralismo politico, rappresentanza territoriale e tutela dei piccoli comuni, dei comuni montani e di quelli delle minoranze linguistiche. Esso esprime pareri su modifiche dello Statuto, su leggi che incidono sul riparto di competenze e su conferimento/delega di funzioni e risorse, sul documento economico-finanziario, sul bilancio e sul programma regionale di sviluppo; può anche proporre la questione di legittimità costituzionale e promuovere l’iniziativa legislativa regionale a maggioranza assoluta.

Organizzazione amministrativa regionale e controlli

L’attività amministrativa regionale si fonda su buon andamento, imparzialità, semplificazione, pubblicità, partecipazione e consensualità, nel rispetto della legislazione statale e comunitaria. La Regione deve prevedere con legge strumenti di controllo su legittimità, efficienza, efficacia, bilancio e patrimonio, nonché i principi dell’organizzazione amministrativa per garantire funzionalità, economicità e responsabilità.

L’ordinamento e le attribuzioni delle strutture sono disciplinati da regolamenti di organizzazione della Giunta e, per il Consiglio, dell’Ufficio di Presidenza. La legge e i regolamenti devono distinguere funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione, istituire agenzie regionali per compiti specifici e attribuire ai dirigenti i compiti di attuazione di obiettivi e programmi. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere conferiti entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali. Sono inoltre previsti principi sui controlli interni, successivi e concomitanti, orientati al miglioramento dell’azione pubblica.

Finanza regionale, bilancio e rendiconto

La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, risorse autonome, tributi propri e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio. Partecipa al fondo perequativo statale e può accedere a risorse statali aggiuntive per sviluppo, coesione, solidarietà e rimozione degli squilibri. Ha un proprio patrimonio e può indebitarsi solo per spese di investimento.

Sono vietati dazi tra Regioni e provvedimenti che ostacolino la libera circolazione o il diritto al lavoro nel territorio nazionale. La legge può prevedere strumenti di controllo della gestione finanziaria e dell’efficienza amministrativa.

L’ordinamento contabile, il bilancio annuale e pluriennale sono disciplinati da legge regionale. L’esercizio provvisorio è ammesso solo per legge e per non più di quattro mesi complessivi. Con la legge di bilancio non possono essere stabiliti nuovi tributi o nuove spese; ogni altra legge con oneri deve indicare i mezzi di copertura. Il rendiconto generale è approvato entro il 30 giugno successivo all’esercizio e deve essere accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale, con costi e risultati finanziari e operativi.

Attività economiche regionali e soggetti privati

La Regione valorizza il contributo di autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati allo sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto di sussidiarietà e solidarietà. Promuove la dismissione delle gestioni pubbliche e limita il proprio intervento alle funzioni di indirizzo, standard e garanzia del corretto funzionamento dei servizi.

Con legge approvata a maggioranza dei due terzi può istituire enti, aziende e società regionali, anche con enti locali o altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese finanziarie. La Regione esercita indirizzo e controllo sugli enti e sulle società partecipate, anche tramite esame dei loro atti fondamentali. Il Consiglio nomina i rappresentanti regionali, approva bilanci e programmi generali di sviluppo e riordino, nuovi investimenti e revisioni tariffarie; la minoranza deve essere rappresentata secondo il regolamento interno.

Il personale degli enti e aziende dipendenti è equiparato a quello regionale, salvo diverso disposto delle leggi istitutive. I bilanci degli enti e aziende dipendenti devono essere presentati prima dell’esame del bilancio regionale; con esso sono approvati gli stanziamenti relativi, e i consuntivi sono allegati al rendiconto generale.

La Regione promuove la cooperazione mutualistica senza fini speculativi e favorisce il concorso delle autonomie funzionali, applicando i principi di sussidiarietà e solidarietà.

Strumenti di garanzia e organi consultivi

Il testo consolidato riporta come abrogati il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro e la Consulta statutaria. Entrambi erano previsti come organi di consulenza e garanzia, con funzioni di studio, pareri su questioni statutarie, compatibilità normativa e referendum, ma non risultano più operativi nel testo vigente consolidato fornito.

Revisione dello Statuto e norme finali

Lo Statuto è modificabile dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta, mediante due deliberazioni successive distanziate di almeno due mesi. Le proposte respinte non possono essere ripresentate prima di un anno; l’abrogazione totale dello Statuto non è ammessa senza un nuovo Statuto.

Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare se entro tre mesi dalla pubblicazione lo richiede un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei consiglieri. Non è promulgato se non approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Tra le norme transitorie e finali si segnala la possibilità per la Regione di chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art. 116, comma 3, Cost.; l’obbligo di disciplinare con legge il referendum di cui all’art. 123 Cost.; l’adeguamento del regolamento interno del Consiglio entro quattro mesi dall’entrata in vigore dello Statuto; e la possibilità di applicare, nei rapporti fra Consiglio e Presidente della Giunta, eventuali modifiche dell’art. 126, comma 3, Cost. È inoltre previsto che il numero dei consiglieri possa essere aumentato nei limiti richiamati dallo Statuto. L’atto è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, dopo promulgazione integrale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.