Cassazione Penale, Sentenza n. 20454/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione contenuta nell'atto di appello depositato il 2/5/2024. Il difensore denunciava omissione e contraddittorietà dell'ordinanza rispetto a precedenti decisioni (Cassazione 03/04/2025 e ordinanza della Corte d'appello del 23/09/2025), sosteneva che la precedente declaratoria di inammissibilità riguardava solo una diversa istanza (depositata il 5/9/2024) e non quella del 2/5/2024, lamentava l'assenza del verbale dell'udienza del 26/4/2023, la mancata comunicazione/contatto tra difensore nominato d'ufficio ex art. 97, comma 4 c.p.p. e l'imputato, nonché la remissione di querela, l'intempestività della querela e l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 646 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'istante non abbia provato il caso fortuito o la forza maggiore impeditiva dell'impugnazione: il difensore di fiducia era presente all'udienza dell'8/2/2023 poi rinviata al 26/4/2023 e, a prescindere dall'assenza del verbale, un eventuale errore era imputabile a una comunicazione difettosa del difensore o a sua errata percezione, non potendo essere considerato "incolpevole". La Corte ha osservato inoltre l'anomalia del rinvio d'udienza di oltre due anni. Pur riconoscendo che non vi era stato giudicato sulla diversa istanza, ha ritenuto infondata nel merito l'istanza oggetto dell'ordinanza impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato che la mancata dimostrazione di contatti tra il difensore nominato d'ufficio e l'imputato, lamentata dalla difesa, non è stata ritenuta dirimente ai fini della restituzione in termine.
art. 646 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la fattispecie di reato contestata fosse insussistente poiché i fatti denunciati configuravano un mero inadempimento di natura civilistica e non una rilevanza penale ai sensi dell'art. 646.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Principio sulla restituzione nel termine (caso fortuito o forza maggiore)
La parte che chiede la restituzione nel termine deve provare rigorosamente, mediante atto o fatto certo, che il mancato esercizio dell'impugnazione è dipeso da caso fortuito o forza maggiore; l'onere della prova grava sull'istante.
Massime di principio
- Chi richiede la restituzione del termine deve provare in modo rigoroso e documentato che il ritardo dipende da caso fortuito o forza maggiore; mere affermazioni non sono sufficienti.
- L'assenza del verbale di un'udienza non rende automaticamente incolpevole l'errore: se l'errore è riconducibile a una comunicazione o percezione errata del difensore, non si configura forza maggiore.
- Decisioni precedenti che si sono limitate a constatare la tardività di una specifica istanza non determinano automaticamente un giudicato su altre istanze diverse, ma non impediscono che la nuova istanza sia comunque rigettata per carenza di prova.
- Le contestazioni attinenti alla sussistenza del reato (es. richiamo all'art. 646 c.p.) richiedono elementi oggettivi idonei a dimostrare la rilevanza penale; fatti configurabili come inadempimento civilistico possono non integrare il reato.
- In caso di rigetto del ricorso per questioni procedurali, è frequente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
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