Ordinanza n. 8647/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1272/2023 pubbl. il 04/10/2023 RG n. 1856/2023 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio, sede di Latina, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La sede di Latina dovrà provvedere anche a ogni valutazione sulle spese di lite. Non è stata esaminata nel merito la domanda di ottemperanza.
Atto impugnato: mancata o non specificata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1272/2023, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza del Tribunale di Frosinone passata in giudicato. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., l'azione diretta all'esecuzione di sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario deve essere proposta dinanzi al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Ha inoltre richiamato l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata, ritenendo inderogabilmente competente la sezione staccata di Latina del TAR Lazio.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
Per l'ottemperanza di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
art. 47 c.p.a.
Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e le sezioni staccate; nel caso concreto conduce alla competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Individua i termini per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza diretta all'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario deve essere proposta davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza.
- Quando, secondo le regole di ripartizione interna previste dall'art. 47 c.p.a., la controversia rientra nella competenza territoriale inderogabile di una sezione staccata del TAR, la sede centrale deve dichiararsi incompetente e rimettere l'affare alla sezione competente.
- A seguito della rimessione per incompetenza, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; al giudice ad quem spettano anche le valutazioni sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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