Sentenza del 12/12/2019 n. 32736 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali previste per la formazione della piccola proprietà contadina dalla legge n. 604 del 1954, applicando le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria. L'Amministrazione aveva ritenuto insussistente, alla data dell'acquisto del 16 febbraio 2006, la qualifica di coltivatore diretto, poiché la relativa iscrizione INPS risultava formalizzata il 6 marzo 2006, e aveva considerato irrilevante la successiva qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), conseguita nel 2008. La contribuente sosteneva invece che l'iscrizione come coltivatore diretto decorresse dal 1 febbraio 2006 e che la certificazione definitiva, depositata entro il termine previsto, attestasse comunque i requisiti necessari, anche se riferita alla qualifica di IAP successivamente acquisita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, relativi rispettivamente alla pretesa inammissibilità dell'appello, all'omessa pronuncia e al vizio di motivazione. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato elementi decisivi: la certificazione INPS indicava la decorrenza della qualifica di coltivatore diretto dal 1 febbraio 2006, antecedente all'acquisto, e la certificazione dell'Ispettorato, depositata tempestivamente, richiamava la domanda presentata il 16 febbraio 2006 e l'acquisto agevolato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini il merito e verifichi autonomamente la sussistenza dei requisiti. Non è stato riconosciuto definitivamente il beneficio, ma la contribuente ha ottenuto l'annullamento della precedente decisione sfavorevole e un nuovo esame.
Norme richiamate
Legge n. 604 del 1954, articoli 1-4
L'art. 3 richiede, al momento della registrazione, la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti; l'art. 4 consente la produzione di un'attestazione provvisoria e impone il deposito del certificato definitivo entro il termine previsto.
Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina spettano se i requisiti soggettivi e oggettivi sussistono al momento della stipula. La documentazione definitiva può essere prodotta successivamente entro il termine decadenziale, ma deve attestare che i requisiti esistevano già alla data dell'atto.
Decreto legislativo n. 99 del 2004, articolo 1, comma 4
Ha esteso all'imprenditore agricolo professionale le agevolazioni fiscali già previste per il coltivatore diretto.
La qualifica di IAP è equipollente a quella di coltivatore diretto ai fini dell'agevolazione, ma le due qualifiche hanno presupposti soggettivi diversi. È sufficiente il possesso di una delle due qualifiche al momento della stipula.
Codice civile, articoli 2083 e 2135
Il coltivatore diretto è il piccolo imprenditore che organizza prevalentemente l'attività agricola con il proprio lavoro e quello familiare; l'IAP dedica almeno il 50% del tempo e del reddito lavorativo alle attività agricole.
Coltivatore diretto e IAP sono figure distinte: il primo presuppone prevalentemente lavoro manuale proprio o familiare, mentre il secondo richiede professionalità, prevalenza temporale e reddituale dell'attività agricola.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 5
È deducibile l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.
Per le sentenze soggette alla nuova formulazione della norma, non è sufficiente lamentare genericamente motivazione insufficiente: occorre indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e completamente omesso dal giudice.
Codice di procedura civile, articoli 112 e 366
L'art. 112 impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'art. 366 richiede specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
L'omessa pronuncia riguarda una domanda o eccezione concreta non decisa, non il mancato esame di una prova o circostanza fattuale. In cassazione il ricorrente deve riportare gli atti e i passaggi rilevanti, consentendo alla Corte di verificare direttamente la censura.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali agricole, il requisito soggettivo deve esistere al momento della stipula dell'atto, mentre la certificazione definitiva può essere depositata successivamente entro il termine previsto, purché confermi la preesistenza dei requisiti.
- Le qualifiche di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale, pur diverse, possono entrambe consentire l'accesso alla medesima agevolazione; il successivo conseguimento della qualifica IAP non esclude automaticamente che il contribuente fosse già coltivatore diretto alla data dell'acquisto.
- Il giudice tributario può verificare autonomamente la sussistenza dello status di coltivatore diretto e non è vincolato in modo preclusivo alla formulazione eventualmente imprecisa della certificazione amministrativa.
- Documenti che indicano una decorrenza anteriore alla stipula, come un'iscrizione INPS retrodatata rispetto alla data di rilascio, devono essere esaminati specificamente perché possono risultare decisivi per il riconoscimento dell'agevolazione.
- In cassazione, la mancata valutazione di una prova decisiva va dedotta come omesso esame di un fatto decisivo, non come omessa pronuncia; inoltre, le questioni processuali devono essere illustrate con trascrizione o precisa indicazione degli atti rilevanti.
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