Sentenza del 15/04/2015 n. 2220 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore - Scostamento dei ricavi dai parametri - Insufficienza - Ulteriori elementi probatori - Necessitano - Illegittimità dell'accertamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento, ritenendo insufficiente il solo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore o dai parametri. Secondo il principio affermato, l'Ufficio deve dimostrare l'effettiva applicabilità dello standard al caso concreto, fornire ulteriori elementi probatori idonei a corroborare la presunzione e spiegare specificamente perché non ritiene fondate le giustificazioni fornite dal contribuente nel contraddittorio.
La decisione
La sentenza ha ritenuto illegittimo l'accertamento, poiché il semplice scostamento dai parametri non è sufficiente a dimostrare una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi accertati. Studi di settore e parametri costituiscono presunzioni semplici, che possono assumere i requisiti di gravità, precisione e concordanza solo all'esito di un contraddittorio effettivo e adeguatamente motivato. L'Amministrazione deve quindi integrare lo standard con ulteriori elementi e valutare le difese del contribuente; in mancanza, l'accertamento non può reggere.
Norme richiamate
Art. 53 della Costituzione
Richiama il principio di capacità contributiva, che impone che la pretesa fiscale sia fondata su elementi concreti e adeguatamente motivati.
Art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 331/1993
Consente l'accertamento basato su gravi incongruenze rispetto a ricavi, compensi e corrispettivi determinati mediante studi di settore, ma non rende sufficiente il solo scostamento aritmetico.
Art. 38, comma 3, del D.P.R. 633/1972
Richiamato quale disciplina dei poteri di accertamento, da applicare nel rispetto dei presupposti probatori e motivazionali richiesti.
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo, che deve essere sostenuto da elementi presuntivi qualificati e coerenti con la situazione concreta del contribuente.
Art. 2729 del Codice civile
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; tali requisiti non derivano automaticamente dal mero scostamento dallo studio di settore.
Art. 6, comma 5, della Legge 212/2000
Impone il confronto procedimentale con il contribuente nei casi previsti, consentendogli di fornire spiegazioni e giustificazioni prima dell'adozione della pretesa fiscale.
Art. 3, comma 7, della Legge 241/1990
Rileva per l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, che deve indicare le ragioni concrete della decisione e della mancata accettazione delle difese del contribuente.
Massime di principio
- Lo scostamento dai risultati degli studi di settore o dai parametri è soltanto un indizio e, da solo, non prova l'evasione né legittima automaticamente l'accertamento.
- L'Amministrazione deve dimostrare che lo standard prescelto è concretamente applicabile all'attività e alla situazione specifica del contribuente.
- Il contraddittorio con il contribuente deve essere effettivo: le giustificazioni presentate devono essere esaminate e, se respinte, devono essere confutate con motivazione specifica.
- In assenza di ulteriori elementi probatori, di contraddittorio valido o di motivazione adeguata, l'accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore è esposto all'annullamento.
- Il contribuente che contesta l'accertamento dovrebbe documentare le circostanze concrete che spiegano lo scostamento, mentre l'Ufficio deve verificare tali elementi e motivare puntualmente la propria conclusione.
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