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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-295/23

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2024. — Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG contro Rechtsanwaltskammer München. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Anwaltsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Determinazione della libertà di circolazione applicabile – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15 – Obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società – Partecipazione di un investitore puramente finanziario al capitale di una società professionale di avvocati – Revoca dell’iscrizione di tale società all’Ordine degli avvocati a causa di tale partecipazione – Restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali – Giustificazioni fondate sulla tutela dell’indipendenza degli avvocati e dei destinatari di servizi legali – Necessità – Proporzionalità. — Causa C-295/23

Giurisprudenza europea62023CJ0295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha esaminato la compatibilità con il diritto UE della normativa tedesca che impedisce a un investitore puramente finanziario di entrare nel capitale di una società di avvocati, prevedendo altrimenti la cancellazione dall’albo. Ha ritenuto applicabili sia la direttiva 2006/123 sia l’articolo 63 TFUE, ma ha concluso che il divieto è giustificato e proporzionato per tutelare l’indipendenza degli avvocati, i clienti e la sana amministrazione della giustizia. La seconda questione, relativa al diritto di voto di un socio non abilitato in situazioni transitorie, è stata dichiarata irricevibile.

Libera circolazione dei capitali e servizi legali: compatibilità con il diritto UE del divieto, per una società di avvocati, di far entrare un investitore puramente finanziario nel capitale, a pena di cancellazione dall’albo.

La questione giuridica

Se gli articoli 49 e 63 TFUE e l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123 ostino a una normativa nazionale che impone la cancellazione dall’Ordine forense di una società di avvocati quando una quota sia trasferita a un investitore puramente finanziario che non intenda esercitare nella società un’attività professionale; se sia compatibile con l’articolo 63 TFUE il divieto di attribuire il diritto di voto a un socio non abilitato alle professioni ammesse; e, in caso di mancata lesione della libera circolazione dei capitali o della direttiva, se le stesse restrizioni ledano la libertà di stabilimento della società investitrice.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che l’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123, nonché l’articolo 63 TFUE, non ostano a una normativa nazionale che, a pena di cancellazione dall’Ordine forense, vieta il trasferimento di quote di una società di avvocati a un investitore puramente finanziario che non intenda svolgere nella società un’attività professionale prevista dalla legge. La restrizione è considerata non discriminatoria, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei destinatari dei servizi, indipendenza e integrità della professione forense e sana amministrazione della giustizia, e proporzionata perché idonea a prevenire influenze anche indirette degli investitori finanziari sulle scelte della società.

Norme richiamate

  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 65 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 1 direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 2 direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 4 direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 9 direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 11 direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 15 direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 25 direttiva 2006/123/CE

Divieto di partecipazione di un investitore puramente finanziario nel capitale di una società di avvocati

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bayerischer Anwaltsgerichtshof in una controversia tra una società di avvocati tedesca e il competente Ordine forense di Monaco, dopo la revoca dell’iscrizione all’albo a seguito della cessione della maggioranza delle quote a una società austriaca priva della qualifica professionale richiesta. La Corte esamina la compatibilità della normativa nazionale con gli articoli 49 e 63 TFUE e con l’articolo 15 della direttiva 2006/123 sui servizi nel mercato interno.

Fatti e procedimento principale

La Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG era stata iscritta all’albo forense; successivamente, 51 quote su 100 erano state cedute alla SIVE Beratung und Beteiligung GmbH. Lo statuto della società era stato modificato per cercare di preservare l’indipendenza degli avvocati amministratori, imponendo clausole su gestione, segreto professionale e limitazione delle ingerenze dei soci. Nonostante ciò, l’Ordine forense di Monaco ha cancellato la società dall’albo ritenendo che la cessione violasse le regole professionali tedesche, secondo cui solo determinate categorie professionali possono essere soci di una società di avvocati.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto gli articoli 49 e 63 TFUE, nonché l’articolo 267 TFUE. Sul piano derivato, sono centrali gli articoli 1, 2, 4, 9, 11, 15 e 25 della direttiva 2006/123/CE. In particolare:

  • l’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), menziona gli obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;
  • l’articolo 15, paragrafo 3, subordina tali requisiti a non discriminazione, necessità e proporzionalità;
  • l’articolo 25 disciplina le attività multidisciplinari delle professioni regolamentate.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se fosse compatibile con il diritto UE una disciplina che:

  • vieta il trasferimento di quote sociali a un investitore puramente finanziario;
  • revoca l’abilitazione/iscrizione della società in caso di partecipazione non consentita;
  • nega il diritto di voto ai soci non appartenenti alle categorie professionali ammesse;
  • e, in subordine, se tali limiti incidano anche sulla libertà di stabilimento della società investitrice.

Determinazione della libertà fondamentale applicabile

La Corte osserva che la controversia rientra sia nella libertà di stabilimento sia nella libera circolazione dei capitali, poiché la partecipazione della SIVE era pari al 51% del capitale sociale, quindi idonea a conferire influenza sulle decisioni societarie. Tuttavia, poiché la normativa tedesca si applica più in generale a qualsiasi partecipazione non consentita, la Corte non considera una libertà puramente secondaria rispetto all’altra e procede all’esame coordinato delle due libertà e della direttiva 2006/123.

Applicabilità della direttiva 2006/123

La Corte afferma che i servizi di consulenza legale rientrano nell’ambito della direttiva 2006/123. Le regole tedesche sulla composizione della compagine sociale di una società di avvocati costituiscono un requisito relativo alla detenzione del capitale di una società, quindi rientrano nell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c). Ne deriva che tali regole vanno valutate alla luce dell’articolo 15, paragrafo 3.

Giustificazione della restrizione

La Corte riconosce che il divieto di apertura del capitale a investitori puramente finanziari mira a tutelare:

  • l’indipendenza degli avvocati;
  • l’integrità e la deontologia della professione forense;
  • il segreto professionale;
  • la tutela dei destinatari dei servizi legali;
  • la sana amministrazione della giustizia. Tali finalità sono qualificabili come motivi imperativi di interesse generale.

Proporzionalità della disciplina nazionale

Secondo la Corte, il divieto è idoneo a raggiungere l’obiettivo perseguito perché un investitore puramente finanziario, anche senza poteri formali di gestione, può esercitare pressioni indirette sulle scelte della società tramite la logica del rendimento dell’investimento. La Corte ritiene che le misure interne e le clausole statutarie richiamate nel caso concreto non eliminino in modo sufficiente il rischio di influenza economica sull’attività forense. In assenza di armonizzazione completa a livello UE delle regole deontologiche forensi, gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità nel ritenere necessario evitare la presenza di soci meri investitori in società di avvocati.

Esclusione della violazione dell’articolo 63 TFUE

La Corte qualifica la disciplina come restrizione alla libera circolazione dei capitali, poiché impedisce a investitori di altri Stati membri di acquisire partecipazioni in società di avvocati e può dissuadere investimenti transfrontalieri. Tuttavia, applicando il medesimo test di giustificazione già svolto ai fini della direttiva 2006/123, conclude che la restrizione è giustificata e proporzionata anche alla luce dell’articolo 63 TFUE.

Irricevibilità della seconda questione

La seconda questione, relativa al mancato riconoscimento del diritto di voto a un socio non abilitato in determinate situazioni transitorie, viene dichiarata irricevibile. La Corte osserva che il caso concreto non presentava quelle circostanze transitorie e che una risposta non sarebbe stata necessaria per decidere la controversia principale.

Dispositivo e principio affermato

La Corte dichiara che l’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123, nonché l’articolo 63 TFUE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, a pena di cancellazione dall’Ordine forense, vieta il trasferimento di quote di una società di avvocati a un investitore puramente finanziario che non intenda esercitare in tale società un’attività professionale prevista dalla legge.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei capitalilibertà di stabilimentoservizi nel mercato internoprofessioni regolamentateattività forense

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